Sentenza n. 37/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento - dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 03.06.2021, prat. n. -OMISSIS- del Capo Ripartizione X - Abusivismo e Repressione - Fascia Costiera - Patrimonio del Comune di Carini, notificata il 10.06.2021; - di ogni altro atto presupposto, propedeutico e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere ritenute realizzate in totale difformità dal titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo: omessa motivazione, sviamento e violazione del legittimo affidamento, assumendo di avere acquistato l'immobile nello stato di fatto esistente e lamentando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere; travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, sostenendo che le opere non avrebbero comportato una totale difformità dal titolo, che l'incremento volumetrico, della superficie utile e dell'altezza sarebbe rimasto entro il 20%, che non vi sarebbe stato un cambio di destinazione d'uso del piano seminterrato e che i portici sarebbero stati precari; errata applicazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, ritenendo che la difformità fosse al più parziale e che non potesse quindi operare l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Nel corso dell'udienza il Collegio ha rilevato la possibile inammissibilità parziale per omessa impugnazione della nota comunale che aveva attestato il silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e per il resto infondato. È stata ritenuta inammissibile la contestazione della sussistenza e della qualificazione dell'abuso perché le ricorrenti non avevano impugnato il diniego tacito di sanatoria né la successiva nota comunale che ne aveva dato atto; non poteva quindi essere rimessa in discussione, mediante l'impugnazione dell'ordinanza demolitoria, la totale difformità già presupposta dall'amministrazione. In ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata, poiché la qualificazione dell'abuso deve essere compiuta considerando l'intervento nel suo complesso e non scomponendo le singole opere; valutate globalmente, le plurime modifiche realizzate determinavano la totale difformità rispetto al titolo edilizio. Sono state respinte anche le censure relative all'estraneità delle proprietarie alla realizzazione dell'abuso e al difetto di motivazione rafforzata. Ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, l'ordine di demolizione può essere rivolto al proprietario anche se non autore materiale dell'abuso, poiché si tratta di un ordine reale diretto a chi ha il potere di rimuovere l'opera. Il lungo tempo trascorso non genera un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, né rende necessaria una motivazione rafforzata, soprattutto quando i proprietari erano consapevoli dell'abuso, avendo presentato un'istanza di sanatoria poi non impugnata. L'istanza di fiscalizzazione pendente non imponeva il rinvio della decisione e non impediva all'amministrazione di valutarla successivamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'ordine di demolizione è una misura reale e può essere legittimamente rivolto al proprietario, anche se non responsabile della realizzazione dell'abuso, in quanto il proprietario è il soggetto che dispone del potere concreto di rimuoverlo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità, non impugnata, preclude la rimessione in discussione dell'abuso attraverso l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie la possibile inammissibilità parziale derivante dalla mancata impugnazione del diniego tacito di sanatoria.
Massime di principio
- La qualificazione di un abuso edilizio deve essere effettuata considerando l'opera nel suo insieme e valutando l'impatto complessivo delle opere sull'assetto del territorio, senza scomporre artificiosamente i singoli interventi.
- L'ordine di demolizione ha natura reale e può essere rivolto al proprietario dell'immobile anche quando non sia dimostrata la sua responsabilità nella realizzazione dell'abuso, poiché rileva la titolarità del potere di rimuovere concretamente l'opera abusiva.
- Il proprietario non può ottenere l'annullamento dell'ordine di demolizione deducendo la propria estraneità alla realizzazione dell'abuso, salvo che contesti efficacemente l'esistenza dell'abuso o la propria titolarità dell'immobile.
- Il decorso del tempo non legittima un'opera abusiva e non crea, di per sé, un affidamento tutelabile alla sua conservazione; l'affidamento del privato in una situazione antigiuridica è irrilevante quando l'abuso sia conosciuto o comunque riconducibile a una condotta volontaria contra legem.
- Quando il diniego tacito di un'istanza di accertamento di conformità non è impugnato, la qualificazione dell'abuso e i relativi presupposti non possono essere rimessi in discussione mediante la successiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione.
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