Circolare numero 4 del 25-01-2019
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli articoli 1 e 2 del decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 26 novembre 2018) per l’anno 2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento degli importi fissi delle indennità antitubercolari in base alla perequazione del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Vengono indicati i nuovi importi in vigore dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019 per le diverse prestazioni, e si precisa che la procedura automatizzata è stata aggiornata per il 2019. Per il 2018 non sono stati necessari interventi procedurali perché gli importi sono rimasti invariati rispetto a quelli già determinati in via provvisoria. È inoltre chiarito che l’aggiornamento del 2019 si applica anche alle indennità giornaliere in corso di godimento, fermo restando il minimo di € 13,43 quando l’indennità di malattia risulti inferiore.
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2018 e il 2019
Aggiornamento degli importi delle indennità antitubercolari per il 2018 e il 2019
La circolare disciplina l’adeguamento degli importi fissi delle prestazioni antitubercolari in conseguenza della perequazione del trattamento minimo delle pensioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Vengono richiamate le basi normative e precisati gli importi applicabili dal 1° gennaio 2018 e dal 1° gennaio 2019.
Quadro normativo e criterio di rivalutazione
Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in forza dell’art. 4 della legge n. 419/1975 e dell’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987.
Ai fini dell’aggiornamento, la circolare richiama:
- il decreto 20 novembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che aveva determinato in via provvisoria la perequazione 2017 nella misura dell’1,1%;
- il decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, relativo alla perequazione delle pensioni per l’anno 2018, sempre in via provvisoria.
In base a tali atti, le variazioni risultano pari all’1,1% dal 1° gennaio 2018 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
Importi delle prestazioni
Gli importi rideterminati sono i seguenti:
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati: € 13,28 dal 1° gennaio 2018 e € 13,43 dal 1° gennaio 2019;
- indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975: € 6,64 dal 1° gennaio 2018 e € 6,71 dal 1° gennaio 2019;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati, su base giornaliera: € 22,14 dal 1° gennaio 2018 e € 22,38 dal 1° gennaio 2019;
- indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi alle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975, su base giornaliera: € 11,07 dal 1° gennaio 2018 e € 11,19 dal 1° gennaio 2019;
- assegno di cura o di sostentamento, su base mensile: € 89,34 dal 1° gennaio 2018 e € 90,32 dal 1° gennaio 2019.
Aspetti procedurali
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata aggiornata con riferimento all’anno 2019 per recepire i nuovi importi.
Per il 2018, invece, non si è reso necessario alcun adeguamento procedurale, poiché il decreto ministeriale ha confermato gli importi già determinati in via provvisoria.
Applicazione alle indennità in corso di godimento
La circolare precisa che l’aggiornamento dal 1° gennaio 2019 deve essere operato anche sulle indennità giornaliere già in corso di godimento a tale data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Resta fermo che, qualora l’indennità di malattia da corrispondere sia inferiore all’indennità giornaliera fissa di € 13,43, deve essere erogata quest’ultima.
Sintesi operativa
La circolare ha dunque funzione essenzialmente ricognitiva e applicativa: aggiorna gli importi delle prestazioni antitubercolari per effetto della perequazione, distingue tra l’anno 2018 e l’anno 2019 sul piano procedurale e chiarisce il criterio di tutela minima da applicare alle indennità giornaliere in corso di erogazione.
Punti principali
Base normativa e criterio di aggiornamento
Gli importi delle indennità antitubercolari sono collegati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, richiamando l’art. 4 della legge n. 419/1975 e l’art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987. In applicazione del decreto 16 novembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, nonché del decreto 20 novembre 2017 per il valore provvisorio del 2017, la variazione è pari all’1,1% dal 1° gennaio 2018 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.
Nuovi importi delle prestazioni antitubercolari
La circolare riporta gli importi aggiornati delle prestazioni: indennità giornaliera per assicurati pari a € 13,28 dal 1° gennaio 2018 e € 13,43 dal 1° gennaio 2019; indennità giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari pari a € 6,64 e € 6,71; indennità post-sanatoriale giornaliera per assicurati pari a € 22,14 e € 22,38; indennità post-sanatoriale giornaliera per familiari di assicurato, pensionati o titolari di rendita e loro familiari pari a € 11,07 e € 11,19; assegno di cura o di sostentamento mensile pari a € 89,34 e € 90,32.
Adeguamento procedurale e decorrenza
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con riferimento al 2019 per recepire i nuovi importi. Per il 2018 non è stato necessario alcun intervento procedurale, poiché il decreto ministeriale ha confermato gli importi già determinati in via provvisoria.
Applicazione alle prestazioni in corso
L’aggiornamento del 1° gennaio 2019 deve essere applicato anche alle indennità giornaliere già in godimento a tale data per gli assicurati contro la tubercolosi, spettanti in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. Se l’indennità di malattia da corrispondere risulta inferiore all’indennità giornaliera fissa di € 13,43, deve essere erogata quest’ultima.
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