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Sentenza

Sentenza n. 319/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. AOO_030 del 2 marzo 2021 n. 0002639, con la quale è stato comunicato il rigetto della domanda di pagamento n. 04270231295 su 2° S.A.L., nonché tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, tra cui: - la nota prot. AOO_030 del 16 febbraio 2021 n. 2055, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990; - la non ancora formalmente notificata sanzione, tale per cui l’importo del secondo S.A.L. è stato decurtato di ulteriori euro 3.120,00; - nonchè per la condanna al rimborso delle spese di copia di cui alla domanda di pagamento in acconto sul secondo S.A.L., pari ad euro 4.880,00, nonché dell’ulteriore somma di euro 3.120,00 illegittimamente decurtata a titolo di sanzione, per un ammontare complessivo di euro 8.000,00.

Giustizia amministrativa202100487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego parziale del pagamento del secondo stato di avanzamento lavori, con mancato riconoscimento di spese di stampa e decurtazione di una somma a titolo di sanzione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, ammessa a un contributo nell’ambito della Sottomisura 16.3 del PSR Puglia 2014/2020, aveva presentato la domanda di pagamento relativa al secondo SAL, rendicontando anche spese di stampa sostenute per la realizzazione di guide e documentate da fatture e bonifici. La Regione, dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e l’esame delle osservazioni della beneficiaria, aveva negato il rimborso della voce di spesa ritenendo che il fornitore non svolgesse attività di stampa secondo il relativo codice ATECO, con ulteriore decurtazione di euro 3.120,00 a titolo di sanzione. La ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, erronea interpretazione della funzione dei codici ATECO, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, falsa applicazione degli artt. 9 e 19.1 dell’Avviso della Sottomisura 16.3, violazione dell’art. 41 Cost. e incompetenza assoluta. Ha inoltre chiesto la condanna al rimborso di euro 4.880,00 per le spese di copia e di euro 3.120,00 illegittimamente decurtati a titolo di sanzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Dopo aver richiamato il criterio di riparto fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva, il Collegio ha distinto la fase pubblicistica anteriore alla concessione del contributo, nella quale l’amministrazione esercita poteri discrezionali e il richiedente è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva alla concessione, relativa all’erogazione concreta del contributo e alla verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario. La controversia riguarda il diniego parziale del pagamento del secondo SAL e la conseguente sanzione, adottati in sede di verifica delle spese sostenute durante l’esecuzione del progetto. Essa non concerne né la scelta originaria del beneficiario né l’annullamento o la revoca in autotutela della concessione per vizi di legittimità o contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma la fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione e l’asserita violazione di obblighi di natura privatistica. La giurisdizione spetta quindi al giudice ordinario competente per territorio, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini perentori di legge ai sensi degli artt. 9 e 11 c.p.a. Le spese processuali sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto comunicato alla beneficiaria prima dell’adozione del diniego parziale.

  • artt. 9 e 11 c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; è indicato il giudice ordinario munito di giurisdizione, dinanzi al quale la domanda può essere riproposta nei termini perentori di legge.

  • art. 19.1 dell’Avviso PSR Puglia Sottomisura 16.3

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente con riferimento alla relazione intermedia delle attività e alla rendicontazione delle spese del secondo SAL; il TAR non ne esamina il merito per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica soggettiva e alla fase del rapporto cui attiene la contestazione.
  • La fase anteriore alla concessione del contributo, quando l’amministrazione deve esercitare un potere discrezionale di valutazione comparativa e decidere l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione, appartiene alla giurisdizione amministrativa perché il richiedente è titolare di un interesse legittimo.
  • Dopo la concessione del contributo, le controversie riguardanti l’erogazione concreta, il pagamento dei SAL o la verifica dell’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario appartengono alla giurisdizione ordinaria, in quanto attengono alla fase esecutiva e paritetica del rapporto di sovvenzione e a diritti soggettivi.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando la contestazione riguarda atti formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione, se tali atti sono fondati sull’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni assunte; resta invece ferma la giurisdizione amministrativa quando il beneficio sia annullato o revocato per vizi di legittimità originari o per contrasto iniziale con il pubblico interesse.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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