Circolare numero 7 del 28-01-2019
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confdipendenti dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Premessa2. Modalità di riscossione3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa5. Costi6. Clausola di salvaguardia7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali8. Durata e recesso9. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 2 novembre 2018 tra INPS e Confdipendenti per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori dovuti dagli artigiani e commercianti, della quota associativa degli iscritti. Sono disciplinate le modalità di riscossione tramite F24, la gestione telematica delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e protezione dei dati, la durata del rapporto e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-Confdipendenti per la riscossione della quota associativa
La circolare illustra il contenuto della convenzione sottoscritta il 2 novembre 2018 tra INPS e Confdipendenti, finalizzata alla riscossione dei contributi associativi degli iscritti, in collegamento con i contributi obbligatori degli artigiani e commercianti. Il documento disciplina sia gli aspetti operativi della riscossione sia quelli giuridici, economici e contabili connessi al rapporto convenzionale.
Ambito della convenzione e finalità
La convenzione è stipulata sulla base dello schema convenzionale già approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016. Essa riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione della quota associativa
L’INPS provvede alla riscossione del contributo associativo a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale e con le stesse modalità e periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche o integrazioni.
Nell’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene indicato:
- l’ammontare della quota associativa;
- l’associazione sindacale destinataria.
I dati sono consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nella sezione "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e nella sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24".
La circolare precisa che l’esazione unitaria con i contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non è tenuto ad attivare alcuna esazione coattiva per tale contributo.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale, sotto la propria responsabilità, trasmette alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega, alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
Inoltre, l’associazione deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna:
- sottoscritta dal singolo associato;
- corredata da copia di un valido documento di identità.
Le scadenze per la presentazione sono:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’Istituto a partire dall’anno successivo.
Se nel corso dell’anno pervengono all’INPS due o più deleghe alla riscossione riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene considerata ai fini della riscossione.
La Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici, affinché queste procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS non assume responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe trasmesse dall’associazione non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La convenzione ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere rivolta all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto:
- acquisisce la revoca in procedura;
- ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite PEC.
La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, pervenga all’INPS una comunicazione di revoca della revoca da parte dello stesso associato. In tal caso, l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione interessata.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione in esame, e con decorrenza dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:
- € 2,80 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, una tantum annuale;
- € 2,59 per la gestione della revoca della delega sindacale;
- € 0,23 per la gestione del singolo modello F24.
La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato, e l’associazione lo riconosce espressamente, da ogni responsabilità verso le imprese aderenti e verso i terzi derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, anche se i pignoramenti siano in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto è estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione. Di conseguenza, l’associazione:
- esonera l’INPS da ogni responsabilità derivante da tali rapporti;
- si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata, nelle controversie sulla effettività, validità e regolarità del rilascio della delega, quando risulti definitivamente soccombente;
- rimborsa le spese sostenute dall’INPS quando l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e associazione, con quantificazione nel rispetto della normativa vigente sui compensi professionali.
L’INPS si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico qualora sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti per la convenzione o quando sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale.
Resta salva anche la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza della richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di ciascuna parte di recedere dal negozio giuridico con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’associazione si impegna anche a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità identificative e ai poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La sede di Confdipendenti è indicata in via Filippo Argelati n. 10, Milano.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati tramite F24 e riscossi per conto di Confdipendenti, è istituito il conto:
- GPA25686, per l’imputazione dei contributi associativi riscossi per conto della Confdipendenti.
Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.
Sono inoltre istituiti i seguenti conti:
- GPA35686, per l’accreditamento alla Confdipendenti dei contributi associativi riscossi per suo conto;
- GPA11686, per la rilevazione del debito verso la Confdipendenti per contributi associativi riscossi per suo conto.
Tali conti sono movimentabili, secondo le ordinarie procedure, dalla Direzione generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti.
Punti principali
Convenzione e finalità
Il 2 novembre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS e Confdipendenti, in attuazione dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, come modificata dalla Determinazione presidenziale n. 143 del 10 novembre 2016. La convenzione disciplina la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS unitamente ai contributi in cifra fissa trimestrale, secondo le modalità e la periodicità previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. I dati sono consultabili nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti". La riscossione non muta la natura volontaria del contributo e l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe
L’Associazione sindacale trasmette all’INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione e con i nominativi delle revoche intervenute alle date indicate. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura INPS competente, sottoscritte dall’associato e corredate di documento d’identità, entro le scadenze previste (15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente; 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso). Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. In caso di più deleghe per associazioni diverse nello stesso anno, nessuna è presa in considerazione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la registra e ne dà comunicazione all’associazione via PEC. La revoca produce effetto dalla prima tariffazione utile, salvo l’eventuale revoca della revoca comunicata prima di tale tariffazione.
Costi del servizio
Per il 2018 i costi del servizio di riscossione sono fissati da Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 e, per la convenzione, decorrono dal 1° gennaio 2018. Sono previsti: € 2,80 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line, € 2,59 per la gestione della revoca della delega, € 0,23 per la gestione di ciascun modello F24. Le variazioni annuali dei costi sono comunicate per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, compresi i pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra associati e associazione; quest’ultima deve rimborsare le somme trattenute in caso di controversie sulla validità della delega, se definitivamente soccombente, e anche le spese legali sostenute dall’INPS in giudizio. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in caso di contestazioni, perdita dei requisiti, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. È comunque possibile il recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata via PEC o raccomandata A/R. L’associazione deve comunicare tempestivamente variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza. La sede di Confdipendenti è indicata in Milano, via Filippo Argelati n. 10.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di Confdipendenti sono istituiti i conti GPA25686, GPA35686 e GPA11686, con specifiche funzioni di imputazione, accreditamento e rilevazione del debito verso l’associazione. Il conto GPA25686 è movimentabile solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici, mentre gli altri sono movimentabili dalla Direzione generale che cura i rapporti finanziari con l’associazione.
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