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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10631/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo per difetto di specificità e comunque infondato, il secondo per richiesta di rivalutazione del fatto, il quarto per difetto di autosufficienza; ha ritenuto infondati il terzo e il quinto motivo. Ha quindi confermato la sentenza della CTR e condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento e un atto di contestazione di sanzioni relativi all’anno d’imposta 2004, emessi per omessa effettuazione delle ritenute sui compensi di alcuni dipendenti e per infedele dichiarazione del sostituto d’imposta, a seguito di un verbale INPS che aveva rilevato la mancata regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato. In precedente giudizio previdenziale sul medesimo verbale erano stati ridotti i rapporti non regolarizzati, con conferma in appello e in cassazione. La CTR aveva accolto solo in parte l’appello della contribuente, ritenendo legittima la motivazione per relationem agli atti INPS, corretta la disciplina sanzionatoria applicata e infondati i rilievi sul cumulo. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e vizio motivazionale, sostenendo che il rinvio al verbale INPS non bastasse e che il giudicato previdenziale fosse irrilevante; 2) violazione dell’art. 23 d.P.R. 600/1973, contestando il calcolo delle ritenute e l’aggravio derivante dalla progressività IRPEF; 3) violazione delle norme sanzionatorie tributarie, assumendo che non fosse individuato l’autore persona fisica delle violazioni e che non fosse applicabile la disciplina richiamata dalla CTR; 4) subordinatamente, violazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico tra sanzioni di anni diversi; 5) ancora in subordine, violazione dell’art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico anche alla violazione di omesso versamento. La Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i primi, secondo e quarto motivo, ha ritenuto infondato il terzo e infondato anche l’ultimo, escludendo che l’omesso versamento rientri nella continuazione e riconoscendo la validità della motivazione per relationem ai verbali INPS conosciuti dalla contribuente.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La motivazione dell’atto di accertamento può essere resa per relationem mediante rinvio a verbali conosciuti dal contribuente, se il rinvio consente di comprendere l’iter logico-fattuale dell’accertamento.

  • art. 23 d.P.R. n. 600/1973

    La censura che investe il calcolo delle ritenute e la loro imputazione al sostituto d’imposta, se richiede una nuova valutazione delle risultanze di fatto, non integra violazione di legge ma contestazione di merito.

  • art. 11 d.lgs. n. 472/1997

    Nel caso di omesso o ritardato versamento di ritenute da parte di una società di persone, la responsabilità sanzionatoria ricade sul soggetto che rappresenta la società e la società risponde in via solidale, senza necessità di preventiva escussione del rappresentante.

  • artt. 2, 27 e 30 d.lgs. n. 472/1997

    Richiamati dalla ricorrente nel contesto della personalizzazione della sanzione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la violazione era riferibile al rappresentante della società di persone e la società ne rispondeva solidalmente.

  • art. 7 d.l. n. 269/2003

    La norma è stata esclusa perché riferita alle società di capitali; la fattispecie riguardava invece una società di persone.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997

    La censura sul cumulo giuridico tra sanzioni relative ad anni diversi è inammissibile se la questione non risulta dedotta nei gradi di merito e non viene indicato dove sia stata proposta.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Le violazioni consistenti nell’omesso o tardivo versamento dell’imposta non rientrano nella continuazione, perché il cumulo giuridico riguarda violazioni incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, non il mancato pagamento di imposta già liquidata.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Per ciascun mancato pagamento opera un trattamento sanzionatorio autonomo e proporzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, ossia ai casi di inesistenza, perplessità o contraddittorietà della motivazione.

Massime di principio

  • L’atto tributario può essere motivato per relationem richiamando verbali di altri enti accertatori, purché tali atti siano conosciuti o conoscibili dal contribuente e contengano gli elementi necessari a comprendere la pretesa.
  • In cassazione, la violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto: quando la doglianza riguarda il conteggio, la ricostruzione della base imponibile o l’apprezzamento delle risultanze, il motivo è inammissibile se non correttamente veicolato come vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • Nel sistema sanzionatorio tributario, le violazioni commesse nell’esercizio della rappresentanza di una società di persone possono generare responsabilità solidale della società per le sanzioni riferibili all’operato del rappresentante, senza necessità di preventiva escussione di quest’ultimo.
  • Il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997 richiede che la questione sia stata ritualmente dedotta nel giudizio di merito; in mancanza, la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
  • Le violazioni di omesso o tardivo versamento dell’imposta, riguardando un tributo già liquidato, restano soggette a sanzione autonoma per ciascun mancato pagamento e non rientrano nella continuazione di cui all’art. 12, comma 2, d.lgs. 472/1997.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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