Corte di giustizia, Ordinanza C-15/23
Order of the Court of 11 May 2023. — Arne-Patrik Heinze v L’Oréal and European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-15/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto la richiesta di autorizzazione a proseguire l’appello proposta da Arne-Patrik Heinze contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE con L’Oréal e EUIPO. La Corte ha ricordato che grava sul ricorrente l’onere di dimostrare, con precisione, che i motivi di ricorso sollevano una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Poiché tale dimostrazione non era stata fornita, l’appello non è stato ammesso a proseguire e il ricorrente è stato condannato alle proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto della Corte per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’appello contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio dell’Unione europea, fondato sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione tale da consentirne la prosecuzione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e dell’articolo 170b del regolamento di procedura. In particolare, se le censure relative alla valutazione degli elementi dominanti, al carattere descrittivo, alla probabilità di confusione e alla distintività del marchio anteriore fossero sufficientemente precisate e idonee a soddisfare i requisiti del filtro di ammissibilità.
Principio di diritto
L’appello non è ammesso a proseguire quando il ricorrente, pur denunciando errori di diritto del Tribunale in materia di marchi UE, non dimostra in modo chiaro e dettagliato che tali errori pongono una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di un’erronea applicazione della giurisprudenza o la contestazione di valutazioni fattuali del Tribunale non bastano a superare il filtro dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Appello in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella procedura di selezione degli appelli che possono essere esaminati ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Riguarda una controversia in materia di marchio dell’Unione europea tra Arne-Patrik Heinze e L’Oréal, con EUIPO parte resistente, e conferma il rigetto dell’appello senza esame del merito.
Fatti e procedimento
Il ricorrente in appello chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022, L’Oréal v EUIPO – Heinze (K K WATER), che aveva respinto il ricorso contro una decisione della seconda commissione di ricorso EUIPO del 21 giugno 2021 in una procedura di opposizione tra lui e L’Oréal. L’appello era proposto ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte.
Quadro normativo del filtro di ammissibilità
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, secondo cui gli appelli avverso decisioni del Tribunale concernenti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti di EUIPO non proseguono se non previa decisione della Corte nel senso dell’ammissione. L’ammissione è possibile solo se l’appello solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sono richiamati anche:
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda specifica di ammissione;
- l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, che prevede una decisione motivata sulla richiesta;
- l’articolo 137, applicabile in appello tramite l’articolo 184, paragrafo 1, per le spese.
Argomenti del ricorrente
Il ricorrente sosteneva che il suo unico motivo di appello, articolato in quattro parti, sollevasse questioni importanti per l’unità e la coerenza del diritto dei marchi UE, poiché denunciava la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
In sintesi, le censure vertevano su:
- la mancata considerazione del carattere dominante della lettera maiuscola "K" nella comparazione dei segni;
- l’errata valutazione dell’elemento "k water" nel segno richiesto, senza considerazione del contesto globale;
- l’errata applicazione dei criteri sulla probabilità di confusione, nonostante l’identità dei prodotti, una certa somiglianza tra i segni e una distintività media del marchio anteriore;
- il diniego della distintività media del marchio anteriore, ritenendo che le singole lettere non possano godere di un monopolio.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate dall’appello sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta affermare in astratto che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la propria giurisprudenza o quella della Corte.
La domanda di ammissione deve infatti:
- indicare chiaramente e con precisione i motivi di appello;
- individuare l’asserita questione di diritto;
- spiegare perché essa sia significativa ai fini del criterio dell’articolo 58a;
- precisare la norma o giurisprudenza violata;
- esporre il tipo di errore di diritto e il suo impatto sul dispositivo;
- quando si deduce un contrasto giurisprudenziale, mostrare concretamente la contraddizione, anche mediante il raffronto tra i passaggi rilevanti delle decisioni.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che il ricorrente, pur denunciando errori di diritto, non spiega adeguatamente né dimostra perché tali errori, anche se provati, porrebbero una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure si limitano in sostanza a contestare la valutazione del Tribunale senza mostrare un problema sistemico.
Quanto all’asserito contrasto con la giurisprudenza, la Corte rileva che il ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe disatteso precedenti pertinenti, ma non chiarisce sufficientemente la comparabilità delle situazioni né individua con precisione la contraddizione.
La Corte aggiunge che le doglianze che mirano, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni di fatto del Tribunale non sono, di regola, idonee a sollevare una questione significativa ai fini dell’articolo 58a.
Decisione e spese
La Corte respinge la richiesta di autorizzazione a proseguire l’appello. Conseguentemente, l’appello non è ammesso a proseguire. In materia di spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica agli altri partecipanti, il ricorrente sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Il filtro dell’articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica: non basta denunciare errori di diritto in materia di marchi UE, né invocare genericamente una deviazione dalla giurisprudenza, per ottenere l’ammissione dell’appello. Occorre mostrare che la questione proposta è realmente rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
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