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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01882/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta ferma; la Corte ha escluso sia la possibilità di sindacare in cassazione la diversa valutazione del fatto invocata dal ricorrente, sia ogni vizio nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello per oltraggio a pubblico ufficiale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli. Ha dedotto, da un lato, l'insussistenza del requisito della presenza di più persone, sostenendo che la ricostruzione del fatto fosse errata; dall'altro, ha censurato il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e perché la motivazione di merito non era manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il diniego del beneficio era fondato su un negativo giudizio prognostico basato sulle modalità del fatto e sui precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    La sentenza impugnata riguardava una condanna per oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che le doglianze sulla presenza di più persone attengono a una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.

  • sospensione condizionale della pena

    Il beneficio può essere negato sulla base di un giudizio prognostico negativo fondato sulle modalità di commissione del reato e sui precedenti penali dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia sorretta da argomentazioni non manifestamente illogiche.
  • Il requisito della presenza di più persone, quando venga contestato sulla base della ricostruzione del fatto, integra una questione di merito e non può essere oggetto di un sindacato di cassazione meramente sostitutivo.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice fonda il giudizio prognostico sfavorevole su elementi concreti, quali le modalità della condotta e i precedenti penali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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