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Circolare

Circolare numero 8 del 28-01-2019

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 5. Costi 6. Clausola di salvaguardia 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 8. Durata e recesso 9. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2018 tra INPS e Federala – Lavoratori Autonomi per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori in F24, delle quote associative degli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e le disposizioni sulla protezione dei dati personali. Sono inoltre indicate durata, recesso e nuove istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti per la rilevazione e l’accredito delle somme riscosse.

Convenzione INPS-FEDERALA per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti

Convenzione INPS-FEDERALA per la riscossione dei contributi associativi

La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 2018 tra INPS e Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori degli artigiani e dei commercianti, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione, la gestione delle deleghe, le revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la tutela dei dati personali, la durata del rapporto e le relative scritture contabili.

Modalità di riscossione

L’INPS effettua la riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, con le modalità e la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche. Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti sono evidenziati l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria.

I dati risultano consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nelle sezioni:

  • "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24"
  • "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24"

La circolare ribadisce che la riscossione contestuale ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’INPS.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’Associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, invia alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici con:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione del contributo sulla base della delega ricevuta;
  • i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega nelle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.

Inoltre, l’Associazione presenta alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un documento d’identità valido, alle scadenze del:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’Istituto a partire dall’anno successivo. Se nel corso di un anno pervengono due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale rende disponibili alle strutture territoriali i flussi telematici per la convalida delle deleghe. Resta ferma la non assunzione di responsabilità dell’INPS nei casi in cui i flussi o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi dell’Istituto.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; pertanto, ogni comunicazione inerente tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede alla registrazione della revoca e ne dà contestuale comunicazione all’Associazione interessata via PEC. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, l’associato trasmetta una revoca della revoca precedentemente presentata. In tale ultimo caso, l’INPS informa tempestivamente l’Associazione.

Costi del servizio

Per l’anno 2018 i costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati con la determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in oggetto, dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi:

  • 2,80 euro per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, una tantum annuale;
  • 2,59 euro per la gestione della revoca della delega;
  • 0,23 euro per la gestione del singolo modello F24.

L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di comunicazione scritta; dopo tale comunicazione, l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi, per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. L’esonero include anche le ipotesi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione, comprese quelle in corso o già eseguite alla data di stipula.

L’Istituto è inoltre estraneo ai rapporti tra associati e Associazione. L’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti e, qualora nelle controversie sulla effettiva validità e regolarità del rilascio della delega risulti definitivamente soccombente, deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione deve anche rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto quando quest’ultimo sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse ai rapporti tra associati e Associazione. Le spese sono quantificate nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti ex lege o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. Rimane altresì salva la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In assenza di tale richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.

Ciascuna parte può recedere dal negozio giuridico con comunicazione scritta all’altra parte, da inviare tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. L’Associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.

La sede della Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) è indicata in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 67.

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati unitamente ai contributi obbligatori mediante F24 e riscossi per conto della Federala, è istituito il conto GPA25684, destinato all’imputazione dei contributi associativi.

Sono inoltre istituiti:

  • GPA35684, per l’accreditamento alla Federala dei contributi associativi riscossi per suo conto;
  • GPA11684, per la rilevazione del debito verso la Federala per contributi associativi riscossi per suo conto.

Il conto GPA25684 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I nuovi conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 sono riportate le denominazioni dei conti.

Punti principali

Modalità di riscossione

L’INPS riscuote il contributo associativo per conto della Federala unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti per artigiani e commercianti, con le modalità e la periodicità dell’art. 2 della legge n. 233/1990. Nell’avviso di pagamento viene evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria. I dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione contestuale non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe

La Federala trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione, nonché le revoche intervenute nelle finestre temporali indicate. Le deleghe cartacee vanno presentate alla struttura INPS competente con sottoscrizione dell’associato e copia di un documento valido, entro specifiche scadenze: 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente, 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio hanno effetto dall’anno successivo. In caso di più deleghe per associazioni diverse nello stesso anno, nessuna è presa in considerazione.

Revoca della delega

Il rapporto associativo resta tra associato e Associazione, quindi le comunicazioni sul rapporto devono essere indirizzate all’Associazione. Se l’INPS riceve una revoca direttamente dall’associato, la registra e ne dà comunicazione all’Associazione via PEC. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca presentata prima di tale tariffazione. Anche tale comunicazione è trasmessa tempestivamente all’Associazione.

Costi del servizio

Per il 2018 i costi del servizio sono fissati dalla determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la convenzione in esame, dal 1° gennaio 2018, sono pari a: 2,80 euro per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, una tantum annuale; 2,59 euro per la gestione della revoca della delega; 0,23 euro per la gestione di ciascun modello F24. Ogni variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso aderenti e terzi per gli effetti della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e Associazione; quest’ultima deve rimborsare l’interessato in caso di soccombenza in controversie sulla validità o regolarità della delega e rimborsare anche le spese sostenute dall’Istituto in giudizio, secondo la normativa sui compensi professionali. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o altri pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riferimento a sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta tramite PEC o raccomandata. L’Associazione deve comunicare tempestivamente variazioni delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto della Federala è istituito il conto GPA25684. Sono inoltre istituiti GPA35684 per l’accredito alla Federala dei contributi riscossi e GPA11684 per la rilevazione del debito verso la Federala. I conti sono movimentati secondo le procedure ordinarie dalla Direzione generale. La sede della Federala è indicata in Roma, via Santa Croce in Gerusalemme n. 67.

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