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Direttiva 2002/38

Direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici

Normativa europea32002L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce, in via temporanea, una disciplina IVA armonizzata per i servizi di radiodiffusione e televisione e per alcuni servizi elettronici, al fine di tassarli nel luogo di consumo ed evitare distorsioni concorrenziali nel mercato interno. Prevede un regime speciale opzionale per gli operatori non stabiliti nella Comunità, con identificazione in uno Stato membro, dichiarazione trimestrale e pagamento dell’IVA per via elettronica. Inoltre, rende permanenti le semplificazioni elettroniche per alcune dichiarazioni e elenchi riepilogativi, fissando il recepimento al 1° luglio 2003 e un riesame del regime entro il 30 giugno 2006.

Modifica temporanea del regime IVA della direttiva 77/388/CEE per i servizi di radiodiffusione/televisione e per determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, con introduzione di un regime speciale per operatori non stabiliti nella Comunità.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e incide sul sistema comune IVA della direttiva 77/388/CEE. Riguarda i servizi di radiodiffusione e televisione e, in particolare, i servizi prestati tramite mezzi elettronici elencati a titolo illustrativo nell’allegato L, quando sono resi a persone che non siano soggetti passivi e stabilite, domiciliate o abitualmente residenti nella Comunità. Include un regime particolare per soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che prestano tali servizi a consumatori UE; non disciplina in generale altri servizi se non nei limiti delle modifiche agli articoli 9, 12, 21 e 22 della direttiva 77/388/CEE. La modifica dell’articolo 1 è espressamente temporanea per tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003.

Direttiva 2002/38/CE: IVA sui servizi di radiodiffusione, televisione e servizi elettronici

La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE per adeguare le regole di territorialità e di riscossione dell’imposta ai servizi di radiodiffusione/televisione e ai servizi prestati tramite mezzi elettronici. Il legislatore unionale evidenzia che la disciplina allora vigente non consentiva una tassazione corretta del consumo interno nell’Unione e generava distorsioni concorrenziali; per questo introduce una disciplina orientata al luogo di consumo e un regime speciale per gli operatori non stabiliti nella Comunità.

Finalità e logica della disciplina

La finalità principale è assicurare che i servizi elettronici e audiovisivi siano tassati nello Stato membro in cui il consumatore è stabilito, domiciliato o abitualmente residente, quando il destinatario è un non soggetto passivo. In tal modo si evita sia la doppia imposizione sia la non imposizione, e si tutela la neutralità concorrenziale tra operatori comunitari e operatori extra-UE.

Modifiche alla direttiva 77/388/CEE sulla territorialità IVA

All’articolo 9 della direttiva 77/388/CEE vengono aggiunti i servizi di radiodiffusione e televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici. Per i servizi elettronici resi a persone che non siano soggetti passivi stabilite, domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro, da un soggetto passivo che operi da fuori della Comunità, il luogo della prestazione è il luogo in cui il cliente è stabilito, domiciliato o abitualmente residente.

La direttiva precisa inoltre che, per le prestazioni di servizi di telecomunicazioni e di radiodiffusione e televisione rese da operatori extra-UE a consumatori nell’Unione, gli Stati membri applicano la regola di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera b). Viene così rafforzato il criterio del luogo di consumo per tali prestazioni.

Definizione e delimitazione dei servizi elettronici

Per identificare le prestazioni interessate, è introdotto un allegato L con un elenco esemplificativo di servizi elettronici. Sono menzionati, tra gli altri:

  • fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;
  • fornitura di software e relativi aggiornamenti;
  • fornitura di immagini, testi, informazioni e basi di dati;
  • fornitura di musica, film, giochi, programmi o manifestazioni politiche, culturali, artistiche, sportive, scientifiche o di intrattenimento;
  • prestazioni di insegnamento a distanza.

È però chiarito che la sola comunicazione e-mail tra fornitore e cliente non basta, di per sé, a qualificare il servizio come elettronico.

Regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità

L’articolo 26 quater introduce un regime speciale facoltativo per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità che prestano servizi elettronici a persone che non siano soggetti passivi nella Comunità. Il regime si applica a tutte le forniture intra-UE di tale tipo ed è concepito per semplificare gli adempimenti fiscali degli operatori extra-UE.

Ai fini del regime, sono definiti:

  • "soggetto passivo non stabilito", cioè chi non ha sede né centro di attività stabile nel territorio della Comunità e non è altrimenti tenuto a identificarsi ai fini fiscali;
  • "servizi elettronici", coincidenti con i servizi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino;
  • "Stato membro di identificazione", cioè lo Stato membro scelto dal soggetto passivo per comunicare l’inizio della sua attività ai fini del regime;
  • "Stato membro di consumo", cioè lo Stato membro in cui i servizi si considerano forniti;
  • "dichiarazione dell’IVA", contenente i dati necessari per determinare l’imposta esigibile in ciascuno Stato membro.

Il soggetto passivo non stabilito comunica elettronicamente l’inizio, la cessazione o le variazioni rilevanti della propria attività. Lo Stato membro di identificazione attribuisce un numero individuale e può escludere l’operatore dal regime se questi cessa l’attività, non soddisfa più i requisiti o non osserva le regole applicabili.

Dichiarazioni, pagamento e documentazione

Il regime speciale impone una dichiarazione IVA trimestrale, da presentare per via elettronica entro 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, anche in assenza di operazioni nel trimestre. La dichiarazione deve indicare, per ciascuno Stato membro di consumo, il valore delle prestazioni al netto dell’IVA, l’importo dell’imposta, le aliquote applicabili e il totale dovuto.

La dichiarazione va resa in euro; gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono richiedere l’uso della valuta nazionale. Le conversioni da altre valute avvengono al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo di riferimento, secondo i tassi BCE o, se non pubblicati quel giorno, del primo giorno successivo di pubblicazione.

L’IVA è versata al momento della dichiarazione su un conto bancario indicato dallo Stato membro di identificazione. Il soggetto passivo che aderisce al regime non applica le deduzioni ordinarie dell’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, ma si avvale del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE. Per tali rimborsi non si applicano le restrizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 4, paragrafo 2, di quella direttiva.

L’operatore deve inoltre conservare per 10 anni, dalla fine dell’anno di effettuazione delle operazioni, una documentazione dettagliata delle transazioni, da fornire elettronicamente su richiesta allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo.

Semplificazioni elettroniche per gli altri adempimenti IVA

L’articolo 22 della direttiva 77/388/CEE è modificato per consentire, e in alcuni casi imporre, la presentazione per via elettronica delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione dell’attività, delle dichiarazioni periodiche e degli elenchi riepilogativi. Per la dichiarazione periodica, il termine di presentazione è fissato dagli Stati membri ma non può superare di due mesi la scadenza del periodo fiscale; quest’ultimo può essere mensile, bimestrale, trimestrale o, in casi diversi, fino a un anno.

Per l’elenco riepilogativo trimestrale, gli Stati membri devono stabilire termine e modalità, assicurando comunque il rispetto delle disposizioni sulla cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette. Resta dunque un margine di discrezionalità nazionale sulle modalità operative, ma entro limiti armonizzati a livello unionale.

Recezione, durata e riesame

Gli Stati membri devono porre in vigore le misure di recepimento entro il 1° luglio 2003 e comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando nelle norme nazionali un riferimento alla direttiva. Devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

La componente sostanziale della riforma contenuta nell’articolo 1 è espressamente temporanea: si applica per tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003. Il Consiglio deve riesaminare la disciplina entro il 30 giugno 2006 e, sulla base della relazione della Commissione, può adottare un meccanismo elettronico adeguato e non discriminatorio per calcolo, dichiarazione, riscossione e assegnazione del gettito, oppure prorogare il periodo di applicazione se necessario per ragioni pratiche.

Disposizioni principali

Obiettivo e razionale della riforma IVA

La direttiva modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE perché le regole vigenti dell’articolo 9 non sono adeguate a tassare correttamente i servizi di radiodiffusione/televisione e i servizi elettronici consumati nella Comunità. L’obiettivo è eliminare distorsioni di concorrenza e garantire che tali servizi siano imponibili nella Comunità quando sono prestati a titolo oneroso a consumatori stabiliti nella Comunità, e non siano imponibili se utilizzati al di fuori della Comunità.

Regola di territorialità per servizi elettronici e audiovisivi

All’articolo 9 della direttiva 77/388/CEE sono aggiunti i servizi di radiodiffusione e televisione e i servizi prestati tramite mezzi elettronici, con previsione che il luogo di imposizione, per i servizi elettronici resi a non soggetti passivi stabiliti nella Comunità da operatori extra-UE, sia il luogo in cui il destinatario è stabilito, domiciliato o abitualmente residente. L’articolo 9, paragrafo 4, viene esteso ai servizi di telecomunicazioni e di radiodiffusione e televisione resi a non soggetti passivi UE da operatori extra-UE, richiamando la disciplina del paragrafo 3, lettera b).

Elenco illustrativo dei servizi elettronici

La direttiva introduce l’allegato L con un elenco a titolo illustrativo dei servizi forniti tramite mezzi elettronici ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino. Vi rientrano, tra l’altro, fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, software e aggiornamenti, immagini/testi/informazioni e basi di dati, musica/film/giochi e prestazioni di insegnamento a distanza. È chiarito che la sola comunicazione via e-mail tra fornitore e cliente non basta per qualificare il servizio come elettronico.

Regime particolare per soggetti passivi non stabiliti

È introdotto l’articolo 26 quater, che consente agli Stati membri di autorizzare i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità, che prestano servizi elettronici a persone che non siano soggetti passivi nella Comunità, ad avvalersi di un regime speciale unico per tutte le prestazioni intra-UE di tale tipo. Il soggetto passivo non stabilito sceglie uno Stato membro di identificazione, vi comunica in via elettronica l’inizio, la cessazione dell’attività e ogni variazione delle condizioni, riceve un numero di identificazione individuale e può essere escluso dal regime in caso di cessazione, perdita dei requisiti o persistente inosservanza.

Dichiarazione IVA trimestrale e pagamento

Il soggetto passivo non stabilito deve presentare per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ciascun trimestre civile, anche se non ha effettuato forniture nel periodo, entro 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento. La dichiarazione deve indicare, per ciascuno Stato membro di consumo, il valore delle forniture al netto dell’IVA, l’imposta corrispondente, le aliquote applicabili e l’importo totale dovuto. L’IVA è pagata al momento della presentazione della dichiarazione su un conto bancario indicato dallo Stato membro di identificazione.

Valuta di dichiarazione e conversione

La dichiarazione IVA deve essere effettuata in euro; gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere l’uso della valuta nazionale. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, la conversione avviene al tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo di riferimento, secondo i tassi pubblicati dalla BCE o, in mancanza, del primo giorno successivo di pubblicazione.

Rimborsi IVA a monte e esclusione delle deduzioni ordinarie

Per i soggetti passivi non stabiliti che si avvalgono del regime particolare, l’IVA a monte pagata per beni e servizi utilizzati per le attività soggette a imposizione rientranti nel regime deve essere rimborsata ai sensi della direttiva 86/560/CEE, senza applicazione delle restrizioni opzionali di cui all’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva. Inoltre, il soggetto passivo non stabilito che opta per il regime particolare beneficia del rimborso previsto dalla direttiva 86/560/CEE invece delle deduzioni ordinarie di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE.

Obblighi di conservazione documentale

Il soggetto passivo non stabilito deve conservare una documentazione sufficientemente dettagliata delle operazioni effettuate nell’ambito del regime speciale, in modo da consentire il controllo della correttezza della dichiarazione IVA. La documentazione deve essere resa disponibile elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo, e conservata per 10 anni dalla fine dell’anno in cui è stata effettuata la transazione.

Dichiarazioni e elenchi riepilogativi per via elettronica

L’articolo 22 della direttiva 77/388/CEE è modificato per consentire agli Stati membri di permettere, e anche di rendere obbligatorie, dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività, dichiarazioni periodiche e elenchi riepilogativi presentati per via elettronica. Per la dichiarazione periodica, il termine non può superare di due mesi la fine del periodo fiscale; il periodo fiscale può essere mensile, bimestrale, trimestrale o, in casi diversi, fino a un anno.

Recepimento e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1° luglio 2003 e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Durata temporanea e riesame

L’articolo 1, che contiene le modifiche sostanziali al regime IVA dei servizi elettronici e audiovisivi, si applica per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2003. Il Consiglio deve riesaminare tali disposizioni entro il 30 giugno 2006, sulla base di una relazione della Commissione, e può adottare misure per un meccanismo elettronico adeguato e non discriminatorio per calcolo, dichiarazione, riscossione e assegnazione degli introiti fiscali, oppure prorogare il periodo di applicazione se necessario per motivi pratici.

Come è indicizzato

Materieivafiscalità indirettacommercio elettronicoradiodiffusione e televisionecooperazione amministrativa tributaria

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