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Sentenza

Sentenza n. 355/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 848/2020, nel giudizio recante n. RG 23343/2018, pubblicata in data 03.02.2020.

Giustizia amministrativa202504643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 848/2020, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 848/2020, che aveva condannato il Ministero alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell'esecuzione il 25 febbraio 2024 ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non ha provveduto al pagamento. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza civile passata in giudicato conserva un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e impone di conseguire concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Accertata la definitività del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore quanto dovuto in base al giudicato, oltre agli interessi legali e alle spese successive relative alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo e agli atti accessori. Ha escluso la rivalutazione monetaria, qualificando le somme liquidate giudizialmente come debito di valuta e rilevando che il ricorrente non aveva allegato né provato il maggior danno richiesto dall'art. 1224, comma 2, c.c. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza della parte e l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrente dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino al pagamento spontaneo o commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure conseguenti.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di applicare una penalità di mora, determinata nel caso concreto nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dal termine assegnato per l'adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce presupposto per procedere esecutivamente e per azionare l'ottemperanza.

  • art. 1277 c.c.

    Le somme oggetto della condanna al pagamento di spese di lite sono soggette alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie e costituiscono un debito di valuta.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di mora nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria sono dovuti gli interessi legali, salvo diversa disciplina.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    La rivalutazione o il maggior danno può essere riconosciuto soltanto se il creditore allega e prova un danno ulteriore non compensato dagli interessi legali.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 8/2021

    L'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente; la penalità di mora si arresta con l'adempimento dell'Amministrazione o del commissario.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e può essere azionato mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Quando siano accertati il passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza possono essere riconosciuti, oltre agli interessi legali sulle somme dovute in forza del giudicato, anche le spese successive direttamente collegate alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del titolo esecutivo e agli atti accessori fondati sul medesimo provvedimento.
  • Le somme liquidate giudizialmente a titolo di spese di lite costituiscono debito di valuta; la rivalutazione monetaria non è automatica e può essere riconosciuta soltanto se il creditore allega e prova il maggior danno non compensato dagli interessi legali.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme risultanti dal giudicato, decorrendo dal termine assegnato per l'adempimento e fino al pagamento spontaneo o all'esecuzione effettuata dal commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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