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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47292/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto che la norma non opera quando l'imputato è detenuto, che nel caso di specie era stato espressamente indicato nella sentenza impugnata e segnalato dal difensore in sede di gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per il prosieguo del giudizio. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. si applica ai soli imputati liberi; nei confronti degli imputati detenuti le notifiche si effettuano nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen., quindi la mancata elezione di domicilio non può comportare l'inammissibilità dell'appello del detenuto. La Corte ha inoltre precisato che l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio assume rilevanza al momento della scarcerazione ai sensi dell'art. 161, comma 3.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia)

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo all'imputato non detenuto: la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta è necessaria ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio soltanto per gli imputati liberi, non per quelli in stato di detenzione.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Le notifiche all'imputato detenuto sono effettuate sempre nel luogo di detenzione con consegna di copia alla persona; questa disciplina esclude l'efficacia impeditiva della mancata elezione di domicilio rispetto alla possibilità di notifica al detenuto.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida ai fini della notifica degli atti introduttivi, fatto salvo il disposto dell'art. 156; ciò conferma la priorità della regola speciale sulle notifiche al detenuto.

  • art. 161, comma 3, cod. proc. pen.

    L'obbligo per l'imputato di dichiarare o eleggere domicilio assume rilievo al momento della scarcerazione, per consentire l'individuazione del recapito per successive notifiche.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia)

    Ha introdotto la modifica normativa (art. 581, comma 1-ter) oggetto di interpretazione: la Corte chiarisce che la modifica non estende l'obbligo di elezione di domicilio agli imputati detenuti.

Massime di principio

  • La richiesta di dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art. 581, comma 1-ter, si applica agli imputati non detenuti; per il detenuto le notifiche vanno effettuate nel luogo di detenzione ai sensi dell'art. 156 e la mancata elezione non rende inammissibile l'appello.
  • Se lo stato di detenzione risulta dagli atti o è espressamente allegato nell'impugnazione, il difensore non deve ritenere sanzionabile per inammissibilità la mancata elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter.
  • L'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio diventa rilevante al momento della scarcerazione (art. 161, comma 3): prima della scarcerazione le notifiche devono essere effettuate al luogo di detenzione.
  • In casi simili, il giudice dell'impugnazione deve valutare se il ricorrente sia detenuto e, se ciò risulta, non può dichiarare inammissibile l'appello per mancata elezione di domicilio; l'ordinanza deve motivare espressamente se ritiene altrimenti.
  • È opportuno che il difensore indichi espressamente nello scritto di impugnazione lo stato di detenzione e, se possibile, produca elementi che lo attestino per evitare contestazioni procedurali.

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