Cassazione Penale, Ordinanza n. 22160/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il condannato aveva chiesto al tribunale di sorveglianza la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, della detenzione domiciliare. Il tribunale ha respinto la domanda di affidamento in prova e dichiarato inammissibile l'ulteriore istanza di detenzione domiciliare. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha dedotto, in sintesi, due censure: 1) violazione degli artt. 666 c.p.p. e 47 ord. pen., oltre a vizio di motivazione, perché il tribunale avrebbe deciso senza disporre della relazione socio-familiare dell'UEPE, pur avendone ordinato l'acquisizione, e avrebbe fondato la decisione soprattutto sui precedenti penali, sull'avviso orale del questore e sulla revoca di una precedente misura, senza considerare l'evoluzione successiva della personalità; 2) violazione dell'art. 47-ter ord. pen. e vizio di motivazione, perché il tribunale avrebbe omesso di esaminare l'istanza di detenzione domiciliare che, secondo il ricorrente, avrebbe potuto essere ricondotta all'ipotesi di cui all'art. 47-ter, comma 1, lett. b), oppure all'art. 47-quinquies, comma 7, quale misura applicabile al padre.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che il tribunale di sorveglianza aveva già a disposizione un quadro istruttorio sufficiente a fondare il giudizio di conclamata pericolosità sociale del condannato, senza necessità di ulteriori approfondimenti socio-familiari; ha inoltre rilevato che la valutazione non era limitata al solo pregresso, ma considerava anche la condotta successiva, compresa la commissione di ulteriori reati e la pendenza di altri procedimenti. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la richiesta effettivamente proposta riguardava la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen., ipotesi preclusa dai limiti di pena nel caso concreto; le ulteriori ipotesi alternative non erano state oggetto di domanda e quindi il tribunale non era tenuto a pronunciarsi su di esse. La Corte ha inoltre dichiarato tardiva la memoria depositata il 4 maggio 2026, poiché presentata oltre i termini dell'art. 611 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 666 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente a fondamento della censura sul procedimento di sorveglianza e sull'istruttoria dovuta dal tribunale.
art. 47 L. 354/75
Disciplinante l'affidamento in prova al servizio sociale, misura negata dal tribunale; la Corte richiama il principio secondo cui l'istruttoria può essere omessa se il quadro documentale è già sufficientemente dimostrativo della pericolosità.
art. 47-ter L. 354/75
Norma evocata dal ricorrente per la detenzione domiciliare; la Corte rileva che la domanda proposta ricadeva nell'ipotesi del comma 1-bis e che le altre ipotesi non erano state specificamente richieste.
art. 47-quinquies, comma 7, L. 354/75
Norma richiamata dal ricorrente come possibile base alternativa della domanda di detenzione domiciliare; la Corte osserva che tale ipotesi non era stata oggetto di istanza e quindi non imponeva pronuncia.
art. 611 c.p.p.
"tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memoria e fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica"
Le memorie depositate oltre il termine sono tardive e non devono essere esaminate dalla Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
La Corte lo indica come base della domanda di detenzione domiciliare, rilevando che il detenuto non rientrava nei limiti di pena previsti per tale ipotesi.
Massime di principio
- In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve acquisire d'ufficio la relazione dell'UEPE sull'osservazione del condannato, salvo che essa sia superflua perché il quadro documentale già consenta di apprezzare in modo chiaro l'inidoneità della misura per la pericolosità del soggetto.
- La mancata acquisizione della relazione socio-familiare non determina vizio se il provvedimento impugnato mostra che la valutazione di pericolosità si fonda su elementi già completi e sufficienti, compresi precedenti, nuove condotte criminose e procedimenti pendenti, senza necessità di ulteriori approfondimenti.
- Il tribunale di sorveglianza non è tenuto a pronunciarsi su ipotesi di detenzione domiciliare diverse da quelle effettivamente dedotte dalla parte: non può configurarsi vizio di motivazione per omissione quando la risposta manchi su una domanda mai formulata.
- Nel giudizio camerale di legittimità ex art. 611 c.p.p., le memorie depositate oltre il termine legale sono tardive e la Corte non è tenuta a prenderle in esame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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