Sentenza n. 3659/2022 - Salerno, Sezione 1
per l’accertamento e la declaratoria della prescrizione del diritto del Comune ad acquisire al proprio patrimonio l'immobile (asilo) realizzato in ossequio alla Convenzione di lottizzazione (rectius: atto di impegno) in data 8.08.1975 a rogito del notaio Pasquale Colliano (rep. n. 5013), con conseguente condanna alla retrocessione del bene in favore dei ricorrenti; - ovvero, in via gradata, per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale sull'atto di diffida e costituzione in mora notificato in data 3.04.2019 e dell'obbligo della stessa di provvedere all'acquisizione al patrimonio comunale, - nonché per la condanna del comune resistente al risarcimento dei danni, anche a mente degli artt. 2 bis della L. n. 241/1990 nonché degli artt. 1223 e ss. e 2043 cc, subiti e subendi dai ricorrenti a causa del ritardo nell’adozione dell’attività amministrativa necessaria alla conclusione del procedimento lottizzatorio e nel trasferimento della proprietà dell’opera di urbanizzazione convenzionalmente stabilito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata formalizzazione dell'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile adibito ad asilo pubblico e silenzio sulla diffida del 3 aprile 2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La madre dei ricorrenti aveva sottoscritto con il Comune, l'8 agosto 1975, un atto di impegno connesso alla lottizzazione, che prevedeva la realizzazione, quale onere di urbanizzazione, di un asilo da trasferire al Comune. L'edificio, realizzato agli inizi degli anni Ottanta su una porzione del lotto di proprietà familiare, è stato preso in disponibilità dal Comune e destinato ad asilo pubblico, ma non è stato formalmente trasferito. I ricorrenti hanno chiesto in via principale di accertare la prescrizione del diritto comunale all'acquisizione e la conseguente retrocessione del bene; in via subordinata hanno domandato di accertare l'illegittimità del silenzio sulla diffida e messa in mora notificata il 3 aprile 2019, nonché l'obbligo del Comune di provvedere all'acquisizione. Hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni per il ritardo nella conclusione dell'iter e nel trasferimento della proprietà. Il Comune ha sostenuto l'imprescrittibilità degli obblighi derivanti dalla convenzione e ha dedotto che i ricorrenti non avevano riscontrato la richiesta degli uffici del 18 luglio 2016 di produrre documenti necessari alla formalizzazione dell'acquisizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rigettato la domanda principale di accertamento della prescrizione, aderendo all'orientamento secondo cui gli obblighi di cessione previsti dalle convenzioni urbanistiche, funzionali alla realizzazione di finalità pubbliche e costituenti condizione strutturale della lottizzazione assentita, non sono soggetti a prescrizione: diversamente, gli oneri urbanistici potrebbero venir meno a danno della collettività. Ha respinto la domanda subordinata relativa al silenzio, poiché i ricorrenti non hanno contestato la deduzione comunale secondo cui il ritardo era stato anche determinato dalla mancata trasmissione dei documenti richiesti dagli uffici per formalizzare l'acquisizione. Ha respinto anche la domanda risarcitoria: non essendo prescritto il diritto all'acquisizione, il mancato esercizio di un diritto non soggetto a prescrizione non integra, per tale ragione, un fatto illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c. Il Tribunale ha auspicato che le parti completino in tempi brevi l'iter mediante trasmissione e verifica dei documenti necessari. Spese compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale sulla prescrizione degli obblighi convenzionali di cessione.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
L’orientamento favorevole all’applicabilità del termine prescrizionale fa leva sul generale principio, affermato dal codice civile all’art.2934 c.c., secondo cui i diritti, salvo diversa previsione, si prescrivono con il decorso di dieci anni a partire da quando il diritto può essere fatto valere, posto che il diritto trae fondamento in un atto di natura negoziale quale la convenzione urbanistica.
La sentenza richiama la regola generale della prescrizione decennale come fondamento dell'orientamento contrapposto, ma non la applica agli obblighi di cessione in esame: ritiene preferibile la loro non prescrittibilità, in quanto funzionali alla realizzazione degli oneri urbanistici pubblici.
art. 2043 c.c.
Analoga reiezione merita la domanda risarcitoria, atteso che il diritto all’acquisizione non può definirsi prescritto e il mancato esercizio di tale diritto, non soggetto a prescrizione, non può costituire fatto illecito passibile di condurre al risarcimento ai sensi dell’art.2043 c.c..
Il mancato esercizio di un diritto all'acquisizione ritenuto non soggetto a prescrizione non costituisce, per ciò solo, fatto illecito risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Massime di principio
- Gli obblighi di cessione di aree o opere di urbanizzazione previsti da una convenzione di lottizzazione, quando costituiscono oneri funzionali alla realizzazione dell'intervento edificatorio e di finalità pubbliche, non sono soggetti a prescrizione, poiché la loro estinzione pregiudicherebbe la collettività e vanificherebbe gli oneri posti a fondamento della lottizzazione assentita.
- Il mancato esercizio dell'obbligo comunale di formalizzare l'acquisizione di un'opera di urbanizzazione non fonda, di per sé, una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. quando il diritto all'acquisizione non è soggetto a prescrizione.
- Nel valutare una domanda fondata sul silenzio, il giudice può considerare la mancata collaborazione procedimentale del privato, in particolare la mancata trasmissione della documentazione richiesta per formalizzare l'atto; nella fattispecie, tale circostanza non contestata ha condotto al rigetto della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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