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Circolare

Circolare numero 5 del 25-01-2019

Si riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2019, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili. 1. Premessa2. Trattamenti di integrazione salariale3. Fondo credito a) Assegno ordinario b) Assegno emergenziale 4. Fondo credito cooperativoa) Assegno emergenziale 5. Indennità di disoccupazione NASpI6. Indennità di disoccupazione DIS-COLL7. Indennità di disoccupazione agricola8. Assegno per attività socialmente utili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2019, i massimali dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per i fondi del credito e del credito cooperativo, nonché gli importi di riferimento e i massimali di NASpI e DIS-COLL. Indica inoltre gli importi applicabili all’indennità di disoccupazione agricola per le prestazioni liquidate nel 2019 con riferimento al 2018 e la misura dell’assegno per attività socialmente utili. Per i trattamenti di integrazione salariale vengono riportate le soglie reddituali per il massimale basso e alto e l’incremento del 20% per il settore edile e lapideo per intemperie stagionali, mentre si precisa che la disciplina dei massimali non si applica agli interventi agricoli per intemperie stagionali.

Aggiornamento 2019 dei massimali di integrazione salariale e delle principali prestazioni di disoccupazione e solidarietà

Aggiornamento 2019 di massimali e prestazioni di sostegno al reddito

La circolare aggiorna, con efficacia dal 1° gennaio 2019, i principali importi di riferimento per trattamenti di integrazione salariale, fondi di solidarietà e indennità di disoccupazione. Il documento riepiloga le soglie retributive per l’applicazione dei massimali e specifica, per ciascuna prestazione, gli importi lordi e netti vigenti.

Quadro normativo e criterio di rivalutazione

La circolare richiama l’art. 3, comma 6, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, secondo cui gli importi dei trattamenti di cui all’art. 3, comma 5, nonché la retribuzione mensile di riferimento per il massimale più elevato, sono incrementati annualmente in misura pari al 100% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. In applicazione di tale meccanismo vengono determinati gli importi validi dal 1° gennaio 2019.

Trattamenti di integrazione salariale

Per i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015, la circolare indica i massimali mensili e la soglia retributiva che distingue il massimale basso da quello alto.

Gli importi sono i seguenti:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.148,74 euro: massimale basso di 993,21 euro lordi e 935,21 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.148,74 euro: massimale alto di 1.193,75 euro lordi e 1.124,04 euro netti.

La circolare precisa inoltre che tali importi sono esposti al lordo e al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84%.

Contratti di solidarietà

In applicazione del combinato disposto degli artt. 3 e 46, comma 1, lett. i) e m), del D.lgs. n. 148/2015, anche per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà il trattamento è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non lavorate, con applicazione dei medesimi massimali previsti per le altre integrazioni salariali.

Settore edile e lapideo per intemperie stagionali

Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali devono essere aumentati del 20% ai sensi dell’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Gli importi risultanti sono:

  • retribuzione pari o inferiore a 2.148,74 euro: 1.191,85 euro lordi e 1.122,25 euro netti;
  • retribuzione superiore a 2.148,74 euro: 1.432,50 euro lordi e 1.348,84 euro netti.

La circolare evidenzia infine che la disciplina dei massimali di cui all’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015 non si applica ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo, in forza dell’art. 18, comma 2, del medesimo decreto.

Fondo di solidarietà del Credito: assegno ordinario

Per l’assegno ordinario del Fondo del credito, aggiornato al 2019 ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, sono indicati i seguenti massimali mensili:

  • retribuzione mensile lorda inferiore a 2.173,37 euro: 1.180,39 euro;
  • retribuzione mensile lorda compresa tra 2.173,37 euro e 3.435,56 euro: 1.360,55 euro;
  • retribuzione mensile lorda superiore a 3.435,56 euro: 1.718,82 euro.

Fondo di solidarietà del Credito: assegno emergenziale

Per l’assegno emergenziale del Fondo del credito, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.I. n. 83486/2014, i massimali 2019 sono rapportati alla retribuzione tabellare annua lorda:

  • inferiore a 41.621,22 euro: 2.431,19 euro lordi e 2.289,21 euro netti;
  • compresa tra 41.621,22 euro e 54.763,95 euro: 2.738,72 euro;
  • superiore a 54.763,95 euro: 3.833,17 euro.

La circolare specifica che l’importo della prima fascia è calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile ed è esposto al lordo e al netto della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986, riduzione applicabile solo quando la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all’80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall’azienda nel flusso Uniemens.

Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo: assegno emergenziale

Per il Fondo del credito cooperativo, aggiornato al 2019 ai sensi del D.I. n. 82761/2014, i massimali dell’assegno emergenziale sono i seguenti:

  • retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 39.346,38 euro: 2.331,78 euro lordi e 2.195,60 euro netti;
  • retribuzione compresa tra 39.346,38 euro e 54.877,85 euro: 3.136,31 euro;
  • retribuzione superiore a 54.877,85 euro: 3.647,82 euro.

Anche in questo caso viene richiamata la regola della riduzione del 5,84% e la sua applicazione solo nelle condizioni indicate dal richiamo all’art. 12, comma 3, lett. a), del decreto interministeriale.

NASpI e DIS-COLL

Per il 2019 la retribuzione di riferimento per il calcolo della NASpI e della DIS-COLL è pari a 1.221,44 euro, secondo i criteri già richiamati rispettivamente nelle circolari n. 94 del 12 maggio 2015 e n. 83 del 27 aprile 2015.

Per entrambe le prestazioni il massimale mensile non può comunque superare 1.328,76 euro. Per la NASpI la circolare evidenzia espressamente che non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.

Indennità di disoccupazione agricola

Per l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2018, trovano applicazione gli importi massimi validi per l’anno di competenza, cioè quelli già indicati nella circolare n. 19 del 31 gennaio 2018:

  • 1.180,76 euro per il massimale più alto;
  • 982,40 euro per il massimale più basso.

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2019 l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è fissato in 592,97 euro. La circolare precisa che anche su tale importo non si applica la riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

Punti principali

Aggiornamento annuale dei massimali

In base all’art. 3, comma 6, del D.lgs. n. 148/2015, dal 1° gennaio di ciascun anno gli importi dei trattamenti di cui all’art. 3, comma 5, e la retribuzione di riferimento per il massimale più alto sono rivalutati in misura pari al 100% dell’aumento ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. La circolare comunica gli importi vigenti dal 1° gennaio 2019.

Trattamenti di integrazione salariale

Dal 1° gennaio 2019 i massimali mensili sono pari a 993,21 euro lordi e 935,21 euro netti per la fascia retributiva fino a 2.148,74 euro, e a 1.193,75 euro lordi e 1.124,04 euro netti per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro. Per i contratti di solidarietà, il trattamento resta pari all’80% della retribuzione globale non percepita, con applicazione dei medesimi massimali.

Settore edile e lapideo

Per i trattamenti concessi alle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, i massimali sono aumentati del 20%: 1.191,85 euro lordi e 1.122,25 euro netti per la fascia fino a 2.148,74 euro; 1.432,50 euro lordi e 1.348,84 euro netti per retribuzioni superiori a 2.148,74 euro. La disciplina dei massimali di cui all’art. 3, comma 5, non si applica invece agli interventi per intemperie stagionali nel settore agricolo.

Fondo di solidarietà del Credito

Per l’assegno ordinario, aggiornato al 2019, i massimali mensili sono: 1.180,39 euro per retribuzione mensile lorda inferiore a 2.173,37 euro; 1.360,55 euro per retribuzione compresa tra 2.173,37 euro e 3.435,56 euro; 1.718,82 euro per retribuzione superiore a 3.435,56 euro. Per l’assegno emergenziale i massimali annui lordi di riferimento sono 2.431,19 euro (con netto 2.289,21 euro) per retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 41.621,22 euro; 2.738,72 euro per la fascia 41.621,22-54.763,95 euro; 3.833,17 euro oltre 54.763,95 euro.

Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo

Per l’assegno emergenziale del Fondo del credito cooperativo, i massimali 2019 sono: 2.331,78 euro lordi e 2.195,60 euro netti per retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 39.346,38 euro; 3.136,31 euro per la fascia 39.346,38-54.877,85 euro; 3.647,82 euro oltre 54.877,85 euro.

NASpI e DIS-COLL

Per il 2019 la retribuzione di riferimento per il calcolo sia della NASpI sia della DIS-COLL è fissata in 1.221,44 euro. In entrambi i casi l’importo massimo mensile non può superare 1.328,76 euro; per la NASpI si precisa inoltre che non opera la riduzione di cui all’art. 26 della legge n. 41/1986.

Disoccupazione agricola

Per l’indennità ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2019 con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2018, si applicano gli importi massimi validi per il 2018: 1.180,76 euro per il massimale più alto e 982,40 euro per il massimale più basso.

Assegno per attività socialmente utili

Dal 1° gennaio 2019 l’assegno mensile per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a 592,97 euro. Anche a questa prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986.

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