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Direttiva 2002/32

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali - Dichiarazione del Consiglio

Normativa europea32002L0032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro armonizzato sui contaminanti e sulle sostanze indesiderabili presenti nei mangimi e negli altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali. Fissa il principio del divieto di importazione, immissione in circolazione e uso dei prodotti che superino i livelli massimi dell'allegato I, prevedendo anche indagini sulle fonti di contaminazione, misure di emergenza nazionali e aggiornamento tecnico-scientifico degli allegati. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1o maggio 2003, con applicazione delle misure dal 1o agosto 2003.

Disciplina i livelli massimi e le misure di controllo per le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, al fine di tutelare salute animale, salute umana, ambiente e produzione zootecnica.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali, incluse materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi composti, mangimi completi e complementari, nonché ogni altro prodotto destinato o già utilizzato per l'alimentazione animale. Rileva per l'importazione da paesi terzi, l'immissione in circolazione e l'utilizzazione nella Comunità/Unione, in tutte le fasi della filiera. Sono fatte salve specifiche discipline UE richiamate dall'articolo 1, tra cui la normativa sugli additivi, sui mangimi composti, sui residui di antiparassitari, sulle questioni veterinarie connesse con la salute pubblica e animale, sui prodotti impiegati nell'alimentazione animale e sui mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali

La direttiva rifonde e sostituisce la disciplina previgente sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili nei mangimi, con l'obiettivo di proteggere la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, l'ambiente e la produttività zootecnica. Il testo mira a mantenere la presenza di contaminanti entro livelli massimi armonizzati, prevedendo controlli, obblighi di indagine, misure nazionali urgenti e un meccanismo di aggiornamento tecnico-scientifico degli allegati.

Obiettivi e ratio della disciplina

La direttiva parte dal presupposto che la produzione animale rivesta un ruolo essenziale per l'agricoltura dell'Unione e che la qualità dei mangimi sia determinante per risultati soddisfacenti sotto il profilo sanitario, ambientale ed economico. I considerando evidenziano che la presenza di sostanze indesiderabili non può essere eliminata totalmente, ma deve essere ridotta quanto possibile, tenendo conto della tossicità acuta, della bioaccumulabilità e della degradabilità delle sostanze stesse.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle sostanze indesiderabili presenti nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, includendo materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi composti, mangimi completi e complementari, nonché ogni altro prodotto destinato o già utilizzato per l'alimentazione animale. Il campo di applicazione copre l'importazione nella Comunità, l'immissione in circolazione e l'utilizzazione in tutte le fasi della filiera.

Sono espressamente fatte salve altre norme UE, in particolare:

  • la direttiva 70/524/CEE sugli additivi;
  • la direttiva 96/25/CE e la direttiva 79/373/CEE sui mangimi composti;
  • la normativa sui residui di antiparassitari richiamata all'articolo 1, lettera c), quando tali residui non figurano nell'allegato I;
  • la normativa veterinaria connessa con salute pubblica e salute animale;
  • la direttiva 82/471/CEE su taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale;
  • la direttiva 93/74/CEE sui mangimi per particolari fini nutrizionali.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 contiene un apparato definitorio ampio, essenziale per l'operatività della direttiva. Tra le definizioni più rilevanti figurano:

  • "mangimi" e "materie prime per mangimi", che comprendono prodotti di origine vegetale o animale, trasformati o meno, e sostanze organiche o inorganiche destinate all'alimentazione orale degli animali;
  • "additivi" e "premiscele";
  • "mangimi composti", "mangimi complementari" e "mangimi completi";
  • "prodotti destinati all'alimentazione degli animali", formula ampia che include anche ogni altro prodotto già utilizzato o destinato all'uso alimentare animale;
  • "immissione in circolazione" o "circolazione", intesa in senso ampio come detenzione a fini di vendita, offerta, trasferimento e vendita;
  • "sostanza indesiderabile", cioè qualsiasi sostanza o prodotto, esclusi i microrganismi patogeni, presente nel o sul prodotto e potenzialmente pericolosa per salute animale, salute umana, ambiente o allevamento.

Regola generale di conformità e livelli massimi

L'articolo 3 stabilisce che i prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati, messi in circolazione e/o utilizzati solo se sono di qualità sana, genuina e commerciabile e, se correttamente usati, non mettono a rischio salute umana o animale, ambiente o produzione animale. In particolare, non sono conformi i prodotti che superano i livelli massimi fissati nell'allegato I.

Questa logica si traduce in un obbligo di risultato per gli Stati membri: impedire che siano commercializzati o utilizzati mangimi oltre soglia, pur lasciando alle autorità nazionali la scelta degli strumenti di controllo e enforcement.

Condizioni di tolleranza, indagini e soglie di intervento

L'articolo 4 prevede che le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I siano tollerate solo alle condizioni specificate in tale allegato. Se si verifica il superamento dei livelli massimi, oppure un incremento dei livelli di base, gli Stati membri devono svolgere indagini in cooperazione con gli operatori economici per identificare le fonti di contaminazione e adottare misure volte a ridurle o eliminarle.

La direttiva prevede inoltre la possibilità di fissare soglie di intervento, potenzialmente nell'allegato II, per avviare le indagini in caso di aumento dei livelli. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti sui risultati delle indagini e sulle misure adottate; se le informazioni hanno rilevanza immediata per gli altri Stati membri, la trasmissione deve essere immediata.

Divieti specifici: diluizione e mangimi complementari

L'articolo 5 vieta espressamente la diluizione dei prodotti che superano i livelli massimi mediante miscelazione con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione animale. La finalità è evitare strategie di "abbassamento" artificiale delle concentrazioni che non rimuovono il problema di sicurezza.

L'articolo 6 disciplina i mangimi complementari, imponendo che, salvo disposizioni speciali, essi non contengano sostanze indesiderabili in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi, tenendo conto della proporzione dei complementari nella razione giornaliera.

Misure nazionali provvisorie in caso di rischio

L'articolo 7 introduce una clausola di salvaguardia. Se uno Stato membro constata, sulla base di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che un livello massimo dell'allegato I o una sostanza non ancora elencata presenta un pericolo per salute animale, salute umana o ambiente, può provvisoriamente:

  • ridurre il livello massimo;
  • stabilire un livello massimo per una nuova sostanza;
  • vietare la presenza della sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Lo Stato membro deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, motivando la decisione. La modifica definitiva degli allegati I e II deve poi essere decisa secondo la procedura dell'articolo 12; fino ad allora, lo Stato membro può mantenere le misure adottate e deve assicurarne la pubblicità.

Aggiornamento degli allegati e processi di detossificazione

L'articolo 8 affida alla Commissione, secondo la procedura di comitologia dell'articolo 11, l'adeguamento degli allegati I e II all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. La Commissione può inoltre adottare versioni consolidate periodiche degli allegati e definire criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti trattati.

Gli Stati membri devono assicurare misure idonee a garantire la corretta applicazione dei processi accettati e la conformità dei prodotti detossificati alle prescrizioni dell'allegato I.

Restrizioni alla circolazione e controlli

L'articolo 9 precisa che i prodotti conformi alla direttiva, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, possono essere soggetti solo alle restrizioni di circolazione previste dalla direttiva stessa e dalla direttiva 95/53/CE. Il sistema di controllo ufficiale rimane quindi centrale per verificare il rispetto dei livelli massimi al momento dell'uso e della commercializzazione.

Consultazione scientifica e procedura di comitato

L'articolo 10 richiede la consultazione del comitato scientifico competente per le disposizioni che abbiano implicazioni per salute pubblica, salute animale o ambiente.

Gli articoli 11 e 12 disciplinano il supporto del comitato permanente degli alimenti per animali e rinviano alla decisione 1999/468/CE. Le differenze procedurali riguardano il termine dell'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione, fissato a:

  • tre mesi, per l'articolo 11;
  • quindici giorni, per l'articolo 12.

Esportazione verso paesi terzi

L'articolo 13 prevede che gli Stati membri applichino ai prodotti fabbricati nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi almeno le disposizioni della direttiva. È tuttavia salvato il regime di riesportazione previsto dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002, con applicazione mutatis mutandis dell'articolo 20 del medesimo regolamento.

Abrogazione della direttiva 1999/29/CE e recepimento

L'articolo 14 abroga la direttiva 1999/29/CE a decorrere dal 1o agosto 2003, ferma restando la disciplina transitoria richiamata per gli obblighi di attuazione connessi ad altre direttive elencate nell'allegato III, parte B, della direttiva abrogata. I riferimenti alla vecchia direttiva devono intendersi fatti alla nuova disciplina secondo la tabella di corrispondenza dell'allegato III.

L'articolo 15 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1o maggio 2003 e di applicarle dal 1o agosto 2003. Le norme nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. È inoltre previsto l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Indicazioni pratiche per operatori e professionisti

Per gli operatori della filiera mangimistica e per i professionisti che assistono imprese agricole e zootecniche, il testo comporta un presidio costante dei contaminanti, con particolare attenzione ai livelli massimi dell'allegato I, alle eventuali soglie di intervento dell'allegato II e ai divieti di diluizione. In caso di superamento dei limiti o di nuovi profili di rischio, assumono rilievo le procedure nazionali di indagine, le comunicazioni alle autorità e la possibile adozione di misure provvisorie più restrittive da parte degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con altre norme UE

L'articolo 1 delimita l'ambito alle sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali e chiarisce che la direttiva opera senza pregiudizio delle discipline UE su additivi, mangimi composti, residui di antiparassitari, normativa veterinaria, taluni prodotti per l'alimentazione animale e mangimi per fini nutrizionali particolari.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce, tra l'altro, mangimi, materie prime per mangimi, additivi, premiscele, mangimi composti, complementari e completi, prodotti destinati all'alimentazione degli animali, razione giornaliera, animali, immissione in circolazione e sostanza indesiderabile.

Principio di conformità e divieto oltre i livelli massimi

L'articolo 3 consente importazione, immissione in circolazione e uso solo di prodotti sani, genuini e commerciabili che, se correttamente utilizzati, non mettano a rischio salute umana o animale, ambiente o produzione animale. I prodotti che superano i livelli massimi dell'allegato I non sono conformi.

Condizioni di tolleranza, indagini e comunicazioni

L'articolo 4 impone agli Stati membri di ammettere le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I solo alle condizioni ivi previste. Prevede inoltre indagini, in cooperazione con gli operatori economici, quando siano superati i livelli massimi o vi siano aumenti dei livelli di base; le soglie di intervento possono essere fissate nell'allegato II. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri le informazioni pertinenti, immediatamente se rilevanti per gli altri Stati membri.

Divieto di diluizione

L'articolo 5 vieta di mescolare, a scopo di diluizione, prodotti che superano il livello massimo con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

Mangimi complementari

L'articolo 6 prevede che, salvo disposizioni speciali, i mangimi complementari non possano contenere sostanze indesiderabili in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi, tenendo conto della proporzione nella razione giornaliera.

Misure nazionali provvisorie di emergenza

L'articolo 7 autorizza lo Stato membro, in presenza di nuovi dati o di una nuova valutazione del rischio successiva all'adozione delle disposizioni, a ridurre provvisoriamente un livello massimo, stabilirne uno per una sostanza non inclusa nell'allegato I o vietarne la presenza, se vi è pericolo per salute animale o umana o ambiente. Lo Stato membro deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, motivare la decisione e può mantenere le misure fino alla decisione UE adottata secondo la procedura dell'articolo 12.

Aggiornamento tecnico-scientifico degli allegati e detossificazione

L'articolo 8 affida alla Commissione, secondo la procedura dell'articolo 11, l'adeguamento degli allegati I e II all'evoluzione scientifica e tecnica, l'adozione di versioni consolidate e la possibile definizione di criteri di accettabilità per i processi di detossificazione. Gli Stati membri devono garantire la corretta applicazione dei processi accettabili e la conformità dei prodotti detossificati all'allegato I.

Restrizioni alla circolazione

L'articolo 9 stabilisce che i prodotti conformi alla direttiva possono essere soggetti solo alle restrizioni di circolazione previste dalla direttiva stessa e dalla direttiva 95/53/CE.

Consultazione scientifica e comitologia

L'articolo 10 prevede la consultazione del comitato scientifico competente per le disposizioni con implicazioni per salute pubblica, salute animale o ambiente. Gli articoli 11 e 12 disciplinano l'assistenza del comitato permanente degli alimenti per animali e l'applicazione della decisione 1999/468/CE; il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione è fissato a tre mesi (articolo 11) e a quindici giorni (articolo 12), a seconda del procedimento richiamato.

Prodotti destinati all'esportazione

L'articolo 13 impone agli Stati membri di applicare ai prodotti prodotti nella Comunità e destinati all'esportazione verso paesi terzi almeno le disposizioni della direttiva. Restano salve le regole sul riesporto di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 e, mutatis mutandis, l'articolo 20 dello stesso regolamento.

Abrogazione e recepimento

L'articolo 14 abroga la direttiva 1999/29/CE a decorrere dal 1o agosto 2003, con salvezza degli obblighi relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B, di quella direttiva. L'articolo 15 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1o maggio 2003, con applicazione dal 1o agosto 2003, e di comunicare alla Commissione il testo delle norme nazionali; i riferimenti nazionali devono rinviare alla presente direttiva secondo le modalità scelte dallo Stato membro.

Come è indicizzato

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