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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17169/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento relativa a nove cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento. Il contribuente aveva dedotto l'inesistenza della notifica degli atti presupposti e la Corte tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello, annullando l'intimazione limitatamente alle cartelle perché non risultava provato l'invio delle raccomandate informative successive alla notifica via PEC andata a vuoto per saturazione della casella del destinatario; aveva invece confermato gli avvisi di accertamento ritenendoli validamente notificati e non prescritti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di documenti decisivi attestanti la regolarità delle notifiche delle cartelle; (2) violazione dell'art. 7-quater del d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la notifica via PEC, non andata a buon fine per casella piena, e il successivo deposito telematico con pubblicazione erano sufficienti, senza necessità di provare l'effettiva ricezione della raccomandata informativa; (3) violazione degli artt. 15, comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992 e 2953, 2946 c.c., deducendo che due cartelle riguardavano spese di giudizio liquidate con sentenze passate in giudicato e quindi soggette a prescrizione decennale. Il terzo motivo è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva richiesto la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa: in caso di notifica di atto tributario via PEC non consegnata per saturazione della casella del destinatario, il perfezionamento per il notificante avviene mediante deposito telematico nell'area riservata del sito InfoCamere e invio della raccomandata informativa, senza necessità di provarne l'effettiva ricezione. La giudice di rinvio dovrà rivalutare l'intera vicenda, anche ai fini della prescrizione del credito erariale, secondo tale criterio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi e documenti prodotti a prova della regolarità delle notifiche

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge in tema di notifiche e valutazione della prova

  • art. 7-quater del d.l. n. 193 del 2016

    richiamato dalla ricorrente come disciplina applicabile alle notifiche cartacee/telematiche degli atti della riscossione

  • L. n. 225 del 2016

    citata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove documentali da parte del giudice di merito

  • art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte lo interpreta nel senso che, quando la PEC non va a buon fine per saturazione della casella del destinatario, la notifica si perfeziona per il notificante con il deposito telematico nell'area riservata InfoCamere e l'invio della raccomandata informativa, senza prova dell'effettiva ricezione

  • art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato dalla sentenza di merito; la Cassazione lo menziona nel ricostruire il ragionamento della CTR circa la comunicazione dell'avvenuto deposito e pubblicazione delle cartelle

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per sostenere la decorrenza del termine di prescrizione per le spese di giudizio portate dalle cartelle

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per affermare la prescrizione decennale del credito derivante da sentenza passata in giudicato

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere, in via subordinata, la prescrizione ordinaria decennale

Massime di principio

  • In materia di notificazione degli atti tributari a mezzo PEC, quando l'indirizzo del destinatario è inabile alla ricezione per saturazione della casella imputabile al contribuente, il perfezionamento per il notificante avviene mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito InfoCamere e invio della raccomandata informativa, senza che sia necessaria la prova dell'effettiva ricezione di tale raccomandata.
  • Il giudice di merito non può pretendere, per ritenere invalida la notifica in tale ipotesi, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa se la documentazione in atti consente di verificare l'invio della comunicazione e l'assenza di specifiche contestazioni sul punto.
  • Qualora il giudice di merito abbia comunque accertato che l'agente della riscossione ha effettuato l'invio delle notifiche PEC relative agli atti indicati nell'intimazione, non è coerente escludere la validità della notifica per mancanza di una prova ulteriore non richiesta dalla disciplina applicabile.
  • Le questioni sulla prescrizione del credito possono essere riesaminate dal giudice di rinvio una volta correttamente ricostruita la regolarità e la data di perfezionamento delle notifiche degli atti presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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