Sentenza n. 307/2026 - Palermo, Sezione 2
per la declaratoria di illegittimità: del diniego parziale formalizzato con pec del 30 luglio 2025 e confermato con ulteriore pec del 3 settembre 2025, rispetto all'istanza di accesso documentale trasmessa dalla ricorrente all'amministrazione resistente in data 10 luglio 2025, con cui è stata richiesta, tra le altre, copia: dei verbali e atti di tutte le altre verifiche scritte effettuate dall'istante e dagli altri studenti dopo l'adozione del PDP (ove necessario, previo oscuramento dei dati personali); di tutti i verbali e gli atti propulsivi e descrittivi dell'attività di "Mentoring" svolta nei confronti dell'alunna dalla professoressa -OMISSIS-durante l'anno scolastico 2023/2024; e la conseguente condanna al rilascio: - dei verbali e atti di tutte le altre verifiche scritte effettuate dagli altri studenti dopo l'adozione del PDP (ove necessario, previo oscuramento dei dati personali); - di tutti i verbali e gli atti propulsivi e descrittivi dell'attività di "Mentoring" svolta nei confronti dell'alunna dalla professoressa -OMISSIS-durante l'anno scolastico 2023/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale opposto all’istanza di accesso documentale relativa, tra l’altro, alle verifiche scritte degli altri studenti successive all’adozione del PDP e agli atti del percorso di mentoring
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., il diniego parziale opposto dall’istituto scolastico alla richiesta di accesso del 10 luglio 2025. L’istanza riguardava, tra gli altri atti, le verifiche scritte svolte dagli altri studenti della classe dopo l’adozione del PDP della ricorrente e i verbali e gli atti relativi al percorso di mentoring svolto nei suoi confronti nell’anno scolastico 2023/2024. La censura dedotta era la violazione degli artt. 3, 6 e 24, comma 7, l. 241/1990, nonché l’eccesso di potere per insufficiente istruttoria. La ricorrente sosteneva che le verifiche degli altri studenti fossero necessarie per verificare la corretta applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal PDP e che gli atti del mentoring fossero utili a valutare l’adeguatezza del percorso seguito, anche in relazione al separato giudizio contro la non ammissione alla classe successiva. Nel corso del giudizio ha inoltre prospettato l’accesso ai soli quesiti somministrati agli studenti, eventualmente previo oscuramento dei dati personali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato in parte inammissibile il ricorso e, per il resto, cessata la materia del contendere. La domanda relativa alle verifiche scritte degli altri studenti è stata dichiarata inammissibile per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno degli studenti controinteressati. Gli studenti erano infatti titolari di un diritto alla riservatezza sui dati personali scolastici, concernenti valutazioni e rendimento, nonché su eventuali dati sensibili relativi alla salute e all’applicazione di misure didattiche individualizzate. La previsione dell’oscuramento dei dati anagrafici non eliminava il problema processuale e sostanziale, poiché la calligrafia, i segni di riconoscimento, le caratteristiche delle prove e l’eventuale presenza di misure compensative o dispensative potevano comunque rendere identificabili gli autori e rivelare dati sensibili. La stessa conclusione è stata applicata alla richiesta, precisata in udienza, di accesso ai soli quesiti. Quanto agli atti del percorso di mentoring, il giudizio è stato dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, poiché l’amministrazione li aveva prodotti in giudizio. Gli ulteriori atti relativi ai verbali dei consigli di classe e alle verifiche svolte dalla ricorrente non erano oggetto della domanda giudiziale residua, essendo stati già messi a disposizione o prodotti. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza e per la natura degli interessi coinvolti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale dell’accesso documentale invocata dalla ricorrente per ottenere gli atti necessari alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza dell’esigenza difensiva di accesso, ma non ritenuto idoneo a superare la mancata instaurazione del contraddittorio con i controinteressati e la tutela della loro riservatezza.
art. 116, comma 1, c.p.a.
Prevede il rito speciale per le controversie in materia di accesso e richiama, secondo il TAR, l’applicazione dell’art. 49 c.p.a. anche quanto alla notificazione del ricorso ai controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Applicabile al rito dell’accesso per l’integrazione del contraddittorio; imponeva la notificazione del ricorso ad almeno uno degli studenti controinteressati, individuabili in relazione alle prove scritte richieste.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti circa il possibile profilo di parziale inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio degli studenti controinteressati.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, gli studenti autori di prove scritte richieste da un compagno sono controinteressati di pronta identificazione quando l’ostensione possa incidere sulla loro riservatezza relativa a valutazioni, rendimento scolastico o dati sanitari e didattici individualizzati; il ricorso deve pertanto essere notificato ad almeno uno di essi ai sensi degli artt. 116, comma 1, e 49 c.p.a.
- L’oscuramento dei dati anagrafici non esclude necessariamente la lesione della riservatezza: una prova scritta può rendere identificabile il suo autore attraverso la calligrafia, i segni distintivi, le caratteristiche della prova o elementi riconducibili a bisogni educativi speciali e misure compensative o dispensative.
- La richiesta di accesso ai soli quesiti somministrati agli studenti può essere inammissibile o comunque non accoglibile quando, per le modalità concrete di redazione e somministrazione, anche i quesiti consentano di identificare gli studenti o di desumere la sottoposizione degli stessi a misure didattiche individualizzate.
- Nel giudizio sull’accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, quando l’ostensione o comunque la disponibilità degli atti soddisfi l’interesse azionato.
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