Direttiva 2002/36
Direttiva 2002/36/CE della Commissione, del 29 aprile 2002, recante modifiche agli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2002/36/CE della Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2000/29/CE sulla protezione fitosanitaria, inserendo nuovi organismi nocivi negli elenchi di quarantena, rivedendo misure già esistenti e rafforzando i controlli su importazione e circolazione di specifiche merci vegetali. Introduce, tra l’altro, adeguamenti relativi a passaporto delle piante e certificato fitosanitario, nonché correzioni e precisazioni su piante ospiti, terra e materiali associati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° aprile 2003.
Modifica gli allegati della direttiva 2000/29/CE per rafforzare e aggiornare le misure fitosanitarie contro specifici organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono adeguare la propria normativa fitosanitaria nazionale alle modifiche degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE. Incide sulla circolazione e sull’importazione di vegetali, prodotti vegetali, terra e altri materiali soggetti a controllo fitosanitario, con particolare riguardo a organismi nocivi specifici, zone protette, passaporto delle piante e certificati fitosanitari. Rilevano anche specifiche precisazioni geografiche, tra cui l’aggiornamento dei riferimenti a Malta e Cipro nell’ambito degli allegati modificati.
Modifiche agli allegati fitosanitari della direttiva 2000/29/CE
La direttiva 2002/36/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina fitosanitaria già contenuta nella direttiva 2000/29/CE, aggiornando gli allegati relativi agli organismi nocivi, ai vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo e alle misure di prevenzione contro introduzione e diffusione di tali organismi nella Comunità. Il provvedimento risponde all’esigenza di adeguare gli elenchi e le misure alla situazione fitosanitaria più recente, alla luce di nuovi rischi, di rilevamenti ripetuti nelle merci e di informazioni aggiornate fornite dagli Stati membri e dai servizi della Commissione.
Obiettivi e finalità
La finalità principale è rafforzare la protezione fitosanitaria dell’Unione contro l’introduzione di organismi nocivi non presenti o comunque oggetto di particolare controllo. Il considerando evidenzia la necessità di adottare misure nei confronti di nuovi organismi nocivi, di rivedere le misure vigenti per alcuni parassiti già noti e di aggiornare gli elenchi delle piante ospiti e delle merci soggette a prescrizioni specifiche.
In particolare, il testo richiama:
- la necessità di misure contro Anisogramma anomala, Anoplophora glabripennis e Naupactus leucoloma, considerati finora sconosciuti nella Comunità;
- il rafforzamento della protezione contro Bemisia tabaci, Liriomyza sativae, Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thrips palmi, a causa dei continui rilevamenti nelle merci;
- l’aggiornamento di disposizioni su Liriomyza bryoniae, Beet necrotic yellow vein virus e Tilletia indica Mitra;
- la correzione di alcune indicazioni geografiche negli allegati della direttiva 2000/29/CE.
Ambito di applicazione e struttura dell’intervento
La direttiva non istituisce una disciplina autonoma completa, ma modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE. L’impatto operativo riguarda dunque:
- gli Stati membri, chiamati ad adeguare la normativa interna;
- gli operatori che commerciano, importano o spostano vegetali, prodotti vegetali, terra e materiali connessi;
- i controlli fitosanitari su merci provenienti sia dalla Comunità sia da paesi terzi.
Le modifiche toccano le elencazioni di organismi nocivi, le condizioni di introduzione e circolazione di alcuni vegetali, le prescrizioni per terra e terreno di coltura, nonché i riferimenti a zone protette e a paesi di origine rilevanti per il rischio fitosanitario.
Misure fitosanitarie rafforzate e nuovi organismi nocivi
La direttiva inserisce nuovi organismi nocivi negli allegati della direttiva quadro e aggiorna le misure di protezione in relazione a specie già regolamentate. Il provvedimento è orientato a prevenire sia l’introduzione sia la diffusione interna alla Comunità.
Tra gli interventi principali figurano:
- l’inserimento di Anoplophora glabripennis e Naupactus leucoloma nell’allegato I;
- la soppressione di alcune voci nell’allegato I, parte A, sezione II;
- l’aggiornamento di varie voci degli allegati II, IV e V, con particolare attenzione alle condizioni di ammissibilità e ai divieti o obblighi relativi a specifici materiali vegetali.
Passaporto delle piante e certificato fitosanitario
Un passaggio centrale del considerando riguarda il rafforzamento delle misure attraverso strumenti documentali differenziati a seconda dell’origine dei materiali:
- per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità europea è previsto l’uso del passaporto delle piante;
- per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi è richiesto il certificato fitosanitario.
Si tratta di un elemento di rilievo operativo per gli operatori del settore, in quanto collega il controllo fitosanitario alla tracciabilità documentale della merce e alla distinzione tra origine intra-UE e origine extra-UE.
Aggiornamento di piante ospiti, merci e terre soggette a controllo
La direttiva modifica più voci degli allegati per allineare la disciplina alle conoscenze più recenti sul rapporto tra organismi nocivi e piante ospiti. In particolare, viene aggiornato l’elenco delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii.
Sono inoltre rivisti diversi elenchi e definizioni relativi a:
- vegetali destinati alla piantagione;
- vegetali di Beta vulgaris L. destinati alla lavorazione industriale;
- terra e residui non sterilizzati di barbabietole;
- alcune specie ornamentali e fiori recisi;
- materiale vegetale associato a specifiche limitazioni di origine geografica.
Tra le modifiche più rilevanti dell’allegato V figurano l’estensione o precisazione delle categorie di vegetali soggetti a restrizioni e la sostituzione di testi relativi a specie come Begonia, Euphorbia pulcherrima, Ficus e Hibiscus.
Zone protette, origine geografica e correzioni tecniche
La direttiva aggiorna anche la disciplina delle zone protette e dell’origine geografica di alcuni materiali. Per Liriomyza bryoniae, le disposizioni vengono limitate alle zone protette di Irlanda e Regno Unito (Irlanda del Nord) in cui è stata accertata l’assenza dell’organismo.
Sono inoltre apportate correzioni e precisazioni, tra cui:
- la rettifica dell’errata indicazione di Malta e Cipro come paesi non europei negli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE;
- l’aggiornamento dell’elenco dei paesi di provenienza per terra e terreno di coltura, con menzione espressa di Cipro, Malta, Turchia e di altri Stati dell’Europa orientale e del Mediterraneo.
Questi interventi hanno rilievo pratico per la corretta applicazione delle restrizioni all’importazione e per la determinazione della documentazione richiesta.
Recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore, entro il 1° aprile 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. È previsto un obbligo di immediata informazione alla Commissione.
Inoltre:
- le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri;
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ne deriva che l’efficacia giuridica dell’atto decorre immediatamente, mentre l’adeguamento degli ordinamenti nazionali resta subordinato al termine di recepimento del 1° aprile 2003.
Valutazione operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agroalimentare, vivaistico e import-export, la direttiva rileva soprattutto per:
- l’aggiornamento delle specie e dei materiali soggetti a controllo fitosanitario;
- la corretta qualificazione documentale della merce in funzione dell’origine comunitaria o extra-UE;
- la verifica della provenienza geografica e della sussistenza di zone protette;
- l’adeguamento dei sistemi di compliance agli elenchi modificati degli allegati della direttiva 2000/29/CE.
Il provvedimento è tipico esempio di direttiva di modifica tecnica: vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta delle forme e dei mezzi del recepimento, entro il termine fissato.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2002/36/CE. Le modifiche riguardano l’inserimento, soppressione o sostituzione di voci relative a organismi nocivi, piante ospiti, terreni e altri materiali soggetti a misure fitosanitarie.
Inserimento e aggiornamento di organismi nocivi e misure protettive
La direttiva mira a introdurre misure di protezione contro Anisogramma anomala, Anoplophora glabripennis e Naupactus leucoloma, finora sconosciuti nella Comunità. Rafforza inoltre le misure contro Bemisia tabaci, Liriomyza sativae, Amauromyza maculosa, Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii e Thrips palmi, alla luce dei continui ritrovamenti nelle merci.
Revisione delle limitazioni per specifici organismi e zone protette
Sono aggiornate le disposizioni su Liriomyza bryoniae, limitandole alle zone protette dell’Irlanda e del Regno Unito (Irlanda del Nord) in cui è stata accertata l’assenza dell’organismo. Sono altresì modificate le disposizioni relative al Beet necrotic yellow vein virus e a Tilletia indica Mitra, tenendo conto rispettivamente del rischio fitosanitario nelle zone protette e delle informazioni aggiornate sulla presenza dell’organismo in Sudafrica.
Passaporto delle piante e certificato fitosanitario
Nel quadro del rafforzamento delle misure protettive, la direttiva prevede l’uso del passaporto delle piante per i vegetali o prodotti vegetali originari della Comunità e del certificato fitosanitario per i vegetali o prodotti vegetali originari dei paesi terzi.
Aggiornamento di piante ospiti e categorie merceologiche
Sono modificati gli elenchi delle piante ospiti di Liriomyza huidobrensis e Liriomyza trifolii in base alle informazioni più aggiornate. Sono inoltre aggiornate varie categorie di vegetali e prodotti vegetali negli allegati V e IV, inclusi vegetali di Beta vulgaris L., Begonia L., Euphorbia pulcherrima, Ficus, Hibiscus, specie ornamentali e materiale vegetale specificamente elencato.
Correzioni e precisazioni geografiche
La direttiva rettifica l’errata indicazione di Malta e Cipro come paesi non europei negli allegati IV e V della direttiva 2000/29/CE. Vengono anche aggiornati i riferimenti a paesi di origine rilevanti per terra e terreno di coltura, inclusi Cipro, Malta, Turchia e altri paesi elencati nell’allegato.
Recepimento nazionale e comunicazioni alla Commissione
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono adottare entro il 1° aprile 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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