Sentenza n. 9846/2022 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 5752 del 2015, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva annullato due ordinanze sindacali contingibili e urgenti concernenti la gestione di cani e le condizioni igienico-sanitarie di un fondo privato
Esito
Favorevole al resistente (proprietaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato le ordinanze sindacali contingibili e urgenti nn. 131 del 31 ottobre 2014 e 133 del 21 novembre 2014. Le ordinanze imponevano la riduzione del numero dei cani presenti nel fondo a un massimo di sette, tutti dello stesso sesso, la pulizia straordinaria dei luoghi, il ripristino delle recinzioni e la comunicazione al Servizio veterinario del luogo o del canile presso cui sarebbero stati trasferiti gli altri animali. Il Comune ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, TUEL e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché difetto di motivazione e istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei presupposti, eccesso di potere e illogicità. Secondo l’appellante, le ordinanze erano giustificate da gravi inconvenienti igienico-sanitari, da un’ispezione disposta dalla Procura della Repubblica, dalla richiesta urgente dei veterinari dell’ASL e dal rapporto tecnico del 31 ottobre 2014, che avrebbe costituito adeguata istruttoria. Il Comune sosteneva inoltre che il potere contingibile e urgente potesse essere esercitato anche rispetto a una situazione risalente, purché il pericolo fosse ancora attuale. La vicenda si inseriva in una situazione conosciuta da anni, già oggetto di precedenti ordinanze, accalappiamento e sequestro di numerosi cani e ulteriori provvedimenti amministrativi. Nel 2014 erano stati rinvenuti nuovamente dodici cani randagi, privi di microchip e in condizioni igienico-sanitarie carenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha respinti, confermando integralmente la sentenza del TAR. Ha affermato che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono espressione di un potere extra ordinem, atipico ma necessariamente fondato sulla legge, esercitabile solo in presenza di un pericolo effettivo, irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile mediante gli strumenti ordinari. L’esercizio del potere richiede inoltre un’adeguata istruttoria, una motivazione congrua, la provvisorietà e temporaneità degli effetti e il rispetto della proporzionalità. Nel caso concreto, la situazione era conosciuta dall’amministrazione e si protraeva da diversi anni, essendo già stata oggetto di molteplici provvedimenti. Non ricorreva quindi un evento eccezionale e imprevedibile tale da giustificare la deroga agli strumenti ordinari. Il Comune avrebbe potuto intervenire mediante l’esercizio dei poteri ordinari in materia di igiene, salute e tutela del territorio. Le ordinanze risultavano pertanto sproporzionate e non congrue rispetto allo scopo perseguito. L’appello è stato respinto. Nulla sulle spese, in mancanza di costituzione dell’appellata.
Norme richiamate
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
Il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente può essere esercitato solo in presenza dei relativi presupposti eccezionali e urgenti, non quando la situazione sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
art. 54, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il potere di ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità presuppone un pericolo effettivo, eccezionale e non altrimenti fronteggiabile mediante i rimedi ordinari.
art. 1 l. 241/1990
L’azione amministrativa deve rispettare i principi di utilità, congruità, proporzionalità e minor sacrificio possibile, anche nell’esercizio dei poteri extra ordinem.
Massime di principio
- Il potere di ordinanza contingibile e urgente, pur essendo atipico nel contenuto, deve avere fondamento nella legge e non può trovare la propria giustificazione nella mera necessità di intervenire.
- Le ordinanze contingibili e urgenti sono legittime soltanto in presenza di un pericolo effettivo, irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento.
- La permanenza nel tempo di una situazione di rischio conosciuta dall’amministrazione esclude, di regola, il requisito della contingibilità e dell’imprevedibilità, quando l’amministrazione avrebbe potuto utilizzare tempestivamente i poteri ordinari.
- L’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede un’istruttoria adeguata e una motivazione congrua, fondate su accertamenti concreti e non su mere presunzioni.
- Anche quando sussista un’esigenza di tutela della pubblica incolumità, il contenuto dell’ordinanza deve rispettare i principi di proporzionalità, congruità e minor sacrificio possibile per i destinatari.
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