Tribunale, Sentenza T-289/21
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 May 2023. — Bastion Holding BV and Others v European Commission. — State aid – Measures to support enterprises in the context of the COVID-19 outbreak in the Netherlands – Decision not to raise any objections – Temporary framework for State aid measures – Obligation to state reasons. — Case T-289/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Bastion contro la decisione della Commissione che aveva autorizzato la terza modifica del regime olandese di aiuti COVID-19 per i costi fissi. Ha escluso che vi fossero seri dubbi sulla compatibilità della misura con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e ha ritenuto sufficiente la motivazione della decisione. Centrale è stata la constatazione che, nel quadro temporaneo, le PMI potevano essere trattate diversamente dalle grandi imprese perché non si trovavano in una situazione comparabile.
Aiuti di Stato COVID-19 nei Paesi Bassi: legittimità della decisione della Commissione di non sollevare obiezioni alla terza modifica del regime di sovvenzioni dirette per costi fissi, con riferimento a motivazione, necessità e proporzionalità della distinzione tra PMI e grandi imprese
La questione giuridica
Se la Commissione, nel dichiarare compatibile con il mercato interno la terza modifica del regime olandese di sovvenzioni dirette per i costi fissi delle imprese colpite dalla pandemia, avrebbe dovuto avviare il procedimento formale di indagine per dubbi su necessità, appropriatezza e proporzionalità della misura, in particolare per la distinzione tra PMI e grandi imprese; e se la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione e non è tenuta a svolgere una ponderazione autonoma tra effetti positivi e negativi dell’aiuto, ma solo a verificare che la misura sia necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia. Nel caso di specie, ha ritenuto che PMI e grandi imprese non fossero in situazione comparabile ai fini del quadro temporaneo COVID-19 e che la decisione fosse sufficientemente motivata, sicché non sussistevano dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento formale di indagine; il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296, paragrafo 2, TFUE
- Regolamento (UE) n. 651/2014
- Comunicazione della Commissione sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19
Aiuti di Stato COVID-19 nei Paesi Bassi: terza modifica del regime di sovvenzioni dirette per i costi fissi
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da un gruppo alberghiero olandese contro la decisione della Commissione del 15 marzo 2021 di non sollevare obiezioni alla terza modifica di un regime nazionale di aiuti di Stato connesso alla pandemia di COVID-19. Il regime, notificato dai Paesi Bassi, prevedeva sovvenzioni dirette per sostenere i costi fissi delle imprese colpite dal crollo del fatturato.
Fatti e procedimento amministrativo
Il regime originario, notificato nel giugno 2020, era destinato inizialmente alle PMI che avessero subito una perdita di fatturato almeno pari al 30% e che avessero costi fissi minimi. La Commissione aveva già approvato due successive modifiche del regime, estendendone la durata e aumentando i massimali, ma senza includere i ricorrenti nel contenzioso relativo a tali decisioni.
Con la terza modifica, notificata l’8 marzo 2021, i Paesi Bassi hanno esteso la sub-misura (a) anche alle grandi imprese, modificato la formula di calcolo dell’aiuto, innalzato i massimali a 550.000 euro per le PMI e 600.000 euro per le grandi imprese, e aumentato il bilancio stimato a 2,953 miliardi di euro. La Commissione, con decisione del 15 marzo 2021, ha ritenuto la misura compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale
I ricorrenti sostenevano, in sostanza, che:
- la Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento formale di indagine di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, perché esistevano seri dubbi sulla compatibilità della misura;
- la distinzione tra PMI e grandi imprese era inappropriata e sproporzionata;
- la Commissione non aveva motivato in modo sufficiente la decisione, specie quanto alla differenza di trattamento tra le due categorie di imprese.
Normativa e quadro di riferimento
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sulla nozione di aiuto di Stato;
- l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, che consente di considerare compatibili gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro;
- l’articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE, sulla procedura di controllo degli aiuti;
- l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, sull’obbligo di motivazione;
- il regolamento (UE) n. 651/2014, per la definizione di PMI;
- il quadro temporaneo COVID-19 della Commissione, che costituisce il parametro di valutazione della misura.
Ragionamento del Tribunale: necessità, appropriatezza e proporzionalità
Il Tribunale ricorda che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE è una deroga da interpretare restrittivamente e che la Commissione dispone di un ampio margine di apprezzamento in materia di aiuti di Stato, con un controllo giurisdizionale limitato all’errore manifesto, all’errore di diritto e al difetto di motivazione.
Quanto all’argomento secondo cui la misura sarebbe stata insufficiente per rimediare al grave turbamento dell’economia, il Tribunale osserva che gli Stati membri non hanno alcun obbligo di concedere aiuti e non sono tenuti a sanare integralmente il turbamento economico. La circostanza che il massimale per le grandi imprese fosse più basso rispetto all’impatto economico invocato dai ricorrenti non basta, di per sé, a dimostrare l’illegittimità della decisione.
Sul piano della parità di trattamento, il Tribunale ritiene che PMI e grandi imprese non si trovassero in una situazione comparabile. Il quadro temporaneo riconosce infatti che le PMI erano particolarmente esposte a problemi di liquidità e giustifica un sostegno mirato, soprattutto per preservare continuità economica e occupazione. Inoltre, le autorità olandesi avevano motivato la scelta di concentrare inizialmente il sostegno sulle PMI in ragione del loro peso nel tessuto economico nazionale e del loro maggiore rischio di vulnerabilità. La successiva estensione alle grandi imprese è stata giustificata dal protrarsi della pandemia e dalla crescente difficoltà di accesso al credito privato.
Quanto alla proporzionalità, il Tribunale respinge l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe dovuto bilanciare gli effetti favorevoli dell’aiuto con i suoi effetti negativi sulla concorrenza. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che tale ponderazione non è richiesta dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, a differenza di quanto avviene nell’ambito dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. È sufficiente verificare che l’aiuto sia necessario, appropriato e proporzionato rispetto all’obiettivo di rimediare al grave turbamento dell’economia, verifica che nel caso concreto è stata soddisfatta.
Ragionamento del Tribunale: obbligo di motivazione
Sul secondo motivo, il Tribunale afferma che una decisione di non sollevare obiezioni adottata in tempi rapidi, nel contesto emergenziale della pandemia, non deve contenere una trattazione esaustiva di tutti i punti di fatto e di diritto. È sufficiente che dalla decisione emerga chiaramente il ragionamento della Commissione, anche per relationem rispetto alle decisioni precedenti e al quadro temporaneo.
Nel caso di specie, la decisione impugnata, letta insieme alla decisione sulla seconda modifica e al contesto normativo, consentiva di comprendere le ragioni della compatibilità della misura. Il Tribunale aggiunge che l’argomento relativo ai precedenti aiuti concessi alle PMI non era idoneo a dimostrare un difetto di motivazione, poiché la decisione considerava già i massimali complessivi applicabili nel periodo interessato.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Le spese sono poste a carico dei ricorrenti, mentre il Regno dei Paesi Bassi sopporta le proprie spese in quanto interveniente.
La pronuncia conferma che, nel contesto del quadro temporaneo COVID-19, la Commissione può approvare regimi di aiuto differenziati tra PMI e grandi imprese senza dover aprire il procedimento formale di indagine, purché la distinzione sia giustificata dal diverso contesto economico e la decisione consenta di comprendere in modo sufficiente le ragioni della compatibilità della misura con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.
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