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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31907/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Toscano ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che lo aveva condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) e reati connessi, sollevando più censure: 1) travisamento/omissione nell'interpretazione delle intercettazioni e illogicità della motivazione rispetto alla sua presunta estraneità o ridimensionamento del ruolo nella cosca; 2) errata qualificazione di un fatto come estorsione aggravata (art. 629) invece che esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 3) insufficiente motivazione circa l'intestazione fittizia e la configurabilità del trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) quale elusione delle misure di prevenzione; 4) illegittima applicazione della recidiva (art. 99) rispetto a reati di durata come l'associazione mafiosa; 5) erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; 6) eccessività della pena e riconoscimento di ruolo apicale non supportato, con mancata concessione delle attenuanti generiche (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo i motivi complessivamente infondati o inammissibili. In particolare: - ha confermato la valutazione di merito sull'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratore e sull'interpretazione delle intercettazioni, evidenziando che la ricostruzione probatoria è questione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, che non sussiste; - ha ritenuto corretta la qualificazione come estorsione (art. 629) perché l'interessamento di Toscano perseguiva anche un vantaggio proprio e le modalità erano tipicamente mafiose; - ha confermato la valutazione circa la finalità elusiva dell'intestazione fittizia e la titolarità sostanziale delle imprese, legittimando l'applicazione dell'art. 512-bis per eludere misure di prevenzione; - ha ritenuto ammissibile e corretta l'applicazione della recidiva (art. 99) anche ai reati di durata, essendo la precedente condanna irrevocabile e i fatti successivi commessi dopo tale irrevocabilità; - ha escluso che la sentenza favorevole al figlio costituisca motivo idoneo di revisione o conflitto di giudicati rilevante nel presente caso; - ha dichiarato infondate le censure sull'entità della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti, ritenendo la determinazione della pena discrezionale e adeguatamente motivata. Di conseguenza il verdetto di condanna della Corte d'Appello (pena complessiva confermata: ventidue anni di reclusione) è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La partecipazione continuativa e il ruolo all'interno della cosca sono valutati in base a un complesso di elementi di fatto; la prova del vincolo associativo e delle modalità mafiose è questione di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La recidiva può essere applicata anche ai reati di durata purché le precedenti condanne siano divenute irrevocabili anteriormente alla commissione (o alla prosecuzione) del nuovo reato; è sufficiente anche una minima azione del nuovo reato successiva all'irrevocabilità.

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    L'intervento di un terzo configura estorsione (e non mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni) quando il terzo persegue anche un interesse proprio e le condotte siano idonee a intimidire la vittima; la valutazione dei profili fattuali è rimessa al giudice di merito.

  • art. 512-bis cod. pen. (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)

    L'intestazione fittizia può configurare trasferimento fraudolento di valori quando è dimostrata la titolarità sostanziale e l'intento di eludere misure di prevenzione patrimoniale; la prova dell'elemento intenzionale è valutata congiuntamente alle circostanze fattuali.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante mafia per delitti diversi)

    L'aggravante richiede che il delitto sia commesso con modalità mafiose o per agevolare l'associazione; l'applicazione dipende dalla prova delle modalità e finalità mafiose e non è automaticamente incisa da decisioni su altri imputati con rito diverso.

  • artt. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena e circostanze)

    La determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti/agggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo il vizio di illogicità o arbitrarietà nella motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione del merito probatorio: le critiche all'interpretazione di intercettazioni o all'attendibilità di testi/testimonianze devono evidenziare manifesta illogicità della motivazione per essere accolte.
  • La qualificazione di un fatto come estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'esistenza di un interesse proprio del terzo e dalla idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima; se il terzo persegue vantaggi propri ciò favorisce la qualificazione come estorsione.
  • L'intestazione fittizia e i trasferimenti di beni sono sanzionabili come trasferimento fraudolento di valori quando emerge la titolarità sostanziale e la finalità di eludere misure di prevenzione; occorre valutare il contesto e gli effetti sulla potenzialità applicativa delle misure patrimoniali.
  • La recidiva può essere applicata anche ai reati di durata (es. associazione mafiosa) se la precedente condanna è divenuta irrevocabile prima della commissione o della prosecuzione del nuovo reato; è sufficiente anche un comportamento minimo successivo all'irrevocabilità.
  • Le sentenze rese su posizioni differenti (diversi imputati o riti diversi) non determinano automaticamente conflitto di giudicati; per incidere su una sentenza definitiva occorre dimostrare incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati.
  • Le contestazioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti richiedono di dimostrare un vizio motivazionale (arbitrarietà o illogicità); la discrezionalità del giudice di merito è ampia e protetta in sede di legittimità.

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