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Sentenza

Sentenza n. 337/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento amministrativo, prot. n. 0011818 del 17 febbraio 2025, in forza del quale la Questura di Ravenna ha archiviato “l’istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per tirocinio”.

Giustizia amministrativa202501845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente era entrato in Italia sulla base di un nulla osta e di un visto per lavoro subordinato stagionale, aveva sottoscritto il contratto di lavoro e presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno. La Questura, dopo aver fissato l'appuntamento per il fotosegnalamento, aveva archiviato l'istanza, motivando l'impossibilità di stampare il titolo con i tempi ristretti del procedimento e rilevando la mancata presentazione di una domanda di conversione. Il ricorrente ha dedotto: l'illegittimità dell'archiviazione fondata sulla mancata domanda di conversione, sostenendo che la Questura avrebbe dovuto procedere d'ufficio; la necessità di applicare l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 valorizzando il rapporto di lavoro, la formazione svolta e i legami familiari in Italia; la violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione, poiché l'Amministrazione avrebbe dovuto interpretare l'istanza originaria anche alla luce del nuovo rapporto di lavoro, indicare la procedura corretta o attivarsi d'ufficio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ritenuto illegittima l'archiviazione perché la Questura aveva omesso di procedere tempestivamente al rilascio materiale del permesso di soggiorno, pur in presenza di un nulla osta non revocato e di un contratto di lavoro, e aveva giustificato tale omissione con i tempi ristretti dell'istruttoria: il ritardo organizzativo dell'Amministrazione non può ricadere sul richiedente. Il provvedimento era inoltre carente di motivazione, poiché non esaminava le circostanze relative alla cessazione del rapporto stagionale e alla stipula di un eventuale nuovo contratto, concentrandosi invece sulla mancata domanda di conversione, questione successiva rispetto al rilascio del titolo stagionale. Il TAR ha chiarito che l'omesso rilascio del titolo può avere costituito causa o concausa della mancata presentazione della domanda di proroga o conversione e che la scadenza del permesso non esonera l'Amministrazione dal rilascio materiale del titolo, mantenendone la scadenza originaria, salvo l'accertamento di ulteriori ragioni ostative e previo contraddittorio. È stata invece respinta la censura relativa alla conversione d'ufficio: la conversione richiede un'apposita domanda dello straniero secondo la procedura prevista dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare l'istanza e, salvo ragioni ostative sostanziali, rilasciare il titolo materiale con la scadenza originaria. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base del nulla osta al lavoro subordinato stagionale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede una specifica domanda dello straniero e non può essere disposta d'ufficio dalla Questura.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR non ha fondato su di essa l'accoglimento della domanda.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il principio di buona fede e leale collaborazione è stato invocato dal ricorrente; la decisione è stata tuttavia fondata principalmente sul difetto di motivazione e sull'illegittimità del ritardo amministrativo.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'Amministrazione non può archiviare una domanda di rilascio del permesso di soggiorno facendo ricadere sul richiedente le conseguenze della mancata tempestiva istruzione o conclusione del procedimento, quando risultino già presenti i presupposti formali e sostanziali del titolo richiesto.
  • Il ritardo dell'Amministrazione nel rilascio materiale del permesso di soggiorno può costituire causa o concausa della mancata presentazione, da parte dello straniero, di una successiva domanda di proroga o conversione e deve essere considerato nel riesercizio del potere.
  • La scadenza del permesso di soggiorno non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di rilasciare il titolo materiale già spettante, con la scadenza originaria, salvo l'accertamento di ulteriori ragioni ostative e previo contraddittorio con l'interessato.
  • La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato richiede una specifica domanda dello straniero secondo la procedura prevista dall'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998; la Questura non è tenuta a procedere d'ufficio alla conversione.
  • Un provvedimento di archiviazione è illegittimo per difetto di motivazione quando non chiarisce la rilevanza della mancata domanda di conversione rispetto alla domanda originaria di rilascio del permesso stagionale e non esamina le circostanze sopravvenute potenzialmente rilevanti, quali la cessazione del rapporto stagionale e la stipula di un nuovo contratto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

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