Cassazione Penale, Sentenza n. 00514/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento al delitto ex art. 74 DPR n. 309/1990: si lamenta che il Tribunale non ha valutato elementi favorevoli indicati dalla difesa (dichiarazioni di collaboratori che non lo indicavano come membro dell'associazione, rapporti non stabili di fornitura, ecc.); (2) violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.: si contesta la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che la motivazione si è fondata sulla gravità generale dei reati più che su specifici elementi e che il cd. "tempo silente" (tre anni) e lo spostamento del ricorrente fuori dal territorio (e attività lavorativa) avrebbero dovuto escludere il pericolo; (3) violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione sulla scelta della misura: si censura la mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari) e la disparità di trattamento rispetto al coindagato Barbagallo che ha ottenuto i domiciliari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: il primo motivo è inammissibile perché le censure si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e della prova, rimessa al giudice di merito; il Collegio di merito ha dato adeguata motivazione sulla gravità indiziaria, richiamando dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riprese video e la ripartizione dei ruoli nell'associazione, ravvisando la partecipazione stabile e funzionale dello Scuderi alle piazze di spaccio. I secondo e terzo motivi sono manifestamente infondati: la Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per i delitti indicati (fra cui l'art. 74 DPR 309/1990), precisando che il giudice, a fronte di elementi contrari allegati dalla difesa, deve motivare in modo più pregnante; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto gli elementi contrari insufficientemente documentati (l'attività lavorativa non provata o saltuaria) e ha evidenziato elementi confermativi della pericolosità (carattere seriale, natura professionale della condotta, relazioni interpersonali). Quanto al "tempo silente", la Corte ha richiamato la giurisprudenza: il mero decorso di alcuni anni non è di per sé idoneo a vincere la presunzione, salvo che non si tratti di arco temporale rilevante e non sussistano ulteriori condotte sintomatiche; nel caso specifico il tempo (tre anni) non è risultato idoneo a superare la presunzione. La disparità di trattamento rispetto a un coindagato è giustificata dall'autonomia delle posizioni e dalle diverse responsabilità e profili personali. Conseguentemente il ricorso è respinto quale inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 DPR n. 309/1990
Reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, qualificato tra i delitti che attivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la partecipazione dello Scuderi risultasse da indizi concreti (intercettazioni, dichiarazioni, riprese).
art. 292 cod. proc. pen.
Regola sull'obbligo di motivazione del provvedimento: la Corte ha escluso la violazione lamentata perché le censure attengono a rivalutazione di fatto, non a carenza logico-giuridica della motivazione rilevabile in sede di legittimità.
art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Criterio relativo al pericolo di reiterazione criminosa: il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale, ma la Corte ha ritenuto che, almeno in presenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, la mera gravità e gli elementi probatori potessero giustificare la custodia cautelare, salvo elementi concreti e documentati in senso contrario.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti ivi indicati; il giudice deve semplicemente dar atto della mancanza di elementi idonei a vincere tale presunzione, ma se la difesa allega elementi contrari l'onere motivazionale diventa più gravoso. La Corte ha applicato questo principio ritenendo non superata la presunzione.
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione e portata del requisito dei "gravi indizi di colpevolezza": elementi logici o rappresentativi che, pur non provando, consentono una qualificata probabilità di colpevolezza; la Corte ha richiamato tale nozione per confermare la congruità della valutazione del giudice di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzione.
Massime di principio
- In Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o della prova sono in gran parte inammissibili: è necessario denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione sul piano giuridico.
- Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (fra cui le associazioni per il traffico di stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il giudice deve rilevare l'assenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, salvo che la difesa produca elementi concreti e documentati in senso contrario.
- Il "tempo silente" (decorso di anni tra fatti e misura) non supera automaticamente la presunzione di pericolosità: occorre solitamente un arco temporale rilevante e l'assenza di ogni comportamento sintomatico di continuazione dell'attività criminosa; corti hanno indicato come più incisivo un intervallo pluriennale (es. atti posti a distanza di circa cinque anni) salvo circostanze diverse.
- La disparità di misure fra coindagati è giustificata quando le posizioni personali e il contributo materiale/morale al reato differiscono: la valutazione cautelare è individuale e si fonda su profili di personalità, ruolo e concretezza del contributo.
- Per opporsi efficacemente a una custodia cautelare su reati dell'art. 275 c.3 è necessario allegare e documentare elementi specifici (es. prova stabile di lavoro, dimostrazione di radicamento familiare, mancanza di contatti con la rete criminale) che possano concretamente vincere la presunzione relativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00546/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00633/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00646/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00653/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00661/2026 del 08/01/2026
- Sentenza penale · 8 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 00667/2026 del 08/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →