Cassazione Civile, Ordinanza n. 16594/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui una società, poi dichiarata fallita, aveva chiesto la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite da una banca a titolo di interessi ultralegali e anatocistici. Due soggetti, fideiussori della società, erano intervenuti nel processo di primo grado: avevano chiesto, da un lato, l’accertamento dell’inesistenza/nullità/inefficacia della fideiussione prestata e, dall’altro, avevano aderito alle domande della società attrice. Il Tribunale aveva ritenuto ammissibile solo l’intervento adesivo dipendente, dichiarando inammissibili le domande autonome; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello principale dei fideiussori, ritenendo che, quale intervento adesivo dipendente, non potessero impugnare autonomamente la sentenza e che non ricorressero i presupposti per una legittimazione straordinaria o sopravvenuta. I ricorrenti principali hanno proposto quindici motivi, centrati soprattutto su: errata qualificazione del loro intervento ex art. 105 c.p.c.; pretesa legittimazione all’impugnazione quale interventori adesivi autonomi o comunque come soggetti titolati a contestare l’escussione della garanzia; invocata rilevanza dell’art. 2560 c.c.; asserita legittimazione straordinaria/sopravvenuta derivante dalla posizione di amministratore, socio conferente e fideiussore e da un’autorizzazione del giudice delegato. Il fallimento ha proposto ricorso incidentale, ma tardivo rispetto al principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che la questione della qualificazione dell’intervento dei fideiussori fosse coperta da giudicato implicito, poiché la sentenza di primo grado aveva già implicitamente qualificato il loro intervento come adesivo dipendente, e tale qualificazione non era stata specificamente impugnata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo all’art. 2560 c.c. perché nuovo e non trattato nei gradi di merito. Quanto alle doglianze sulla legittimazione straordinaria o sopravvenuta, le ha reputate inammissibili per difetto di specificità, perché non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale del fallimento è stato dichiarato inefficace perché tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c. La banca controricorrente è risultata vittoriosa anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di interesse ad agire e legittimazione all'impugnazione, ma senza accoglimento delle doglianze
art. 105 c.p.c.
la Corte ribadisce la distinzione tra intervento adesivo autonomo e intervento adesivo dipendente; solo le questioni specificamente attinenti alla qualificazione dell'intervento possono consentire l'impugnazione dell'interventore adesivo dipendente
art. 2560 c.c.
la censura relativa alla successione nei debiti aziendali è stata dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata nei gradi di merito
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile
art. 334, comma 2, c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
Massime di principio
- L'interventore adesivo dipendente, in linea di principio, non è legittimato a proporre impugnazione autonoma contro la sentenza resa tra le parti originarie, salvo che l'impugnazione investa specificamente la qualificazione del suo intervento.
- La mancata impugnazione della qualificazione dell'intervento resa dal giudice di primo grado può determinare un giudicato implicito su tale punto, preclusivo del sindacato in sede di legittimità.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto che non risultino trattate nei precedenti gradi di giudizio, né la Corte può supplire alla mancata indicazione degli atti in cui tali questioni sarebbero state dedotte.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confutare puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata; la censura generica, reiterativa o non confrontata con la motivazione è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso principale rende inefficace il ricorso incidentale tardivo.
Come è indicizzato
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