Sentenza del 01/03/2022 n. 354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento - Società di non operative o in perdita sistematica - Società ammessa a concordato preventivo - Reddito presunto - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio impugna la sentenza di primo grado che aveva annullato 4 avvisi di accertamento relativi al 2012 per complessive maggiori imposte di €571.021. L'Ufficio sostiene che, avendo la società registrato perdite sistematiche nel triennio di osservazione 2009-2011, per l'anno 2012 deve scattare l'accertamento per reddito minimo presunto (art. 2 comma 36-decies L.148/2011) e chiede il recupero di un reddito minimo presunto di €1.557.858,24. Il contribuente contesta, rilevando che la società ha presentato domanda di concordato preventivo (9 ottobre 2012) e che la procedura è stata omologata nel 2013, prova di una crisi reale: pertanto la disciplina delle società di comodo non deve operare per l'anno 2012 e le perdite non sono sintomo di elusione fiscale.
La decisione
La Commissione Regionale Toscana ha respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, alla luce dell'omologazione del concordato nel 2013 e del fatto che per il 2012 i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi non erano ancora scaduti, si applica la disapplicazione della disciplina delle società non operative ai periodi anteriori all'inizio della procedura concorsuale. Inoltre la Corte ha valorizzato la documentazione della crisi (piano di risanamento, domanda di concordato, successivo fallimento) ritenendo che le perdite sistematiche indicavano una crisi reale e non un tentativo di sottrazione all'imposizione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2 comma 36-decies legge 148/2011
La norma che prevede l'accertamento sulla base del reddito minimo presunto per società non operative va interpretata sistematicamente: se la società è ammessa a procedura concorsuale la disapplicazione della presunzione si estende anche ai periodi d'imposta precedenti l'inizio della procedura purché i termini per la presentazione delle dichiarazioni di quei periodi scadano successivamente all'inizio della procedura stessa.
art. 30 legge 724/1994
Definisce le società non operative (applicabile anche alle società in perdita sistematica); la giurisprudenza territoriale ha ritenuto che perdite sistematiche nel triennio, se seguite da avvio di procedura concorsuale, possono riflettere una crisi reale e non l'intento di eludere il fisco.
Provvedimenti Agenzia delle Entrate (provv. n. 2XX/2008 e provv. n. 8X dell'11/06/2012)
I provvedimenti amministrativi prevedono la disapplicazione delle regole sulle società non operative in caso di concordato preventivo con effetto retroattivo ai periodi d'imposta antecedenti l'inizio della procedura i cui termini dichiarativi scadono dopo l'avvio della stessa; la Corte ha condiviso tale lettura.
Massime di principio
- Se una società è ammessa a procedura concorsuale (concordato, fallimento, ecc.), la presunzione di reddito minimo per società non operative può essere disapplicata anche per anni precedenti l'inizio della procedura quando i termini per la presentazione delle dichiarazioni di tali anni non siano ancora scaduti al momento dell'inizio della procedura.
- La sussistenza di perdite sistematiche nel triennio di osservazione non è automaticamente indice di società di comodo: se sussistono prove della crisi aziendale (piani di risanamento, istanza di concordato, successivo fallimento) queste possono escludere l'intento elusivo e giustificare la disapplicazione della presunzione.
- Nelle controversie sul punto è cruciale la cronologia degli eventi (anni di osservazione, data di presentazione della domanda di concordato, data di omologazione/approvazione, scadenze dichiarative): conservare e produrre documentazione che dimostri tempestività e gravità della crisi è fondamentale.
- La determinazione della data rilevante può comportare discussioni (data di deposito della domanda di concordato vs data di omologazione); pertanto è opportuno far valere e documentare entrambe le date nel contenzioso.
- In caso di dubbio interpretativo della norma fiscale l'autorità giudiziaria può ritenere ammissibile un'interpretazione sistematica che privilegia la reale situazione di crisi dell'impresa rispetto all'automatica applicazione della presunzione di reddito.
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