Cassazione Penale, Sentenza n. 25327/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S. per un anno, rigettando la richiesta di revoca. La ricorrente lamentava, con quattro motivi, la violazione degli artt. 207 c.p. e 679 c.p.p. e vizi motivazionali per omessa o insufficiente valutazione: della perizia del 4 giugno 2025, che escludeva una psicosi cronica di gravità elevata e riteneva praticabile la libertà vigilata con raccordo tra servizi sanitari territoriali; del miglioramento clinico attestato dalla relazione della R.E.M.S. del 5 gennaio 2026; della riqualificazione del reato presupposto e dei rapporti ripresi con i servizi territoriali; della dedotta contraddittorietà della motivazione per avere valorizzato i fatti storici di commissione degli illeciti senza considerare l'evoluzione clinica; dell'omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione del ricovero con libertà vigilata; e della violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura rispetto alla stabilizzazione clinico-comportamentale raggiunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo completo sulla perdurante pericolosità sociale e sull'idoneità del ricovero in R.E.M.S., valorizzando la gravità degli episodi originari, il disturbo di personalità e l'uso di sostanze stupefacenti, i ripetuti episodi di irreperibilità, il precedente aggravamento della misura, la scarsa aderenza ai programmi terapeutici e il parere della ASL di Frosinone del maggio 2025 favorevole al mantenimento della misura. La Corte ha considerato infondati i motivi con cui si contestava la mancata considerazione della perizia difensiva e della possibilità di libertà vigilata, rilevando che tale misura era già stata sperimentata con esiti fallimentari e che la relazione della R.E.M.S. del 5 gennaio 2026 era successiva al provvedimento impugnato. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, con omessa indicazione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 207 c.p.
richiamato come norma sulla revoca della misura di sicurezza, ma non ritenuto violato perché la valutazione di pericolosità e di idoneità della misura è stata giudicata congrua
art. 679 c.p.p.
richiamato come norma procedurale per la revoca della misura di sicurezza; la Corte ha ritenuto correttamente esercitato il potere di valutazione da parte del giudice di sorveglianza
art. 52 d.lgs. 196 del 2003
richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In tema di revoca o sostituzione di una misura di sicurezza detentiva, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e attuale della pericolosità sociale, considerando sia la gravità dei fatti originari sia l'evoluzione clinica e terapeutica della persona sottoposta alla misura.
- La proposta perizia difensiva non vincola il giudice di merito, il quale può disattenderne le conclusioni se offre una motivazione congrua fondata su elementi concreti del percorso clinico, dei precedenti terapeutici e delle risultanze dei servizi sanitari territoriali.
- La libertà vigilata può essere esclusa quando risulti già sperimentata in passato con esiti negativi o quando, per le concrete modalità della condotta e per la storia clinico-comportamentale dell'interessato, sia ritenuta inidonea a contenere la pericolosità sociale.
- La verifica di proporzionalità e adeguatezza della misura di sicurezza va condotta in funzione della finalità preventiva e contenitiva, e può prevalere il mantenimento della misura più afflittiva quando i dati sulla stabilizzazione clinica non neutralizzino il rischio di reiterazione di condotte pericolose.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la valutazione di merito sulla pericolosità sociale con una diversa lettura delle risultanze istruttorie, ove la motivazione del giudice di sorveglianza sia completa, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni decisive.
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