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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12402/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza del sequestro probatorio; censura della mancata considerazione, in sede di riesame, del carattere esplorativo della motivazione del P.M. riguardo ai riscontri sui beni sequestrati, dell'assenza di indicazioni circa la duplicazione immediata dei dati per preservarne l'integrità e della mancanza di criteri di selezione dei dati acquisiti dai dispositivi elettronici (due cellulari) nonché della protrazione ingiustificata del vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza del Tribunale di Palermo e rinviando per nuovo giudizio al medesimo Tribunale (art. 324, comma 5 c.p.p.). La Corte ha qualificato come illegittimo il decreto di convalida del sequestro laddove il P.M. non ha dato concrete e specifiche motivazioni sulle esigenze probatorie che giustificassero l'acquisizione integrale dei dati, limitandosi a una dicitura generica; ha inoltre censurato il Tribunale per non aver effettivamente tradotto in limiti concreti il principio di proporzionalità (ad es. termini certi per la conservazione e modalità di estrazione della copia forense). In precedenza il Tribunale aveva solo parzialmente accolto il riesame annullando il sequestro della somma di denaro e confermando quello dei due cellulari; la Cassazione ha però annullato la sua ordinanza per i motivi sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla proposta di riesame del sequestro probatorio dinanzi al Tribunale

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che individua il reato per il quale era instaurato il procedimento (contesto fattuale del sequestro)

  • Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto)

    «è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione»

    Precedente giurisprudenziale richiamato per sostenere il principio che il sequestro di dispositivi elettronici non può implicare l'acquisizione indiscriminata di tutti i dati senza motivazione specifica e criteri di selezione

  • Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024 (Bozzano)

    «in tema di mezzi di ricerca della prova, è illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza»

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del divieto di sequestri probatori di device con acquisizione integrale dei dati se non adeguatamente motivati e proporzionati

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare la competenza del giudice a cui rinviare il nuovo giudizio dopo annullamento

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici non può tradursi in una acquisizione indiscriminata di tutti i dati: il P.M. deve motivare specificamente perché è necessaria la verifica integrale dei dati e indicare criteri di selezione
  • La motivazione del decreto di sequestro deve essere concreta e non meramente formale o prestampata; frasi generiche non soddisfano il principio di proporzionalità e rendono il provvedimento illegittimo
  • Il mantenimento del vincolo reale deve essere limitato al tempo strettamente necessario e il giudice di riesame, se conferma il sequestro, deve indicare misure e termini concreti per assicurare la tempestiva estrazione della copia forense e la preservazione dell'integrità dei dati
  • In presenza di contestazioni difensive sul carattere esplorativo della misura, il giudice deve valutare e motivare specificamente il contemperamento tra esigenze probatorie e diritti fondamentali (segretezza della corrispondenza, protezione dei dati)
  • La giurisprudenza di legittimità costituisce parametro rigoroso: a fronte di acquisizioni massive di dati il giudice supremo tende a ritenere il provvedimento illegittimo e a disporre l'annullamento con rinvio per nuovo esame

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