Sentenza n. 155/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1); Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3); Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7); Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10); Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l. il 23/12/2022: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE Della Determinazione dirigenziale A1400A del Direttore della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ATTO DD 2426/A1400A/2022 del 14/12/2022 Della comunicazione della precedente Determinazione; Della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sul B.U. regionale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali deliberazione n. 596 del 28/08/2019 dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 dell'ASL CN1; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 dell'ASL VCO; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 2016 Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251 Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l. il 16/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 1356 del 28/11/2022 recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; Della comunicazione della precedente Determinazione; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022 nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 2016 Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251 Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l. il 16/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Del Decreto n. 172 del 13/12/2022 del Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Nota prot. regionale n. 544830 del 24/11/2022 dell'Area Sanità e Sociale con la quale sono state fornite agli Enti del Servizio sanitario regionale le indicazioni per l'aggiornamento della certificazione della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; le Deliberazioni non cognite assunte dai DD.GG. degli Enti del S.S.R., con le quali “è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”; la nota non cognita di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7.12.2022, con la quale “si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14/12/2022 della Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria, unitamente all'Allegato 1 e 2; Della comunicazione della precedente Determinazione; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: della DGR n. 1118 del 14 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0201027 del 14 novembre 2022) dell'ASL Umbria 1 della DGR n. 1773 del 15 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0228783 dell'11 novembre 2022) dell'ASL Umbria 2 della DGR n. 366 dell'11 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249447 dell'11 novembre 2022) dell'Azienda Ospedaliera di Perugia della DGR n. 145 del 10 novembre 2022 (tramessa alla Direzione Regionale salute e welfare della Regione Umbria con nota pec n. 0249005 dell'11 novembre 2022) dell'Azienda Ospedaliera di Terni nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019; NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022; Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gestione Elettromedicali Prodotti per Analisi S.r.l. in Breve Gepa S.r.l. il 17/2/2023: PER L'ANNULLAMENTO Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A; NONCHE' PER QUANTO OCCORRER POSSA Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali: Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO; Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO; Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”; nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DI TUTTI I PROVVEDIMENTI GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E SEGNATAMENTE Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019; Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4); NONCHE', PER QUANTO OCCORRER POSSA, Delle circolari del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute), del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute), del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute), prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9); Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13); Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota); nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto EVENTUALMENTE PREVIA RIMESSIONE alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi e circolari presupposti del meccanismo di payback sui dispositivi medici, nonché provvedimenti regionali di individuazione delle somme dovute per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, impugnando in via principale il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, che ha certificato il superamento dei tetti e quantificato la quota complessiva di ripiano, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e gli ulteriori atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti delle Regioni Piemonte, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Veneto recanti gli elenchi delle imprese soggette al ripiano e gli importi individualmente dovuti. Sono stati dedotti vizi propri degli atti, violazione di legge, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e sviamento, violazione delle norme costituzionali e della l. 241/1990, violazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, violazione delle norme sulla prescrizione, nonché illegittimità derivata dall'asserita incostituzionalità del payback e dalla violazione dei principi eurounitari di tutela dell'affidamento, libertà d'impresa ed evidenza pubblica. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la fissazione nel 2019 dei tetti regionali e l'attuazione nel 2022 del ripiano avrebbero avuto natura retroattiva, alterato l'equilibrio economico delle gare e dei contratti già conclusi e leso l'affidamento delle imprese.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, ritenendo il meccanismo del payback, per il quadriennio 2015-2018, ragionevole e proporzionato, compatibile con la riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e legittimo affidamento. Le imprese erano infatti consapevoli, già dal 2015 e prima delle gare, dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano in caso di sforamento; la successiva determinazione del tetto regionale al 4,4% non ha innovato sostanzialmente il meccanismo. Il payback opera inoltre esternamente ai contratti di gara, sul fatturato complessivo delle imprese, senza modificare quantità, prezzi o risultati delle procedure di affidamento. È stata esclusa anche la violazione dell'art. 77 Cost., non ravvisandosi manifesta disomogeneità tra le disposizioni introdotte in sede di conversione e l'originario decreto-legge. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Secondo il TAR, i provvedimenti regionali non esercitano potere autoritativo o discrezionale, ma svolgono attività vincolata, tecnica e ricognitiva: verificano i dati contabili, individuano le imprese e applicano matematicamente al fatturato la percentuale di ripiano già stabilita dalla legge e dagli atti statali. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio paritario e un diritto soggettivo al corretto calcolo dell'importo, devoluto al giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e pone a carico delle imprese fornitrici una quota del ripiano, determinata in proporzione all'incidenza del loro fatturato.
art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015
«rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»
Prevede la rilevazione del superamento del tetto sulla base del fatturato delle imprese e la relativa certificazione con decreto ministeriale.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito attuativo di individuare le imprese soggette al ripiano e gli importi dovuti, sulla base dei dati e dei criteri già determinati a livello statale.
art. 17, comma 1, lettera c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici, nazionale e regionale.
art. 15, comma 13, lettera f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per i dispositivi medici al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, del d.l. 78/2015, rafforzando la disciplina della rilevazione e certificazione del superamento dei tetti.
art. 18, comma 1, d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
Ha introdotto il comma 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015, disciplinando la procedura di ripiano per gli anni 2015-2018.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo statale e previsto una riduzione della somma dovuta dalle imprese fornitrici, successivamente interessata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»
Prevede, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento e la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali, secondo le condizioni previste dalla norma.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio indicato dal giudice amministrativo.
art. 133 c.p.a.
È richiamato per escludere che la controversia rientri in un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 77, comma 2, Cost.
La violazione della disciplina costituzionale sulla conversione dei decreti-legge richiede una evidente o manifesta mancanza di interrelazione tra le disposizioni della legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge; tale condizione è stata esclusa nel caso concreto.
art. 41 Cost.
La Corte costituzionale, richiamata dal TAR, ha ritenuto il payback una misura ragionevole e proporzionata rispetto all'obiettivo di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback, qualificata come contributo solidaristico, rispetta la riserva di legge perché individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione e criteri generali di determinazione.
sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2024
Ha escluso, per il periodo 2015-2018, l'illegittimità costituzionale del meccanismo del payback rispetto agli artt. 2, 23, 41 e 117 Cost. e all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nei profili richiamati dal TAR.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 non è retroattivo né lesivo del legittimo affidamento quando l'obbligo di concorrere al ripiano e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti dalla legge prima dello svolgimento delle gare e della conclusione dei contratti, anche se la concreta determinazione dei tetti regionali e l'attuazione del ripiano sono intervenute successivamente.
- Il payback sui dispositivi medici opera esternamente alle procedure di gara e ai singoli contratti di fornitura: incidendo sul fatturato complessivo dell'impresa e non su quantità, prezzi o condizioni contrattuali, non altera di per sé l'esito della gara né l'equilibrio negoziale originario.
- Quando la legge e gli atti statali hanno già determinato il tetto di spesa, certificato il suo superamento, fissato la quota complessiva di ripiano e stabilito i criteri percentuali, i provvedimenti regionali che individuano le imprese e applicano tali criteri al fatturato svolgono un'attività meramente tecnica, vincolata e ricognitiva, priva di potere autoritativo o discrezionalità tecnica.
- Le controversie relative al corretto calcolo dell'importo di payback richiesto con i provvedimenti regionali, in quanto concernenti un rapporto obbligatorio paritario e il diritto soggettivo dell'impresa a non pagare o a pagare una somma inferiore, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che sia contestato un distinto esercizio di potere autoritativo rientrante nella giurisdizione amministrativa.
- La qualificazione formale dell'atto regionale come «provvedimento» e l'eventuale indicazione, in esso contenuta, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non modificano la natura sostanziale dell'attività esercitata né il riparto di giurisdizione, che deve essere determinato in base al petitum sostanziale.
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