Cassazione Penale, Sentenza n. 27341/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di liberazione condizionale rigettata dal Tribunale; il ricorrente impugna sostenendo che il Tribunale non avrebbe accertato d'ufficio la sua reale impossibilità a soddisfare le obbligazioni civili derivanti dal reato e che non avrebbe valutato atti di vicinanza morale (lettere di perdono) inviati ai familiari delle vittime
La decisione
La Corte rigetta il ricorso come infondato. Motiva che l'art. 176, comma 4, cod. proc. pen. pone l'onere della prova dell'impossibilità di adempiere a carico del condannato e non un obbligo di accertamento d'ufficio a carico del giudice; inoltre le lettere di scuse non erano state devolute al giudice nel ricorso originario e pertanto non potevano essere considerate. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 176, comma 4, cod. proc. pen.
"la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle"
La Corte interpreta la norma nel senso che l'onere di provare l'effettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili grava sul condannato; non è prevista una attività di accertamento d'ufficio del giudice su questo punto
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
"alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"
In caso di rigetto del ricorso, la norma comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Per ottenere la liberazione condizionale quando sussistono obbligazioni civili derivanti dal reato, il condannato deve provare concretamente l'impossibilità di adempiere; il giudice non è tenuto ad accertarla d'ufficio
- Eventuali gesti di riparazione morale (es. lettere di scuse) devono essere espressamente prodotti e documentati nell'istanza al giudice decisore; affermazioni non devolute al giudice o autoreferite hanno scarso valore probatorio
- Una precedente negazione della liberazione condizionale pesa nella valutazione: per ribaltarla è necessario dimostrare fatti nuovi e provati (adempimenti, impossibilità economica comprovata, riparazioni tangibili)
- Il Tribunale può legittimamente rigettare la domanda se manca prova dell'adempimento o della impossibilità di adempiere le obbligazioni civili; l'onere probatorio è strategico nella fase istruttoria
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali
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