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Direttiva 2002/37

Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del 3 maggio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo l’etofumesate nell’allegato I, sulla base della valutazione del rischio effettuata a livello europeo. Gli Stati membri devono rendere disponibile il rapporto di riesame e riesaminare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, secondo scadenze differenziate. È previsto anche un termine di recepimento e applicazione nazionale, con obbligo di adeguamento delle norme interne entro il 31 agosto 2003 e applicazione dal 1º settembre 2003.

Iscrizione dell’etofumesate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari, con conseguenti obblighi di riesame delle autorizzazioni nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva etofumesate. Riguarda, in particolare, l’iscrizione della sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, la consultabilità del rapporto di riesame e il riesame/adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate per i prodotti contenenti tale sostanza. Non disciplina altre sostanze attive né modifica in generale il regime dei prodotti fitosanitari al di fuori degli effetti connessi all’etofumesate.

Direttiva 2002/37/CE: iscrizione dell’etofumesate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2002/37/CE della Commissione interviene nel quadro della disciplina europea sull’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificando la direttiva 91/414/CEE per includere l’etofumesate tra le sostanze attive iscritte nell’allegato I. L’intervento segue il riesame tecnico-scientifico svolto nell’ambito del programma di lavoro europeo sulle sostanze attive e mira a consentire, nei limiti degli impieghi valutati, il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni nazionali per i prodotti contenenti tale sostanza.

Obiettivo e contesto normativo

La direttiva si fonda sull’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE e richiama il percorso di valutazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92. La Svezia, designata Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione il 2 ottobre 1998; il riesame congiunto degli Stati membri e della Commissione si è concluso il 26 febbraio 2002 con un rapporto di riesame della Commissione relativo all’etofumesate. Secondo il testo, dal riesame non sono emersi profili tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per i vegetali.

Esito della valutazione e ratio dell’iscrizione

Dalle valutazioni effettuate risulta prevedibile che i prodotti fitosanitari contenenti etofumesate soddisfino in generale i requisiti dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per gli impieghi esaminati e indicati nel rapporto di riesame. Per questa ragione la Commissione dispone l’iscrizione dell’etofumesate nell’allegato I, così da consentire agli Stati membri di autorizzare i prodotti contenenti la sostanza in conformità alla disciplina armonizzata.

Ambito applicativo e ruolo del rapporto di riesame

La direttiva si applica agli Stati membri in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti etofumesate. Un profilo operativo rilevante per i professionisti è l’obbligo per gli Stati membri di tenere il rapporto di riesame a disposizione degli interessati, fatta salva la tutela delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Il rapporto costituisce uno strumento essenziale per l’applicazione corretta, da parte delle autorità nazionali, dei principi uniformi della direttiva.

Obblighi degli Stati membri sul recepimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 agosto 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º settembre 2003. Il testo richiede inoltre che gli atti di recepimento contengano un riferimento alla direttiva o siano accompagnati da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Riesame delle autorizzazioni nazionali e termini operativi

Sul piano sostanziale, l’articolo 4 introduce un doppio livello di adeguamento delle autorizzazioni già esistenti:

  • entro il 1º settembre 2003, gli Stati membri devono riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per verificare il rispetto delle condizioni fissate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  • se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate prima del 1º settembre 2003.

Per i prodotti autorizzati contenenti etofumesate come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive tutte iscritte nell’allegato I, gli Stati membri devono effettuare una valutazione entro il 1º marzo 2003 alla luce dei principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III.

Esito della valutazione e termine finale di adeguamento

A seguito della valutazione, gli Stati membri devono verificare se il prodotto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Se necessario, l’autorizzazione deve essere modificata o revocata entro e non oltre il 28 febbraio 2007. La direttiva distingue quindi tra un primo adeguamento generale delle autorizzazioni legato all’ingresso della sostanza nell’allegato I e un termine più ampio per l’adeguamento completo dei prodotti valutati secondo i principi uniformi.

Entrata in vigore e effetti pratici

La direttiva entra in vigore il 1º marzo 2003. In termini pratici, ciò significa che l’effetto giuridico dell’iscrizione dell’etofumesate e delle correlate procedure di adeguamento si colloca prima della scadenza del termine di recepimento, richiedendo agli Stati membri una pianificazione tempestiva delle misure nazionali e dei riesami amministrativi. Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agrochimico, i punti chiave sono quindi l’aggiornamento delle autorizzazioni, la gestione dei dossier tecnici e il controllo delle scadenze di conformità.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’etofumesate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, mediante l’inserimento dell’etofumesate. L’iscrizione è giustificata dal riesame tecnico-scientifico che ha concluso per la compatibilità generale della sostanza con i requisiti di efficacia e sicurezza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, limitatamente agli impieghi esaminati.

Messa a disposizione del rapporto di riesame

L’articolo 2 impone agli Stati membri di tenere il rapporto di riesame dell’etofumesate, salvo le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica. La direttiva sottolinea che tale rapporto serve anche per l’applicazione uniforme dei principi della direttiva 91/414/CEE.

Termine di recepimento e decorrenza dell’applicazione

L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali si applicano dal 1º settembre 2003. Ogni atto di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato all’atto della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni dei prodotti contenenti etofumesate

L’articolo 4, paragrafo 1, impone agli Stati membri di riesaminare l’autorizzazione di ciascun prodotto fitosanitario contenente etofumesate per verificare il rispetto delle condizioni fissate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione prima del 1º settembre 2003.

Valutazione uniforme dei prodotti e termine finale per l’adeguamento

L’articolo 4, paragrafo 2, prevede che, per i prodotti autorizzati contenenti etofumesate quale unica sostanza attiva o tra sostanze attive tutte iscritte nell’allegato I, gli Stati membri li valutino entro il 1º marzo 2003 alla luce dei principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate entro e non oltre il 28 febbraio 2007.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º marzo 2003. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasalute umanatutela dell'ambienteautorizzazioni amministrative

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