Circolare numero 9 del 28-01-2019
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FENIMPRESE) dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti. INDICE 1. Premessa 2. Modalità di riscossione 3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa 4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa 5. Costi 6. Clausola di salvaguardia 7. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 8. Durata e recesso 9. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 17 ottobre 2018 tra INPS e FENIMPRESE per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori F24, delle quote associative volontarie dovute dagli iscritti. Sono descritte le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le scadenze per nuovi mandati e revoche, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e durata della convenzione, nonché le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS-FENIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti
Convenzione INPS-FENIMPRESE per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà attuazione alla convenzione sottoscritta il 17 ottobre 2018 tra INPS e Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FENIMPRESE), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con contestuale richiamo alle regole di riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale previste dall’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS a favore dell’associazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori tramite modello F24. Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti viene evidenziato sia l’ammontare della quota associativa sia l’associazione destinataria. I dati relativi sono consultabili nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nella sezione "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e nella sezione "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24".
La circolare precisa che la riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e che, pertanto, l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva di tale quota.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi degli associati per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno in corso.
Inoltre, l’associazione deve presentare alla struttura INPS territorialmente competente le deleghe alla riscossione, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e accompagnata da copia di un valido documento di identità, entro le seguenti scadenze:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno corrente.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’Istituto a partire dall’anno successivo. Se nel corso di un anno pervengono due o più deleghe riferite a associazioni sindacali diverse, l’INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione centrale rende disponibili alle strutture territoriali i flussi telematici, affinché procedano alla convalida delle singole deleghe. Resta fermo che l’INPS non assume responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti negli archivi dell’Istituto.
Revoca della delega
Il rapporto associativo è ricondotto esclusivamente al rapporto tra associato e associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente. Qualora l’INPS riceva direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione della revoca in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite PEC.
La revoca ha efficacia dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale momento, pervenga all’INPS una comunicazione di revoca della revoca da parte dello stesso associato. In tale ipotesi, l’Istituto informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione FENIMPRESE, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti importi:
- € 2,80 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione della code line, con cadenza una tantum annuale;
- € 2,59 per la gestione della revoca della delega sindacale;
- € 0,23 per la gestione del singolo modello F24.
L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo tale comunicazione, l’associazione potrà esercitare il recesso entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una clausola di salvaguardia molto ampia, in forza della quale l’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti e dei terzi derivante dall’applicazione dell’accordo. In particolare, l’Istituto è sollevato anche in caso di pignoramento presso terzi eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate sulle somme oggetto della convenzione, compresi eventuali pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’INPS è dichiarato estraneo ai rapporti tra associati e associazione; l’associazione stipulante esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità derivante da tali rapporti. Se, in controversie sulla validità e regolarità del rilascio della delega, l’associazione risulta definitivamente soccombente, essa deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto qualora lo stesso sia convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti associativi, con quantificazione nel rispetto della normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti prescritti per la stipula o qualora intervengano nuove disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre espressamente prevista la facoltà dell’Istituto di recedere unilateralmente nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, mediante PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque salva la facoltà per ciascuna parte di recedere con comunicazione scritta inviata all’altra parte tramite PEC o raccomandata A/R. L’associazione si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta. La circolare indica anche la sede di FENIMPRESE in via Bologna n. 6, Parma (PR).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati tramite F24 e riscossi per conto di FENIMPRESE, viene istituito il conto GPA25685, destinato all’imputazione dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Contestualmente sono istituiti:
- GPA35685, per l’accreditamento alla Federazione dei contributi associativi riscossi per suo conto;
- GPA11685, per la rilevazione del debito verso la Federazione per i contributi associativi riscossi per suo conto.
Il conto GPA25685 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni. I conti GPA35685 e GPA11685 sono movimentati dalla Direzione generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale. Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti istituiti.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
L’INPS e FENIMPRESE hanno sottoscritto una convenzione, sulla base dello schema approvato con Determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene unitamente a quella dei contributi in cifra fissa trimestrale degli artigiani e commercianti, secondo le modalità dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Modalità di riscossione e consultazione dei dati
L’INPS rende disponibile l’avviso di pagamento con evidenza della quota associativa e dell’associazione destinataria. I dati sono consultabili dal contribuente nel "Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti", nelle sezioni "Posizione Assicurativa" > "Dati del modello F24" e "Comunicazione bidirezionale" > "Modelli F24". La riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo, e l’INPS non è tenuto ad alcuna esazione coattiva.
Gestione delle deleghe e delle revoche
Le associazioni sindacali devono inviare all’INPS, sotto propria responsabilità, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati e delle revoche intervenute nelle date indicate (30 settembre, 15 novembre, 18 gennaio e 12 febbraio). Devono inoltre presentare alle strutture INPS territorialmente competenti le deleghe sottoscritte dal singolo associato, corredate da documento d’identità, entro le scadenze previste (15 ottobre, 30 novembre, 28 gennaio e 19 febbraio).
Effetti delle deleghe e casi di esclusione
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’Istituto dall’anno successivo. Se nello stesso anno pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse, l’INPS non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. Le strutture INPS territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi, che non assume responsabilità in caso di mancata corrispondenza con i dati d’archivio.
Revoca della delega e rapporti associativi
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione; ogni comunicazione sul rapporto deve essere indirizzata all’associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e la comunica all’associazione via PEC. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca prima di tale tariffazione, della quale l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio
I costi del servizio, definiti con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018, sono applicati dal 1° gennaio 2018 e prevedono: € 2,80 per la gestione della nuova delega sindacale ed emissione code line (una tantum annuale), € 2,59 per la gestione della revoca della delega sindacale e € 0,23 per la gestione di ciascun modello F24. L’eventuale variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso imprese aderenti e terzi per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione. L’associazione esonera l’INPS dalle controversie sui rapporti associativi e si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta in caso di soccombenza definitiva sulla validità della delega, nonché le spese sostenute dall’Istituto se coinvolto in giudizio per questioni connesse a tali rapporti. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione o recedere unilateralmente in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti, pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta inviata via PEC o raccomandata A/R. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle proprie generalità e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi FENIMPRESE riscossi con F24 sono istituiti i conti GPA25685 (imputazione dei contributi associativi riscossi), GPA35685 (accreditamento alla Federazione) e GPA11685 (debito verso la Federazione). Il conto GPA25685 è movimentabile solo dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici; gli altri conti sono movimentati dalla Direzione generale che gestisce i rapporti finanziari con l’associazione. Nell’allegato n. 2 sono indicate le denominazioni dei conti.
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