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direttiva

Direttiva 2002/40

Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per l'etichettatura del consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico. Definisce ambito, misurazioni, contenuti obbligatori di etichetta, scheda informativa e comunicazioni a distanza, nonché le classi di efficienza energetica. Prevede inoltre un regime transitorio e fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2002, con applicazione dal 1 gennaio 2003.

Etichettatura energetica dei forni elettrici per uso domestico e modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per tale categoria di apparecchi.

Ambito di applicazione

Si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi più grandi. Sono esclusi i forni alimentabili anche da altre fonti di energia, i forni che non rientrano nell'ambito delle norme armonizzate richiamate dall'articolo 2 e i forni portatili non fissi con massa inferiore a 18 kg, purché non destinati a installazioni componibili. Non è contemplato il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore, salvo la funzione vapore caldo.

Etichettatura energetica dei forni elettrici per uso domestico

La direttiva 2002/40/CE della Commissione attua la direttiva quadro 92/75/CEE per i forni elettrici domestici, in un'ottica di riduzione dei consumi energetici e di armonizzazione delle informazioni rese ai consumatori. Il provvedimento sostituisce il precedente regime della direttiva 79/531/CEE, che viene abrogata con effetto dal 1 gennaio 2003.

Finalità e contesto normativo

La direttiva muove dall'esigenza di disciplinare in modo uniforme l'etichettatura energetica di una categoria di apparecchi che incide in misura significativa sui consumi domestici di energia elettrica. Il testo richiama la necessità di ricorrere a norme armonizzate di prova e, per gli aspetti acustici, al quadro della direttiva 86/594/CEE solo se lo Stato membro richiede tali informazioni.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete, compresi i forni integrati in apparecchi più grandi. Sono espressamente esclusi:

  • i forni alimentabili anche da altre fonti di energia;
  • i forni non rientranti nell'ambito delle norme armonizzate richiamate dall'articolo 2;
  • i forni portatili, ossia apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purché non destinati a installazioni componibili.

È inoltre chiarito che il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore non è contemplato, fatta eccezione per la funzione di vapore caldo.

Misurazioni, norme tecniche e definizioni

I dati da riportare devono essere ricavati mediante misurazioni conformi alle norme armonizzate adottate dal Cenelec su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, purché i riferimenti di tali norme siano pubblicati e recepiti dagli Stati membri. Per il rumore, le informazioni e le misurazioni rilevano solo se richieste dallo Stato membro in base alla direttiva 86/594/CEE; in tal caso si applicano le norme e procedure di quest'ultima.

La direttiva rinvia alle definizioni già contenute nella direttiva 92/75/CEE, evitando duplicazioni terminologiche.

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica, prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 92/75/CEE, deve contenere almeno:

  • nome e indirizzo del fabbricante;
  • descrizione generale dell'apparecchio;
  • caratteristiche progettuali principali, in particolare quelle che incidono maggiormente sui consumi;
  • risultati delle principali misurazioni effettuate secondo le procedure di prova armonizzate;
  • eventuali istruzioni per l'uso.

Etichetta energetica

L'etichetta deve conformarsi al modello dell'allegato I e va apposta sullo sportello dell'apparecchio, in modo chiaramente visibile e non occultato. Nei forni a compartimenti multipli, ogni compartimento deve avere la propria etichetta, salvo i compartimenti esclusi dall'ambito delle norme armonizzate.

L'allegato I specifica che l'etichetta indica, tra l'altro:

  • marchio o nome del costruttore;
  • identificazione del modello;
  • classe di efficienza energetica del compartimento o dei compartimenti;
  • consumo di energia in kWh per la/e funzione/i di riscaldamento, riferito a un carico normalizzato;
  • volume utile in litri;
  • dimensioni dell'apparecchio;
  • eventuale rumorosità, ove applicabile.

L'allegato consente, per gli apparecchi muniti di marchio UE di qualità ecologica ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, di aggiungere una riproduzione del marchio ecologico secondo le condizioni indicate.

Scheda informativa

La scheda informativa, disciplinata dall'articolo 3 e dall'allegato II, deve riportare in modo standardizzato le informazioni essenziali sul modello. Tra queste figurano:

  • marchio del costruttore e identificazione del modello;
  • classe di efficienza energetica su scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi), con indicazione della funzione di riscaldamento usata per la classificazione;
  • consumo di energia in kWh per le funzioni di riscaldamento, inclusa la convezione naturale, forzata e, se del caso, il vapore caldo;
  • volume utile del compartimento;
  • dimensioni;
  • tempo di cottura del carico normalizzato;
  • eventuale rumorosità, a titolo facoltativo;
  • futura indicazione del consumo in stand-by, non appena disponibile una norma armonizzata adeguata per le perdite in posizione di attesa;
  • superficie del piano di cottura più grande, espressa in cm2.

Se l'etichetta è riprodotta nella scheda, è sufficiente aggiungere le sole informazioni non già presenti sull'etichetta.

Vendita a distanza e comunicazioni commerciali

Per cataloghi di vendita per corrispondenza, offerte scritte, pubblicità su Internet e altri mezzi elettronici, comprese le offerte di forni a incasso per cucine componibili, l'allegato III impone che siano riportate, nell'ordine prescritto, le informazioni essenziali della scheda informativa. Qualsiasi informazione aggiuntiva inserita deve essere resa nella forma prevista dall'allegato II.

Classi di efficienza energetica

L'allegato IV stabilisce che la classe di efficienza energetica di ciascun compartimento va determinata secondo tabelle distinte per compartimenti di piccolo, medio e grande volume. La direttiva demanda così alla metodologia tecnica armonizzata la collocazione del prodotto nella relativa classe.

Termine di recepimento, applicazione e regime transitorio

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 dicembre 2002 e applicarle dal 1 gennaio 2003. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla scelta dello Stato membro.

È previsto un regime transitorio fino al 30 giugno 2003, durante il quale gli Stati membri possono consentire la commercializzazione, l'esposizione e la distribuzione di comunicazioni non ancora conformi alla nuova disciplina.

Rapporti con la normativa precedente

La direttiva 79/531/CEE viene abrogata con effetto dal 1 gennaio 2003, in modo da coordinare il passaggio dal vecchio regime di etichettatura al nuovo sistema armonizzato previsto dalla direttiva 2002/40/CE.

Disposizioni principali

Ambito di applicazione ed esclusioni

L'articolo 1 limita la direttiva ai forni elettrici domestici alimentati dalla rete, inclusi quelli integrati in altri apparecchi. Restano esclusi i forni alimentabili anche da altre fonti energetiche, quelli fuori dall'ambito delle norme armonizzate richiamate dall'articolo 2 e i forni portatili non fissi sotto i 18 kg, se non destinati a installazioni componibili. È inoltre escluso il consumo delle funzioni di produzione di vapore, salvo il vapore caldo.

Misurazioni e rinvio alle norme armonizzate

L'articolo 2 impone che i dati siano ottenuti mediante misurazioni conformi alle norme armonizzate adottate dal Cenelec su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, pubblicate in Gazzetta ufficiale e recepite dagli Stati membri. Le disposizioni sugli aspetti acustici si applicano solo se tali informazioni sono prescritte dallo Stato membro ai sensi della direttiva 86/594/CEE; in tal caso si usano le misurazioni previste da quest'ultima. I termini usati hanno lo stesso significato della direttiva 92/75/CEE.

Documentazione tecnica, etichetta e scheda informativa

L'articolo 3 disciplina il contenuto della documentazione tecnica, che deve includere dati identificativi del fabbricante e del modello, caratteristiche progettuali rilevanti, risultati delle misurazioni e istruzioni d'uso. Stabilisce che l'etichetta deve conformarsi all'allegato I, essere apposta sullo sportello e rimanere visibile; per i forni a compartimenti multipli ciascun compartimento deve avere la propria etichetta, salvo esclusione per quelli fuori campo delle norme armonizzate. La scheda informativa deve seguire l'allegato II. Per la vendita, locazione o locazione-vendita a distanza o mediante comunicazioni che non consentono la visione del prodotto, si applicano le informazioni obbligatorie dell'allegato III, incluse le offerte di forni a incasso per cucine componibili. La classe di efficienza di ogni compartimento è determinata secondo l'allegato IV e i termini da utilizzare sono scelti nella tabella dell'allegato V.

Regime transitorio

L'articolo 4 consente agli Stati membri, fino al 30 giugno 2003, di permettere l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti non conformi, nonché la distribuzione di comunicazioni non conformi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Recepimento e applicazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 dicembre 2002 e di applicarle dal 1 gennaio 2003. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.

Abrogazione della direttiva precedente

L'articolo 6 abroga la direttiva 79/531/CEE con effetto dal 1 gennaio 2003.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'articolo 8 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieenergiaetichettatura dei prodottiapparecchi domesticinorme tecniche armonizzatetutela dei consumatori

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