Direttiva 2002/35
Direttiva 2002/35/CE della Commissione, del 25 aprile 2002, che modifica la direttiva 97/70/CE del Consiglio che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 97/70/CE sostituendone l’allegato I, al fine di armonizzare l’interpretazione di alcune disposizioni del protocollo di Torremolinos e rendere coerenti gli standard di sicurezza per le navi da pesca. La nuova disciplina distingue tra navi esistenti e navi nuove costruite dal 1° gennaio 2003, introducendo requisiti tecnici più puntuali in materia di costruzione, stabilità, impianti, protezione antincendio, mezzi di salvataggio e protezione dell’equipaggio. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 1° gennaio 2003 e applicarle da tale data, con obbligo di informare la Commissione. Restano possibili alcune deroghe amministrative nazionali, ma in vari casi esse sono sottoposte a una specifica procedura prevista dall’articolo 4 della direttiva 97/70/CE.
Modifica dell’allegato I della direttiva 97/70/CE per armonizzare l’interpretazione e gli standard di sicurezza applicabili alle navi da pesca nuove di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, con applicazione rafforzata alle navi costruite dal 1° gennaio 2003.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva 97/70/CE. Sul piano materiale riguarda le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri rientranti nel regime armonizzato di sicurezza; le nuove regole tecniche del nuovo allegato I si applicano in modo distinto alle navi esistenti e alle navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003. La direttiva richiama inoltre il potere delle amministrazioni nazionali di ammettere talune deroghe o adattamenti, in diversi casi subordinati a una procedura di controllo. Sono espressamente destinatari della direttiva gli Stati membri.
Modifica della direttiva 97/70/CE sulla sicurezza delle navi da pesca
La direttiva 2002/35/CE della Commissione interviene sulla direttiva 97/70/CE, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri. L’obiettivo è assicurare un’applicazione coerente del protocollo di Torremolinos, armonizzando l’interpretazione di disposizioni tecniche lasciate alla discrezione delle amministrazioni nazionali e applicando tale interpretazione in modo pieno alle navi costruite dal 1° gennaio 2003.
Finalità e contesto
Il considerando evidenzia che l’armonizzazione interpretativa comporta modifiche rilevanti nella costruzione delle navi da pesca; per questo la nuova disciplina si applica solo alle navi costruite dal 1° gennaio 2003. La direttiva modifica quindi la direttiva 97/70/CE sostituendo il suo allegato I con un testo aggiornato e più dettagliato.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire e applicare le modifiche normative entro il 1° gennaio 2003. Sul piano materiale, riguarda le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ricomprese nel regime armonizzato della direttiva 97/70/CE. Il nuovo allegato distingue tra:
- navi esistenti, per le quali si applicano gli adeguamenti della parte A;
- navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003, per le quali si applica la parte B.
Sostituzione dell’allegato I della direttiva 97/70/CE
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I della direttiva 97/70/CE. Il nuovo allegato contiene gli "adeguamenti delle disposizioni dell’allegato del protocollo di Torremolinos ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 97/70/CE".
Definizione di nave nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003
Il nuovo allegato precisa quando una nave da pesca deve considerarsi "nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003". La definizione copre tre ipotesi:
- contratto di costruzione o di rilevante trasformazione stipulato a partire dal 1° gennaio 2003;
- contratto stipulato entro tale data, ma nave consegnata tre anni o più dopo;
- assenza di contratto e, dal 1° gennaio 2003, impostazione della chiglia, inizio della costruzione identificabile con una nave specifica oppure inizio del montaggio con almeno 50 tonnellate o l’1% della massa stimata dei materiali di struttura, se inferiore.
Adeguamenti per le navi esistenti
La parte A del nuovo allegato riguarda tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, tranne le nuove costruite dal 1° gennaio 2003. In questa parte la direttiva interviene, tra l’altro, su:
- definizioni tecniche, ad esempio sostituendo il riferimento a "nave nuova" con quello di "nave nuova da pesca";
- prova standard del fuoco, integrata con la curva standard temperatura-tempo;
- mezzi di salvataggio e radiocomunicazioni per le navi esistenti, con possibilità per l’amministrazione di ritardare in passato talune applicazioni fino al 1° febbraio 1999;
- esenzioni per navi da dismettere entro il 1° febbraio 2001.
Requisiti per le navi nuove costruite dal 1° gennaio 2003
La parte B contiene gli adeguamenti applicabili alle navi nuove. Le prescrizioni incidono su numerosi profili tecnici, tra cui:
- definizioni e criteri geometrici dello scafo;
- ispezioni intermedie delle strutture e dei macchinari ogni due anni per navi non in legno, con intervalli fissati dall’amministrazione per le navi in legno;
- costruzione dello scafo e robustezza strutturale secondo norme di un organismo riconosciuto;
- porte stagne e porte a scorrimento per alcune navi di lunghezza pari o superiore a 45 metri;
- boccaporti, trombe di ventilazione, portellini di murata e apparecchi di ancoraggio;
- stabilità, criteri minimi e uso di zavorra permanente;
- sistemi speciali di pesca, con criteri rafforzati per le sfogliare;
- resistenza a vento forte, rollio, ghiaccio e avaria;
- compartimentazione per navi di lunghezza pari o superiore a 100 metri che trasportano 100 o più persone.
Impianti, macchinari e sicurezza tecnica
La direttiva precisa che apparato motore, impianti elettrici, tubazioni, sistemi di governo, mezzi di sollevamento e attrezzature per il trattamento del pesce devono essere concepiti, costruiti, provati, installati e mantenuti secondo norme di un organismo riconosciuto. Le regole richiamate impongono anche:
- protezioni contro il rischio per le persone a bordo;
- procedure uniformi per l’applicazione di determinate regole sugli impianti;
- misure per garantire il corretto funzionamento in tutte le condizioni di esercizio;
- documentazione attestante l’idoneità a funzionare con locali macchine senza guardia continua;
- requisiti specifici per caldaie, combustibili liquidi, oli lubrificanti e oli infiammabili.
Protezione contro l’incendio
La disciplina antincendio è ampia e molto dettagliata. La direttiva aggiorna le definizioni di materiale incombustibile, prova standard del fuoco e limitata capacità di propagazione della fiamma, richiamando il codice IMO sulle procedure di prova del fuoco. Sono inoltre disciplinati:
- metodi di costruzione e limiti dimensionali dei locali;
- integrità al fuoco di paratie e ponti;
- materiali isolanti e condotte di ventilazione;
- pitture, vernici e prodotti di finitura, che non devono sviluppare quantità rilevanti di fumi, gas o vapori tossici;
- compartimenti per liquidi infiammabili o gas liquefatti, con restrizioni agli impianti elettrici;
- mezzi di sfuggita;
- impianti di estinzione, segnalazione e rivelazione incendi;
- pompe da incendio e dotazioni di emergenza;
- estintori, con regole su cariche di ricambio, verifiche annuali e prove idrauliche decennali;
- equipaggiamenti per vigili del fuoco e piani di difesa contro il fuoco.
Protezione dell’equipaggio e mezzi di salvataggio
Per la protezione dell’equipaggio la direttiva richiede parapetti, ringhiere, scale e scalette conformi alle norme tecniche pertinenti, con attenzione alla protezione contro l’imbarco d’acqua sul ponte. Quanto ai mezzi di salvataggio, l’amministrazione deve verificarne la conformità mediante prove prima dell’approvazione e può basarsi su standard e codici IMO e sulla direttiva 96/98/CE relativa all’equipaggiamento marittimo.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva mantiene un ruolo significativo per le amministrazioni nazionali, che possono valutare la sicurezza concreta della nave, ammettere soluzioni equivalenti o accettare determinate deroghe tecniche. Tuttavia, in più casi tali deroghe non sono lasciate alla sola discrezionalità nazionale: la direttiva prevede che le deroghe a porte stagne, criteri minimi di stabilità e riduzioni dell’altezza metacentrica siano sottoposte alla procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 97/70/CE.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1° gennaio 2003 e applicarle dalla stessa data. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale; il testo delle disposizioni interne adottate deve essere comunicato alla Commissione. L’articolo 3 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I della direttiva 97/70/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I della direttiva 97/70/CE con il testo allegato alla direttiva 2002/35/CE, aggiornando i requisiti tecnici applicabili alle navi da pesca. Il nuovo allegato distingue espressamente tra adeguamenti per tutte le navi rientranti nel campo di applicazione della direttiva e adeguamenti specifici per le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003.
Recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 1° gennaio 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione e applicare le disposizioni dal 1° gennaio 2003. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Definizione di nave da pesca nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003
Nel nuovo allegato I viene definita la nozione di "nave da pesca nuova costruita a partire dal 1° gennaio 2003". Rientra nella definizione la nave per la quale, a partire da tale data, sia stato stipulato il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione; oppure la nave con contratto stipulato entro il 1° gennaio 2003 ma consegnata tre anni o più dopo tale data; oppure, in assenza di contratto, la nave per la quale dal 1° gennaio 2003 sia stata impostata la chiglia, sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare o sia iniziato il montaggio con almeno 50 tonnellate o l’1% della massa stimata dei materiali di struttura, se inferiore.
Adeguamenti tecnici per navi esistenti
La parte A del nuovo allegato introduce adeguamenti applicabili a tutte le navi da pesca rientranti nel campo di applicazione della direttiva, salvo le navi nuove costruite dal 1° gennaio 2003. Tra i principali interventi figurano la ridefinizione di alcune nozioni, l’aggiornamento della prova standard del fuoco, specifiche prescrizioni transitorie su mezzi di salvataggio e radiocomunicazioni per le navi esistenti, e la revisione di regole già vigenti in materia di antincendio, stabilità, apparato motore e protezione dell’equipaggio.
Adeguamenti tecnici per navi nuove costruite dal 1° gennaio 2003
La parte B del nuovo allegato stabilisce requisiti più dettagliati e in diversi punti più stringenti per le navi da pesca nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2003. Le prescrizioni riguardano struttura dello scafo, porte stagne, boccaporti, ventilazione, apparecchi di ancoraggio, stabilità, zavorra, sistemi speciali di pesca, resistenza al vento e al ghiaccio, compartimentazione in caso di avaria, impianti elettrici e macchinari, prevenzione incendi, compartimenti per merci pericolose, vie di fuga, mezzi di salvataggio e battelli di emergenza.
Poteri di discrezionalità delle amministrazioni nazionali e deroghe
In più punti la direttiva lascia all’amministrazione dello Stato membro un margine tecnico di valutazione, ad esempio per accettare soluzioni equivalenti, valutare la necessità di prove o autorizzare assetti particolari. Alcune deroghe, riduzioni o alternative sono però espressamente sottoposte alla procedura di cui all’articolo 4 della direttiva 97/70/CE, in particolare per deroghe relative a porte stagne, criteri minimi di stabilità e riduzioni dell’altezza metacentrica.
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