Sentenza del 22/03/2017 n. 193 - Comm. Trib. Prov. Varese
NOTIFICHE - Avviso di accertamento - Notifica ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 - Nullità notifica per omessa indicazione da parte del messo notificatore delle ricerche sul destinatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la nullità della notifica dell'avviso di accertamento. Il messo notificatore non aveva indicato nella relata, né risultavano adeguatamente dagli atti, le ricerche effettuate sul destinatario, comprese quelle anagrafiche, i motivi della mancata consegna e le informazioni raccolte sulla sua irreperibilità. Tali elementi sono necessari per giustificare il ricorso alle modalità speciali di notificazione previste dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973.
La decisione
La notifica è stata ritenuta nulla perché non risultava documentata l'effettiva ricerca del destinatario e non era stata verificata adeguatamente l'assenza della sua abitazione, ufficio o sede nel Comune. Le modalità speciali dell'art. 60 del d.P.R. 600/1973 possono essere utilizzate soltanto quando nel Comune non sia rinvenibile l'effettiva abitazione, ufficio o sede del contribuente. In mancanza della relata o di altri atti idonei a comprovare tali circostanze, la notificazione non è valida.
Norme richiamate
Art. 60 del d.P.R. 600/1973
Solo nell'ipotesi in cui nel Comune dove deve essere effettuata la notifica non si rinvenga l'effettiva abitazione, l'ufficio o la sede del contribuente destinatario, la stessa può essere eseguita nei modi previsti dall'art. 60 del d.P.R. 600/1973.
La notificazione secondo le modalità speciali previste dalla norma è ammessa solo dopo una verifica concreta dell'irreperibilità del destinatario nel Comune competente.
Art. 148, comma 2, c.p.c.
Il messo notificatore deve dare atto sulla relata di notifica delle ricerche, anche anagrafiche, eseguite, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sull'irreperibilità del destinatario.
La relata deve documentare in modo sufficientemente preciso le attività svolte dal notificatore e le ragioni che hanno impedito la consegna; in alternativa, tali circostanze devono emergere da altri atti formati o prodotti dal messo notificatore. L'omissione comporta la nullità della notifica.
Massime di principio
- Le forme speciali di notificazione per irreperibilità non possono essere applicate automaticamente: occorre prima accertare e documentare l'assenza del destinatario presso la sua effettiva abitazione, ufficio o sede.
- La relata di notifica deve descrivere le ricerche eseguite, incluse quelle anagrafiche, le ragioni della mancata consegna e le informazioni acquisite sull'irreperibilità.
- Se la relata è generica e non esistono altri atti del notificatore che comprovino le verifiche svolte, la notifica è esposta a nullità.
- In una situazione analoga, il contribuente deve verificare sia il contenuto della relata sia la documentazione eventualmente richiamata dall'Amministrazione per dimostrare l'effettiva irreperibilità.
- La nullità della notifica può incidere sulla validità della pretesa fatta valere con l'atto e sugli eventuali termini di impugnazione, ma gli effetti concreti dipendono dagli ulteriori atti e dalle circostanze del caso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 6 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 45 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 142 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Aquila
- Sentenza · 22 mar 2017Sentenza del 22/03/2017 n. 177 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →