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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00514/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 292 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento al delitto ex art. 74 DPR n. 309/1990: si lamenta che il Tribunale non ha valutato elementi favorevoli indicati dalla difesa (dichiarazioni di collaboratori che non lo indicavano come membro dell'associazione, rapporti non stabili di fornitura, ecc.); (2) violazione dell'art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.: si contesta la sussistenza dell'attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che la motivazione si è fondata sulla gravità generale dei reati più che su specifici elementi e che il cd. "tempo silente" (tre anni) e lo spostamento del ricorrente fuori dal territorio (e attività lavorativa) avrebbero dovuto escludere il pericolo; (3) violazione dell'art. 275 comma 3 c.p.p. e vizio di motivazione sulla scelta della misura: si censura la mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari) e la disparità di trattamento rispetto al coindagato Barbagallo che ha ottenuto i domiciliari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione essenziale: il primo motivo è inammissibile perché le censure si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e della prova, rimessa al giudice di merito; il Collegio di merito ha dato adeguata motivazione sulla gravità indiziaria, richiamando dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, riprese video e la ripartizione dei ruoli nell'associazione, ravvisando la partecipazione stabile e funzionale dello Scuderi alle piazze di spaccio. I secondo e terzo motivi sono manifestamente infondati: la Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per i delitti indicati (fra cui l'art. 74 DPR 309/1990), precisando che il giudice, a fronte di elementi contrari allegati dalla difesa, deve motivare in modo più pregnante; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto gli elementi contrari insufficientemente documentati (l'attività lavorativa non provata o saltuaria) e ha evidenziato elementi confermativi della pericolosità (carattere seriale, natura professionale della condotta, relazioni interpersonali). Quanto al "tempo silente", la Corte ha richiamato la giurisprudenza: il mero decorso di alcuni anni non è di per sé idoneo a vincere la presunzione, salvo che non si tratti di arco temporale rilevante e non sussistano ulteriori condotte sintomatiche; nel caso specifico il tempo (tre anni) non è risultato idoneo a superare la presunzione. La disparità di trattamento rispetto a un coindagato è giustificata dall'autonomia delle posizioni e dalle diverse responsabilità e profili personali. Conseguentemente il ricorso è respinto quale inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti, qualificato tra i delitti che attivano la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che la partecipazione dello Scuderi risultasse da indizi concreti (intercettazioni, dichiarazioni, riprese).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Regola sull'obbligo di motivazione del provvedimento: la Corte ha escluso la violazione lamentata perché le censure attengono a rivalutazione di fatto, non a carenza logico-giuridica della motivazione rilevabile in sede di legittimità.

  • art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio relativo al pericolo di reiterazione criminosa: il ricorrente contestava la valutazione del Tribunale, ma la Corte ha ritenuto che, almeno in presenza della presunzione di cui all'art. 275 comma 3, la mera gravità e gli elementi probatori potessero giustificare la custodia cautelare, salvo elementi concreti e documentati in senso contrario.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per i delitti ivi indicati; il giudice deve semplicemente dar atto della mancanza di elementi idonei a vincere tale presunzione, ma se la difesa allega elementi contrari l'onere motivazionale diventa più gravoso. La Corte ha applicato questo principio ritenendo non superata la presunzione.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione e portata del requisito dei "gravi indizi di colpevolezza": elementi logici o rappresentativi che, pur non provando, consentono una qualificata probabilità di colpevolezza; la Corte ha richiamato tale nozione per confermare la congruità della valutazione del giudice di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento di spese e sanzione.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che chiedono una rivalutazione dei fatti o della prova sono in gran parte inammissibili: è necessario denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione sul piano giuridico.
  • Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 c.p.p. (fra cui le associazioni per il traffico di stupefacenti) opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere; il giudice deve rilevare l'assenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, salvo che la difesa produca elementi concreti e documentati in senso contrario.
  • Il "tempo silente" (decorso di anni tra fatti e misura) non supera automaticamente la presunzione di pericolosità: occorre solitamente un arco temporale rilevante e l'assenza di ogni comportamento sintomatico di continuazione dell'attività criminosa; corti hanno indicato come più incisivo un intervallo pluriennale (es. atti posti a distanza di circa cinque anni) salvo circostanze diverse.
  • La disparità di misure fra coindagati è giustificata quando le posizioni personali e il contributo materiale/morale al reato differiscono: la valutazione cautelare è individuale e si fonda su profili di personalità, ruolo e concretezza del contributo.
  • Per opporsi efficacemente a una custodia cautelare su reati dell'art. 275 c.3 è necessario allegare e documentare elementi specifici (es. prova stabile di lavoro, dimostrazione di radicamento familiare, mancanza di contatti con la rete criminale) che possano concretamente vincere la presunzione relativa.

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