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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-666/21

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 marzo 2023. — Al contro Åklagarmyndigheten. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hovrätten för Nedre Norrland. — Rinvio pregiudiziale – Trasporto su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 3, lettera h) – Nozione di “trasporto su strada di merci” – Nozione di “massa massima ammissibile” – Veicolo adibito a spazio privato di abitazione temporanea e a spazio di carico di merci a fini non commerciali – Regolamento (UE) n. 165/2014 – Tachigrafi – Articolo 23, paragrafo 1 – Obbligo di ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate. — Causa C-666/21

Giurisprudenza europea62021CJ0666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che il criterio decisivo per l'applicazione del regolamento n. 561/2006 ai trasporti di merci è la massa massima ammissibile del veicolo. Un mezzo sopra 7,5 tonnellate non può sottrarsi alle regole sui tempi di guida, riposo e tachigrafo solo perché usato anche come spazio abitativo privato e per trasporti non commerciali. La capacità di carico e la classificazione nel registro nazionale non incidono sulla soluzione.

Ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006 ai veicoli oltre 7,5 tonnellate usati anche come abitazione privata temporanea e per il trasporto non commerciale di merci, con conseguente obbligo di tachigrafo e ispezioni periodiche.

La questione giuridica

Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera h), debba essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di merci comprende anche il trasporto effettuato con un veicolo di massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate e superiore a 7,5 tonnellate, destinato principalmente a spazio abitativo temporaneo privato ma anche a spazio di carico per merci a fini non commerciali; e, in caso affermativo, se rilevino la capacità di carico del veicolo o la sua classificazione nel registro nazionale della circolazione stradale.

Principio di diritto

Il regolamento n. 561/2006 si applica al trasporto su strada di merci effettuato con veicoli la cui massa massima ammissibile superi 3,5 tonnellate; per il trasporto non commerciale di merci l'esclusione prevista dall'articolo 3, lettera h), opera solo se la massa massima ammissibile non supera 7,5 tonnellate. Ne consegue che un veicolo con massa massima ammissibile superiore a 7,5 tonnellate rientra nell'ambito del regolamento anche se è utilizzato come abitazione temporanea privata e per trasportare merci a fini non commerciali, senza che rilevino la capacità di carico o la classificazione registrale del mezzo; in tal caso si applicano anche gli obblighi sui tachigrafi e sulle ispezioni periodiche previsti dal regolamento n. 165/2014.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 3, lettera h), regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 4, lettera a), regolamento (CE) n. 561/2006
  • Articolo 4, lettera m), regolamento (CE) n. 561/2006
  • Regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 165/2014
  • Articolo 23, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 165/2014

Ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006 ai veicoli adibiti anche ad abitazione privata temporanea

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo Hovrätten för Nedre Norrland (Corte d'appello di Sundsvall, Svezia) in una controversia penale tra AI e il pubblico ministero svedese. Il nodo interpretativo concerneva l'applicabilità delle norme UE sui tempi di guida, sui tachigrafi e sulle ispezioni periodiche a un veicolo immatricolato in Svezia, di grandi dimensioni, utilizzato sia come spazio abitativo temporaneo privato sia come spazio di carico per motoslitte trasportate a fini non commerciali.

Fatti del procedimento principale

Durante un controllo di polizia del 4 aprile 2019, è emerso che il veicolo guidato da AI aveva un tachigrafo non ispezionato entro il termine previsto. Il veicolo trasportava due motoslitte e l'interessato aveva dichiarato di essere diretto a una gara di motoslitte. Il giudice di primo grado aveva assolto AI dall'accusa relativa alla mancata ispezione del tachigrafo, ritenendo che il mezzo non rientrasse nell'ambito del regolamento n. 561/2006 per il solo fatto di avere sei sedili per passeggeri.

Questioni sottoposte alla Corte

La Corte d'appello svedese ha chiesto, in sostanza:

  • se la nozione di "trasporto su strada di merci" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006 comprenda anche il trasporto effettuato con un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate la cui destinazione principale sia quella di offrire un'area abitabile temporanea ad uso privato;
  • se, in tale valutazione, siano rilevanti la capacità di carico del veicolo o il modo in cui esso è iscritto nel registro nazionale della circolazione stradale.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 561/2006, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 3, lettera h), e l'articolo 4, lettere a) e m);
  • il regolamento (UE) n. 165/2014, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafo 1;
  • l'articolo 267 TFUE come base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal dato letterale: l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006 si riferisce al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli con massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate. La definizione di trasporto su strada all'articolo 4, lettera a), è ampia e ricomprende qualsiasi spostamento su strade aperte al pubblico di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci.

Il punto decisivo è il rapporto con l'articolo 3, lettera h), che esclude dal regolamento solo i veicoli o le combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto non commerciale di merci. Da ciò la Corte ricava che il trasporto non commerciale di merci è escluso dall'ambito di applicazione solo sotto quella soglia; al di sopra di essa, invece, rientra nel regolamento.

La Corte precisa inoltre che non sono rilevanti:

  • l'uso del veicolo come spazio abitativo temporaneo privato;
  • la capacità di carico del mezzo;
  • la categoria del veicolo nel registro nazionale della circolazione stradale.

Sul piano teleologico, la soluzione è confermata dagli obiettivi del regolamento n. 561/2006: migliorare la sicurezza stradale, le condizioni di lavoro e le pratiche di controllo. Escludere i veicoli sopra 7,5 tonnellate solo perché utilizzati per hobby o svago comprometterebbe tali obiettivi. La Corte richiama anche la necessità di rendere effettivi gli obblighi del regolamento n. 165/2014 sui tachigrafi.

Decisione e conseguenze pratiche

La Corte ha dichiarato che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera h), deve essere interpretato nel senso che la nozione di trasporto su strada di merci include il trasporto effettuato da un veicolo la cui massa massima ammissibile superi le 7,5 tonnellate, anche se il mezzo è adibito sia ad abitazione temporanea privata sia a spazio di carico per merci non commerciali.

Di conseguenza, per questi veicoli si applicano le norme sui tempi di guida, le interruzioni e i riposi, nonché gli obblighi relativi ai tachigrafi e alle ispezioni periodiche di cui al regolamento n. 165/2014.

Principio affermato

Il criterio decisivo per l'ambito di applicazione del regolamento n. 561/2006, per quanto riguarda il trasporto non commerciale di merci, è la massa massima ammissibile del veicolo: se essa supera 7,5 tonnellate, il mezzo rientra nel regolamento anche quando è usato come abitazione temporanea privata e per il trasporto di merci a fini non commerciali, senza che contino capacità di carico o classificazione registrale.

Come è indicizzato

Materietrasporto su stradatachigrafisicurezza stradalediritto dei trasportisanzioni amministrative e penali

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