Direttiva 2002/42
Direttiva 2002/42/CE della Commissione, del 17 maggio 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (bentazone e piridato) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui per bentazone e piridato, due sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, modificando gli allegati delle direttive settoriali sui residui nei cereali, nei prodotti di origine animale e in taluni prodotti vegetali. La Commissione indica che le valutazioni scientifiche e tecniche svolte dimostrano che i limiti proposti non superano le dosi giornaliere ammissibili e non determinano un’esposizione acuta non accettabile per i consumatori. La direttiva introduce anche limiti provvisori al livello minimo di determinazione analitica per i prodotti privi di autorizzazione, lasciando ferma la facoltà degli Stati membri di adottare limiti provvisori nazionali nei casi consentiti dalla direttiva 91/414/CEE.
Modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per fissare o aggiornare i limiti massimi di residui di bentazone e piridato in cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla fissazione, nei relativi allegati, delle quantità massime di residui di antiparassitari per il bentazone e il piridato nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Riguarda le colture/prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE e si inserisce nel quadro dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Sono richiamate quantità massime provvisorie e la possibilità per gli Stati membri di fissare limiti nazionali provvisori in assenza di limiti comunitari; per i prodotti non autorizzati viene previsto il livello minimo di determinazione analitica come soglia prudenziale.
Direttiva 2002/42/CE della Commissione: residui di bentazone e piridato
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui residui di antiparassitari negli alimenti, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L’obiettivo è fissare o aggiornare i limiti massimi di residui per le sostanze attive bentazone e piridato, già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per specifici impieghi fitosanitari.
Finalità e base scientifica
La Commissione motiva l’intervento richiamando i riesami scientifici e tecnici completati per le due sostanze attive. Tali riesami hanno portato a concludere che i limiti proposti sono compatibili con la dose giornaliera ammissibile e non determinano un’esposizione acuta non accettabile per i consumatori. In particolare:
- per il bentazone la dose giornaliera ammissibile è fissata a 0,1 mg/kg di peso corporeo;
- per il piridato la dose giornaliera ammissibile è fissata a 0,036 mg/kg di peso corporeo;
- per il bentazone è indicata una dose di riferimento acuta pari a 0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno;
- per il piridato non risultano effetti tossici acuti tali da richiedere la fissazione di una dose di riferimento acuta.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i residui di bentazone e piridato:
- sui e nei cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
- sui e nei prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
- su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.
Gli allegati di tali direttive sono modificati per inserire i nuovi valori o i valori provvisori. Il testo precisa che per i prodotti non autorizzati è prudente fissare limiti provvisori al livello minimo di determinazione analitica, a tutela del consumatore.
Rapporto con la direttiva 91/414/CEE
Bentazone e piridato risultano iscritti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE rispettivamente con le direttive 2000/68/CE e 2001/21/CE, per l’uso come diserbanti su cereali, ortaggi e foraggio. La direttiva richiama l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, chiarendo che, in assenza di limiti comunitari o provvisori, gli Stati membri devono poter fissare un limite nazionale provvisorio prima dell’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze.
Limiti provvisori e loro evoluzione
La Commissione ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per consentire la maggior parte delle ulteriori utilizzazioni delle sostanze attive; dopo tale periodo, i limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi. Le note alla tabella dell’allegato precisano inoltre che i limiti provvisori diverranno definitivi, salvo modifiche, con effetto quattro anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva di modifica.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone un obbligo di recepimento con termine preciso:
- entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2003;
- gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine formale nella tecnica di recepimento: il testo nazionale deve contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredato all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli stessi Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.
Osservazioni di rilievo operativo
Per gli operatori del settore agroalimentare e per i consulenti che assistono imprese agricole, l’atto rileva perché aggiorna i parametri da utilizzare per verificare la conformità dei prodotti ai limiti europei di residui. Sul piano applicativo, la direttiva si inserisce in un sistema che combina armonizzazione comunitaria e spazi residui di intervento nazionale, soprattutto per i limiti provvisori in assenza di specifiche autorizzazioni o di valori comunitari già definiti.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei limiti massimi di residui
Gli articoli 1, 2 e 3 modificano gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE inserendo le quantità massime di residui di antiparassitari per bentazone e piridato. Per la direttiva 90/642/CEE i limiti sono riportati nell’allegato della direttiva 2002/42/CE; per le direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE l’inserimento avviene rispettivamente nell’allegato II, parte A, e nell’allegato II, parte B.
Base scientifica e valutazione del rischio
I considerando precisano che bentazone e piridato sono stati iscritti nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per l’uso come diserbanti su cereali, ortaggi e foraggio. Le valutazioni scientifiche e tecniche, concluse nei rapporti di riesame della Commissione del 13 luglio 2000 per il bentazone e del 12 dicembre 2000 per il piridato, hanno fissato una dose giornaliera ammissibile di 0,1 mg/kg di peso corporeo per il bentazone e di 0,036 mg/kg di peso corporeo per il piridato; per il bentazone è stata anche fissata una dose di riferimento acuta di 0,25 mg/kg di peso corporeo/giorno. La Commissione afferma che i limiti proposti non comportano il superamento delle DGA né un’esposizione acuta non accettabile.
Limiti provvisori e tutela del consumatore
Per i prodotti per i quali non sia stata concessa alcuna autorizzazione, la direttiva prevede per ragioni di prudenza quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica. È inoltre chiarito che tali limiti comunitari provvisori non impediscono agli Stati membri di stabilire quantità massime provvisorie nazionali per bentazone e piridato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle con effetto dal 1º gennaio 2003. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e, quando adottano le misure di recepimento, devono richiamare la presente direttiva o corredarle di un riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla loro scelta.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 6 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
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