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Ordinanza

Ordinanza n. 525/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Isernia valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024;

Giustizia amministrativa202311411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Isernia per l’anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive con riserva e ne precludono l’accesso alle immissioni in ruolo mediante la call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Isernia, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale n. 43440 del 19 luglio 2023, l’avviso ministeriale n. 44017 del 20 luglio 2023 e gli ulteriori atti connessi, contestando la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D o in un secondo elenco aggiuntivo coloro che possiedono un’abilitazione all’insegnamento o una specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, non ancora riconosciuta dal Ministero, impedendo loro l’accesso al ruolo e alla procedura di call veloce. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti nel merito. I ricorrenti hanno inoltre chiesto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure contro la graduatoria e gli atti ministeriali. Rilevato l’elevato numero delle parti controinteressate e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L’amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, degli atti impugnati e l’elenco dei controinteressati. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; la prova della pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L’inosservanza del termine perentorio è espressamente collegata all’improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.

  • art. 49 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami.

  • art. 5, commi 5-17, d.l. 22 aprile 2023, n. 44

    Indicato nell’oggetto del decreto ministeriale impugnato quale disciplina legislativa di attuazione della procedura straordinaria.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    Richiamato nell’oggetto del ricorso quale disciplina della procedura di immissione in ruolo mediante la cosiddetta call veloce.

Massime di principio

  • Quando il numero dei controinteressati è elevato e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sui siti istituzionali dell’amministrazione resistente e degli uffici amministrativi interessati di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell’elenco dei controinteressati.
  • Il giudice può fissare un termine perentorio per l’esecuzione della pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, prevedendo che l’inosservanza del primo comporti l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIncentivi energetici
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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