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Circolare

Circolare numero 6 del 25-01-2019

Con la presente circolare l’Istituto comunica, relativamente all’anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche. INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti 2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo volo 3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere 3.1. Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (legge n. 413/1984) 3.2. Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (legge n. 250/1958) 3.3. Lavoratori a domicilio 4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale 5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1% 6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi 8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri 10.1. Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995 10.2. Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 10.3. Precisazioni 10.4. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato 11. Sportivi professionisti: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri 11.1. Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31/12/1995 11.2. Sportivi professionisti già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31/12/1995 11.3. Precisazioni 12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica 12.1. Precisazioni 12.2. Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere 12.3. Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2019

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per il periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2019, i principali valori retributivi e contributivi da utilizzare ai fini previdenziali e assistenziali. Vengono fissati il minimale giornaliero generale, i valori per Fondo volo, retribuzioni convenzionali, part-time, massimale annuo contributivo e pensionabile, importi esclusi dal reddito di lavoro dipendente, indennità di maternità a carico dello Stato e valori specifici per spettacolo, sportivi professionisti e Gestione pubblica. È inoltre disciplinata la regolarizzazione del mese di gennaio 2019 per i datori di lavoro che abbiano versato contributi senza tenere conto degli importi aggiornati.

Retribuzioni imponibili e valori contributivi per il 2019

Retribuzioni imponibili e valori contributivi per il 2019

La circolare aggiorna i principali parametri retributivi e contributivi da applicare dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2019. L’intervento riguarda sia la generalità dei lavoratori dipendenti sia alcune categorie particolari, con indicazione dei limiti minimi, dei massimali, degli importi esclusi da imponibile e delle modalità di esposizione nei flussi contributivi.

Quadro generale: minimo contrattuale e minimale giornaliero

Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la base imponibile contributiva non può essere inferiore né ai minimi stabiliti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, né al minimale di retribuzione giornaliera fissato dalla legge.

La circolare richiama l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989, secondo cui la retribuzione da assumere a base del calcolo contributivo non può essere inferiore all’importo stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile. Viene inoltre ricordato che, in presenza di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, occorre fare riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Accanto al minimo contrattuale, opera il minimale legale giornaliero di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983: per il 2019 esso è pari a 48,74 euro, calcolato come 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione del FPLD in vigore al 1° gennaio 2019, pari a 513,01 euro. Se la retribuzione imponibile risulta inferiore, deve essere adeguata a tale valore.

Ambito soggettivo e deroghe

La disciplina generale si applica anche ai lavoratori di società ed organismi cooperativi disciplinati dal D.P.R. n. 602/1970, ai soci lavoratori delle cooperative sociali e delle altre cooperative per le quali siano stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/1955.

La circolare precisa inoltre che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale ai fini contributivi in caso di erogazione, da parte del datore di lavoro, di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche di importo inferiore al limite minimo.

Personale iscritto al Fondo volo

Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e nel rispetto del minimo contrattuale. In assenza di contratto collettivo nazionale, i limiti minimi sono quelli fissati dal Ministro del lavoro per ciascuna categoria professionale; tali limiti risultano stabiliti dal D.M. 21 luglio 2000.

In ogni caso, l’imponibile contributivo non può essere inferiore al minimale giornaliero di 48,74 euro per il 2019. La circolare evidenzia anche che il periodo di esclusione delle indennità di volo dalla base imponibile ai soli fini contributivi si è concluso: dal 1° gennaio 2018 tali elementi concorrono alla determinazione dell’imponibile secondo le regole generali, ferma restando, per talune indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, l’assoggettabilità nella misura del 50%.

Retribuzioni convenzionali in genere e pesca

Per le retribuzioni convenzionali in genere, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2019 è fissato in 27,07 euro, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, rivalutato in base all’indice Istat dei prezzi al consumo.

Per gli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge n. 413/1984 si applica lo stesso valore di 27,07 euro, restando ferma l’eventuale applicazione di minimali più elevati previsti dalle tabelle A e B allegate al D.L. n. 402/1981, se superiori al minimale delle retribuzioni convenzionali.

Per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne, il salario convenzionale mensile per il 2019 è determinato in 677,00 euro, corrispondenti a 25 giornate fisse mensili moltiplicate per il minimale giornaliero di 27,07 euro.

Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio il minimale di retribuzione giornaliera è rivalutato annualmente in base al costo della vita. Per il 2019 il valore è pari a 27,07 euro e deve comunque essere ragguagliato a 48,74 euro se inferiore. La circolare ricorda inoltre che per questa categoria continua ad applicarsi la regola del minimo contrattuale.

Rapporti di lavoro a tempo parziale

Per i contratti part-time si applica il minimale contributivo generale e, se occorre, il minimale di retribuzione oraria previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 81/2015. La circolare indica i seguenti esempi di calcolo per il 2019:

  • con orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è 7,31 euro, calcolato come 48,74 × 6 / 40;
  • con orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni, il minimale orario è 6,77 euro, calcolato come 48,74 × 5 / 36.

Aliquota aggiuntiva dell’1% e prima fascia pensionabile

L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 prevede un’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile, nei casi in cui l’aliquota contributiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10%.

Per il 2019 la prima fascia di retribuzione pensionabile è pari a 47.143,00 euro annui, corrispondenti a 3.929,00 euro mensili dopo mensilizzazione. La circolare precisa che il criterio della mensilizzazione deve essere osservato per il versamento del contributo aggiuntivo.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie, nonché per coloro che optano per il sistema contributivo, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari, per il 2019, a 102.543,00 euro, arrotondamento dell’importo rivalutato di 102.542,78 euro.

La quota di retribuzione eccedente il massimale e le contribuzioni minori devono essere esposte nel flusso Uniemens secondo le modalità indicate, sia per la sezione PosContributiva sia per la ListaPosPA. Il massimale opera anche ai fini dell’aliquota aggiuntiva dell’1%.

Accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite utile per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Per il 2019 il limite settimanale è quindi 205,20 euro e il limite annuo, calcolato su 52 settimane, è 10.670,00 euro.

La circolare precisa tuttavia che tale disciplina non si applica, dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge n. 250/1958.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Per il 2019 sono riportati gli importi degli elementi retributivi esclusi dalla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, già fissati dal D.lgs. n. 314/1997. Tra questi:

  • prestazioni e indennità sostitutive della mensa: 5,29 euro cartaceo, 7,00 euro elettronico;
  • fringe benefit: 258,23 euro;
  • indennità di trasferta intera Italia: 46,48 euro; 2/3: 30,99 euro; 1/3: 15,49 euro;
  • indennità di trasferta intera estero: 77,47 euro; 2/3: 51,65 euro; 1/3: 25,82 euro;
  • indennità di trasferimento Italia: 1.549,37 euro;
  • indennità di trasferimento estero: 4.648,11 euro;
  • azioni offerte ai dipendenti: 2.065,83 euro.

Per i fringe benefit viene richiamata la possibilità di erogare beni e servizi mediante documenti di legittimazione cartacei o elettronici con valore nominale. La circolare segnala inoltre che le più recenti modifiche normative in materia di welfare aziendale hanno ampliato le fattispecie escluse dall’imponibile, rinviando a una futura circolare di approfondimento.

Prestazioni di maternità obbligatoria

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ex art. 78 del D.lgs. n. 151/2001 è rivalutato, per il 2019, a 2.132,39 euro. La parte dell’indennità fino a tale importo va esposta nel flusso Uniemens secondo le modalità indicate; l’eventuale eccedenza va riportata separatamente.

Lavoratori dello spettacolo

Per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà del 5% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente il massimale annuo di 102.543,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte eccedente 47.143,00 euro annui, con criterio di mensilizzazione e possibilità di conguaglio a fine anno.

Per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il massimale giornaliero imponibile è 748,00 euro. La circolare riporta le fasce di retribuzione giornaliera e i rispettivi massimali giornalieri imponibili fino alla fascia oltre 16.456,01 euro, per la quale il massimale giornaliero è 5.984,00 euro e i giorni di contribuzione accreditati sono 8.

Per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, il massimale giornaliero ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità è confermato in 67,14 euro. L’eventuale eccedenza contributiva va conguagliata con specifiche codifiche Uniemens.

Sportivi professionisti

Per gli sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il contributo di solidarietà è fissato all’1,5% dal 1° gennaio 2018 e salirà al 3,1% dal 1° gennaio 2020; per il 2019 esso si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 102.543,00 euro e fino a 747.540,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente 47.143,00 euro e sino al massimale annuo di 102.543,00 euro.

Per gli sportivi già iscritti al 31 dicembre 1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è 329,00 euro. Il contributo di solidarietà dell’1,5% si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente 329,00 euro e fino a 2.396,00 euro. L’aliquota aggiuntiva dell’1% si applica sulla parte eccedente 151,00 euro e sino al massimale giornaliero di 329,00 euro.

La circolare precisa, per entrambe le fattispecie, che le eccedenze dei massimali giornalieri o annui devono essere valorizzate individualmente nel flusso Uniemens attraverso l’elemento dedicato.

Gestione pubblica e massimale per dirigenti sanitari

Le regole generali sui minimali, massimali e sugli importi esclusi si applicano anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, salvo specifiche deroghe normative. La circolare rinvia ai paragrafi dedicati per minimale giornaliero, part-time, aliquota aggiuntiva dell’1%, massimale annuo e importi esclusi.

Per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e ospedaliere si richiama la disciplina dell’aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del posto, concedibile entro 60 giorni dalla richiesta. È inoltre previsto un obbligo solidale tra l’ente di appartenenza e la struttura sanitaria presso cui il dipendente presta l’incarico.

Il massimale contributivo per tali figure, rivalutato per il 2019, è pari a 186.919,00 euro. Esso vale ai fini della contribuzione pensionistica, dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della contribuzione previdenziale TFS/TFR. Anche qui, il superamento del massimale va gestito con le specifiche modalità di esposizione nel flusso Uniemens.

Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001

Per il congedo straordinario per assistenza a persone con handicap grave, l’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e la contribuzione figurativa spettano entro il limite complessivo annuo rivalutato per il 2019 in 48.495,00 euro. La circolare richiama che l’importo è aggiornato annualmente sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

Regolarizzazione dei contributi relativi a gennaio 2019

I datori di lavoro che, per il versamento dei contributi di gennaio 2019, non abbiano potuto utilizzare i valori aggiornati possono regolarizzare il periodo senza oneri aggiuntivi entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare.

Per la regolarizzazione, chi utilizza la sezione PosContributiva deve calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore dal 1° gennaio 2019 e quelle già assoggettate a contribuzione per gennaio, sommando tali differenze nella retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione e ricalcolando i contributi dovuti. L’eventuale differenza a credito dell’azienda, connessa all’aliquota aggiuntiva dell’1%, deve essere esposta nella denuncia Uniemens con le modalità indicate dalla circolare.

Punti principali

Minimali di retribuzione giornaliera per i lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori dipendenti la contribuzione non può essere calcolata su imponibili inferiori al minimo contrattuale e al minimale giornaliero legale. Per il 2019 il minimale giornaliero è pari a 48,74 euro, corrispondente al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione (513,01 euro).

Fondo volo

Per il personale di volo il minimale imponibile va determinato secondo le regole specifiche del Fondo volo e comunque non può scendere sotto 48,74 euro giornalieri nel 2019. Dal 1° gennaio 2018 le indennità di volo rientrano nell’imponibile contributivo secondo le regole generali.

Retribuzioni convenzionali e settori particolari

Per le retribuzioni convenzionali in genere il minimale giornaliero per il 2019 è 27,07 euro. Per gli equipaggi delle navi da pesca vale lo stesso importo, salvo eventuale applicazione di minimali superiori. Per i soci delle cooperative della piccola pesca il salario convenzionale mensile è 677,00 euro. Per i lavoratori a domicilio il minimale giornaliero è 27,07 euro, ma deve comunque essere ragguagliato a 48,74 euro se inferiore.

Part-time e minimale orario

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale si applica il minimale contributivo e, se inferiore, il minimale di retribuzione oraria ex D.lgs. 81/2015. Nel caso di 40 ore settimanali il minimale orario è 7,31 euro; con orario normale di 36 ore settimanali su cinque giorni è 6,77 euro.

Aliquota aggiuntiva dell’1% e massimale annuo

La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile sconta l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore quando le aliquote a suo carico sono inferiori al 10%. Per il 2019 la prima fascia annua è 47.143,00 euro, pari a 3.929,00 euro mensili. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è 102.543,00 euro.

Limite per accredito contributi e importi esclusi da imponibile

Il limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione: per il 2019 è 205,20 euro settimanali e 10.670,00 euro annui. Sono inoltre aggiornati gli importi esclusi dalla retribuzione imponibile, tra cui mensa, fringe benefit, trasferte, trasferimenti e azioni offerte ai dipendenti.

Indennità di maternità e congedo straordinario

L’indennità di maternità obbligatoria a carico dello Stato è pari a 2.132,39 euro per il 2019. Per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.lgs. 151/2001 il tetto massimo complessivo per retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro è 48.495,00 euro.

Spettacolo, sportivi professionisti e Gestione pubblica

Per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti sono fissati valori specifici per contributo di solidarietà, aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri. Per la Gestione pubblica si richiamano le regole generali e si precisa il massimale contributivo per direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie, pari a 186.919,00 euro nel 2019.

Regolarizzazione gennaio 2019

I datori di lavoro che non hanno potuto applicare i valori contributivi aggiornati per il mese di gennaio 2019 possono regolarizzare entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza oneri aggiuntivi, secondo le modalità indicate per il flusso Uniemens.

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