Sentenza del 30/09/2015 n. 19427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione l'IVA detratta dalla società per il 2003, contestando l'omessa annotazione delle fatture di acquisto nel registro IVA degli acquisti previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione sosteneva che la registrazione fosse un requisito necessario per la detrazione e che la sua omissione non potesse essere considerata una mera violazione formale. La società, invece, deduceva che le operazioni erano reali, le fatture erano state esibite e non erano state contestate né l'inerenza né l'effettività degli acquisti, sicché l'omessa registrazione non incideva sui requisiti sostanziali del diritto alla detrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, nella sostanza, la decisione favorevole alla società. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ha affermato che gli obblighi di contabilità, fatturazione e registrazione sono requisiti formali e che la loro violazione non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione quando i requisiti sostanziali risultano soddisfatti e l'Amministrazione dispone delle informazioni necessarie per verificarli. Nel caso concreto, l'esistenza degli acquisti e delle fatture non era stata contestata; pertanto, la mancata annotazione progressiva nel registro IVA cartaceo non impediva la detrazione. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi sono state integralmente compensate per l'incertezza normativa esistente.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, 23 e 25
Il diritto alla detrazione dell'IVA è collegato agli acquisti effettuati e agli obblighi di fatturazione e registrazione; l'art. 25 disciplina l'annotazione delle fatture passive nel registro degli acquisti.
La Corte ha interpretato l'obbligo di registrazione come requisito formale del diritto alla detrazione. La sua omissione non comporta la perdita del diritto quando sia comunque certa l'esistenza delle operazioni e siano verificabili i requisiti sostanziali.
D.L. n. 357/1994, art. 7, comma 4-ter
La tenuta dei registri con sistemi meccanografici può essere considerata regolare anche in assenza della stampa cartacea, entro i termini e alle condizioni previste dalla norma.
La disposizione riguarda la regolarità della contabilità meccanizzata, ma la Cassazione ha ritenuto assorbite le questioni relative alla sua concreta applicazione, poiché il diritto alla detrazione era comunque salvaguardato in base ai principi di neutralità dell'IVA.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
In appello non possono proporsi domande nuove.
L'Agenzia aveva sostenuto che la questione della contabilità meccanografica fosse nuova e quindi inammissibile, ma il motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del motivo principale.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e non oltre i limiti di essa.
La contestazione di ultrapetizione, riferita alla valutazione della contabilità meccanografica da parte della CTR, non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Sesta direttiva 77/388/CEE, artt. 17, 18 e 22
La mancata osservanza dei requisiti formali del diritto a detrazione non può determinare la perdita del diritto quando i requisiti sostanziali siano soddisfatti.
I requisiti sostanziali fondano il diritto alla detrazione, mentre quelli formali ne disciplinano l'esercizio e il controllo. Le violazioni formali non possono vanificare la neutralità dell'IVA, salvo che impediscano di provare con certezza il rispetto dei requisiti sostanziali.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, sentenza Idexx Laboratories Italia, causa C-590/13
Il principio di neutralità dell'IVA esige che la detrazione dell'imposta a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali sono stati omessi.
L'Amministrazione non può negare la detrazione per il solo mancato rispetto di formalità contabili, se dispone delle informazioni necessarie per verificare la realtà dell'operazione, l'effettività dell'imposta e l'inerenza dell'acquisto.
Massime di principio
- La mancata registrazione di una fattura nel registro IVA costituisce, di regola, una violazione formale e non comporta automaticamente la perdita della detrazione.
- Il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto quando il contribuente dimostra l'effettiva esistenza dell'operazione, il pagamento o l'addebito dell'IVA, l'inerenza dell'acquisto e la sua riferibilità all'attività economica.
- La detrazione può essere negata se l'irregolarità formale impedisce all'Amministrazione di verificare i requisiti sostanziali, oppure se emergono operazioni inesistenti, dati inattendibili, frodi o elementi di evasione.
- L'Amministrazione finanziaria non può imporre formalità ulteriori o applicare automaticamente sanzioni sostanziali quando dispone già di informazioni sufficienti per controllare l'operazione.
- In casi analoghi è opportuno conservare fatture, documentazione di pagamento, scritture contabili e ogni elemento idoneo a dimostrare realtà, inerenza e corretta quantificazione dell'acquisto e dell'IVA.
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