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Sentenza

Sentenza n. 49/2023 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento Prot. n. 606 del 18-02-2022, notificato in pari data, con cui è stato opposto il diniego espresso alla istanza di accesso ex art.43 TUEL trasmessa a mezzo pec in data 20.01.2022 (assunta a prot.n.192 del 21.01.2022). nonché l’accertamento del diritto dell'istante ad accedere ai dati di sintesi del protocollo informatico generale e del sistema informatico-contabile del Comune di Acquafondata, in conformità con quanto richiesto nella predetta istanza del 20.01.2022.

Giustizia amministrativa202200199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego opposto all’istanza di accesso ex art. 43 TUEL ai dati di sintesi del protocollo informatico e del sistema informatico-contabile comunale, con contestazione delle modalità di ostensione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)

Prevale il privato

La controversia

Il consigliere comunale di minoranza ha impugnato la nota del 18 febbraio 2022 con cui il Comune aveva negato che un consulente giuridico-amministrativo esterno potesse assisterlo nell’accesso e aveva rappresentato limiti all’accesso ai dati contabili, chiedendo l’ostensione settimanale, anche da remoto, dei dati di sintesi del protocollo informatico e del sistema contabile. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 43 TUEL, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza e illegittima compressione delle prerogative del consigliere e dei diritti della minoranza; ha sostenuto che l’accesso consiliare ha ampiezza potenzialmente illimitata, che la domanda era stata travisata e che era legittimo farsi assistere da un consulente esterno. In seguito ha contestato le modalità concretamente adottate: stampa settimanale del protocollo senza certificazione di conformità, espunzione di dati per ragioni di privacy e mancata ostensione del protocollo contabile. Ha quindi chiesto accesso integrale ai dati del protocollo, con attestazione di autenticità e senza esclusioni per la riservatezza, nonché accesso indiscriminato ai dati contabili. Il Comune ha sostenuto che il solo diniego effettivo riguardava il consulente esterno, che l’accesso al protocollo era stato consentito e che le richieste contabili indiscriminate sarebbero state sproporzionate e potenzialmente ostruzionistiche.

La decisione

Il TAR ha rilevato che l’ultima memoria e i documenti depositati dal Comune il 10 gennaio 2023 erano tardivi ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. e non ne ha tenuto conto. Ha respinto la pretesa di avvalersi di un consulente esterno: l’art. 43 TUEL attribuisce il diritto ai soli consiglieri e il ricorrente non aveva indicato una specifica necessità tecnica che imponesse tale ausilio. Ha riconosciuto che l’accesso ai dati di sintesi del protocollo era stato consentito, ma ha precisato le modalità dovute: il Comune può legittimamente escludere l’accesso da remoto e consentire il ritiro presso la sede comunale, in presenza di un impiegato o funzionario; è legittima la stampa settimanale, senza autenticazione puntuale da parte di un pubblico ufficiale, purché la copertina e le singole pagine siano munite di timbro e firma dell’addetto che rilascia i dati. Non possono essere oscurati dati personali per il solo richiamo alla privacy, poiché il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e risponde personalmente dell’eventuale diffusione illecita. Ha invece escluso il diritto all’accesso indiscriminato al protocollo contabile: il consigliere non aveva spiegato perché i dati del protocollo generale non consentissero di individuare le singole fattispecie contabili, sicché la richiesta risultava generalizzata e sproporzionata rispetto alle esigenze conoscitive connesse al mandato. Ricorso accolto parzialmente e spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in materia di accesso ai documenti amministrativi il giudice decide con sentenza in forma semplificata;

    La controversia in materia di accesso è definita con sentenza in forma semplificata.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    il Collegio deve rilevare la tardività del deposito dell’ultima memoria del 10 gennaio 2023 e della relativa documentazione da parte del Comune, ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a., del cui contenuto, quindi, non può tenersi conto;

    Il deposito tardivo della memoria e dei documenti nel rito camerale impedisce al giudice di considerarne il contenuto.

  • art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    l’art. 43, comma 2, cit., limita l’accesso ai soli consiglieri e non altri, prevedendo che “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”;

    Il diritto di accesso speciale spetta personalmente ai consiglieri comunali e provinciali, non si estende a un consulente esterno e comporta il dovere di segreto nei casi stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso riconosciuto dall’art. 43 TUEL spetta al consigliere comunale in quanto titolare del mandato e non si estende automaticamente a consulenti esterni; l’assistenza di questi ultimi richiede comunque una specifica necessità, che deve essere concretamente illustrata.
  • L’accesso consiliare deve riguardare informazioni utili all’espletamento del mandato e può essere limitato quando la richiesta sia assolutamente generica, meramente emulativa o sproporzionata; non legittima un controllo indiscriminato su ogni dato dell’amministrazione.
  • La scelta delle modalità organizzative di accesso al sistema informatico comunale, comprese l’esclusione dell’accesso da remoto e l’ostensione tramite consultazione o stampe presso gli uffici, rientra nella discrezionalità organizzativa dell’ente, sindacabile nei limiti di legge e senza sostituzione del giudice all’amministrazione.
  • L’ostensione dei dati di protocollo può avvenire mediante stampe periodiche senza autenticazione individuale di un pubblico ufficiale, purché timbro e firma dell’addetto sulle pagine e sulla copertina consentano di individuare la provenienza dell’estrazione.
  • Il Comune non può opporre in via generale la tutela dei dati personali all’accesso del consigliere ai sensi dell’art. 43 TUEL: il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge e risponde dell’eventuale diffusione illecita.
  • Una richiesta indiscriminata di accesso ai dati contabili può essere negata quando il consigliere non chiarisca la necessità dell’ostensione e la sua utilità per il mandato, in particolare se non spiega perché le informazioni ricavabili dal protocollo generale siano insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTrasparenza e pubblicità

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