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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-238/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 May 2023. — Ryanair DAC v European Commission. — State aid – Danish and Swedish air transport markets – Aid granted by Denmark and Sweden to an airline in the context of the COVID-19 pandemic – Recapitalisation of SAS – Decision not to raise any objections – Actions for annulment – Individual concern – Substantial effect on the competitive position – Admissibility – Temporary Framework for State aid measures – Aid to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State – Compliance with the requirements of the Temporary Framework. — Case T-238/21

Giurisprudenza europea62021TJ0238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha accolto il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione aveva autorizzato la ricapitalizzazione di SAS da parte di Danimarca e Svezia nel contesto COVID-19. Dopo aver riconosciuto la legittimazione di Ryanair a contestare il merito della decisione, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse erroneamente applicato il Temporary Framework, in particolare per la mancanza, nella componente di equity, di un meccanismo di step-up o equivalente. La decisione è stata quindi annullata integralmente, con condanna della Commissione e degli intervenienti alle spese nei limiti precisati dal dispositivo.

Aiuti di Stato COVID-19: annullamento della decisione della Commissione che autorizzava la ricapitalizzazione di SAS perché l’instrumento di equity non prevedeva un meccanismo di step-up o un meccanismo alternativo idoneo a incentivare l’uscita dello Stato.

La questione giuridica

Se la Commissione avesse correttamente applicato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la Comunicazione sul Temporary Framework nel ritenere compatibile con il mercato interno la ricapitalizzazione di SAS, in particolare: (i) se il ricorrente fosse legittimato ad impugnare nel merito la decisione per incidenza sostanziale sulla propria posizione concorrenziale; (ii) se la misura rispettasse le condizioni del Temporary Framework sulla remunerazione e sull’uscita dello Stato; (iii) se, per l’instrumento di equity, fosse necessario un meccanismo di step-up o un meccanismo alternativo equivalente.

Principio di diritto

Il Tribunale ha annullato integralmente la decisione della Commissione: pur ritenendo ammissibile il ricorso di Ryanair, ha stabilito che la Commissione ha violato i punti 61 e 62 del Temporary Framework perché l’instrumento di equity della ricapitalizzazione di SAS non era accompagnato da alcun meccanismo di step-up né da un meccanismo alternativo avente un effetto incentivante equivalente sull’uscita dello Stato. Le giustificazioni richiamate dalla Commissione, come il prezzo iniziale di sottoscrizione, la remunerazione crescente dei note hybrid notes e i vincoli comportamentali, riguardavano requisiti distinti e non potevano sostituire la condizione specifica imposta per gli strumenti di equity; l’illegittimità dell’equity contaminava l’intera misura, non essendo la componente separabile dal resto della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 sul Temporary Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19, come modificata il 29 giugno 2020

Aiuti di Stato alla ricapitalizzazione di SAS nel contesto COVID-19

Si tratta di un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC avverso la decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la partecipazione di Danimarca e Svezia alla ricapitalizzazione di SAS AB nell’ambito del Temporary Framework COVID-19.

Fatti e procedimento

Il 11 agosto 2020 Danimarca e Svezia hanno notificato alla Commissione una misura di aiuto individuale per la ricapitalizzazione di SAS, composta da due strumenti: note ibride di Stato e nuove azioni ordinarie. L’importo massimo complessivo era pari a circa 11 miliardi di SEK, ripartiti tra i due Stati membri. La Commissione, con decisione del 17 agosto 2020, ha deciso di non sollevare obiezioni. Ryanair ha chiesto l’annullamento della decisione sostenendo, tra l’altro, che la propria posizione concorrenziale fosse stata sostanzialmente pregiudicata.

Ammissibilità del ricorso

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la legittimazione di Ryanair a contestare il merito della decisione. Ha ricordato che, in materia di aiuti di Stato, un concorrente può impugnare nel merito una decisione se dimostra che la propria posizione sul mercato è sostanzialmente incisa dall’aiuto. Nel caso di specie, Ryanair operava in concorrenza diretta con SAS su 33 rotte tra Danimarca e Svezia e figurava tra i principali concorrenti della compagnia nei mercati interessati, con una crescita significativa nel periodo considerato. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che la posizione concorrenziale di Ryanair fosse, prima facie, sostanzialmente alterata e che il ricorso fosse ammissibile anche sotto il profilo dell’incidenza diretta e individuale.

Quadro normativo rilevante

Il giudizio si è concentrato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e sulla Comunicazione della Commissione sul Temporary Framework, in particolare sulla sezione 3.11.5 relativa alla remunerazione e all’uscita dello Stato, nonché sulle disposizioni distinte applicabili agli strumenti di equity e agli strumenti di capitale ibrido. Per gli equity instruments rilevano i punti 61 e 62; per i hybrid capital instruments i punti 66 e 68.

Ragionamento della Corte: strumenti ibridi di capitale

Per la componente di note ibride di Stato, il Tribunale ha escluso che i punti 61 e 62 del Temporary Framework fossero applicabili, poiché riguardano soltanto gli strumenti di equity. Ha inoltre rilevato che il punto 68 presuppone la conversione in equity, conversione che non era prevista per le note ibride in questione. In ogni caso, il meccanismo di remunerazione prevedeva un tasso crescente nel tempo e il capitalizzazione degli interessi non pagati, sicché la remunerazione aumentava progressivamente, incentivando l’uscita dello Stato in coerenza con i punti 57 e 66 del Temporary Framework. Per questa parte, quindi, la Commissione non aveva commesso errori.

Ragionamento della Corte: strumento di equity

Per la componente di nuove azioni ordinarie, il Tribunale ha invece ritenuto violati i punti 61 e 62 del Temporary Framework. Ha osservato che la misura non prevedeva alcun step-up mechanism, e che la Commissione aveva cercato di sostituirlo con l’“overall structure” dell’operazione, valorizzando tre elementi:

  • il forte sconto sul prezzo di sottoscrizione delle azioni;
  • la remunerazione crescente delle note ibride;
  • i vincoli comportamentali, in particolare il divieto di distribuzione di dividendi.

Secondo il Tribunale, tali elementi non potevano però sostituire il meccanismo di step-up richiesto per l’equity. Il prezzo iniziale delle azioni attiene al diverso requisito del punto 60 del Temporary Framework, che disciplina il prezzo di ingresso dello Stato e non l’incentivo all’uscita. La remunerazione crescente delle note ibride riguarda un requisito autonomo applicabile agli strumenti ibridi e non all’equity. Anche i vincoli comportamentali costituiscono prescrizioni ulteriori, ma non alternative allo step-up. Il Tribunale ha quindi concluso che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un meccanismo alternativo equivalente ai sensi del punto 62.

Irrilevanza delle difese degli intervenienti

Il Regno di Danimarca ha invocato l’obbligo di notificare un piano di ristrutturazione se, dopo sei anni, la partecipazione pubblica non fosse scesa sotto il 15% del capitale. Il Tribunale ha ritenuto tale argomento non decisivo, poiché quel meccanismo appartiene a una diversa sezione del Temporary Framework, non incide sulla remunerazione dello Stato e non produce lo stesso effetto incentivante dello step-up. Il Regno di Svezia e SAS hanno invece sostenuto che il diritto societario svedese ostasse a taluni meccanismi di buy-back o all’attribuzione di azioni gratuite. Il Tribunale ha osservato che tali limitazioni non erano state poste a base della decisione impugnata e, comunque, non escludevano in principio un meccanismo alternativo idoneo, anche nella forma dell’attribuzione di azioni aggiuntive allo Stato.

Effetti della violazione e annullamento integrale

Il Tribunale ha ritenuto che l’illegittimità relativa alla componente di equity non fosse separabile dal resto della decisione. La misura costituiva un unico intervento di ricapitalizzazione, basato su due strumenti strettamente interconnessi; perciò la correzione parziale avrebbe alterato la sostanza della decisione. Ne è seguito l’annullamento integrale della decisione della Commissione, senza esaminare gli altri motivi di ricorso.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha annullato la decisione C(2020) 5750 final dell’17 agosto 2020. Ha inoltre condannato la Commissione a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle di Ryanair, ad eccezione di quelle relative alle interventi; Danimarca, Svezia e SAS sono stati condannati a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle causate dalle rispettive interventi.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoricapitalizzazione societariatrasporto aereoconcorrenzapandemia covid-19

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