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Sentenza

Sentenza n. 88/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 5097/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202505596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania n. 5097/2025, che aveva accolto i ricorsi di Edison Next contro gli atti di So.Re.Sa. e delle ASL relativi all’adesione alle convenzioni di gara

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Romeo Gestioni ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva accolto i ricorsi di Edison Next, proposti per l’esecuzione della precedente sentenza del TAR Campania n. 614/2025 e per la declaratoria di nullità o l’annullamento della determinazione So.Re.Sa. n. 49 del 13 febbraio 2025, nonché per l’annullamento delle determinazioni delle ASL Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord del 19 febbraio 2025. L’appellante ha dedotto: a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la determinazione So.Re.Sa. fosse atto meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare del giudice ordinario; b) la violazione dell’art. 73 c.p.a. per la riconvocazione della camera di consiglio da parte del TAR; c) la sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado per la mancata impugnazione di una nota So.Re.Sa.; d) un ulteriore difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse la validità del contratto e quindi la fase esecutiva successiva all’aggiudicazione; e) il difetto di interesse e legittimazione di Edison Next, qualificata come gestore uscente titolare di un interesse di mero fatto e, comunque, riferita alla gestione del servizio presso l’ASL Napoli 1 anziché presso l’ASL Napoli 2, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; f) la vincolatività della determinazione So.Re.Sa. n. 49/2025 in quanto atto esecutivo dell’ordinanza del giudice ordinario. In corso di giudizio, Romeo Gestioni ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, affermando che gli atti impugnati erano stati superati dalla decisione collegiale del Tribunale delle Imprese di Napoli dell’11 luglio 2025 e dalla determinazione So.Re.Sa. n. 225 del 14 luglio 2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse dell’appellante. Il Collegio ha tuttavia precisato che l’improcedibilità sarebbe comunque derivata, oggettivamente, dalla mancata impugnazione della determinazione So.Re.Sa. n. 225 del 14 luglio 2025, che aveva sostituito la determinazione n. 49/2025 e fissato un nuovo assetto degli interessi controversi. La Corte ha inoltre escluso la compensazione delle spese: la causa della sopravvenuta carenza di interesse si era verificata già nel luglio 2025, ma l’appellante aveva continuato a coltivare il giudizio fino al 5 dicembre 2025, imponendo alle controparti una significativa attività difensiva. Il Collegio ha altresì rilevato, quale ulteriore ragione, che le tesi dell’appello erano infondate nel merito, richiamando per relationem la sentenza del Consiglio di Stato n. 4385/2025 e l’ordinanza collegiale del Tribunale delle Imprese di Napoli dell’11 luglio 2025. Romeo Gestioni è stata condannata alle spese in favore delle parti appellate costituite, liquidate complessivamente in euro 8.000, oltre accessori, nella misura di euro 2.000 per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiama la disciplina delle spese del processo amministrativo e il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Impone, in via generale, la condanna alle spese della parte soccombente.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese soltanto nei casi tassativi previsti dalla legge, comprese le gravi ed eccezionali ragioni analoghe individuate dalla Corte costituzionale.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato invocato dall’appellante in relazione alla riconvocazione della camera di consiglio da parte del TAR, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità dell’appello.

  • art. 700 c.p.c.

    Riguarda l’ordinanza cautelare del giudice ordinario richiamata nella ricostruzione della vicenda, senza costituire la base immediata della decisione del Consiglio di Stato.

  • art. 3, comma 2, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di motivare per relationem mediante il richiamo alle ragioni contenute in precedenti decisioni pertinenti.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento amministrativo che sostituisce quello impugnato e definisce un nuovo assetto degli interessi determina l’improcedibilità dell’impugnazione del precedente atto, se il nuovo provvedimento non viene impugnato.
  • La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse non esclude che il giudice accerti autonomamente l’improcedibilità sulla base di fatti sopravvenuti risultanti dagli atti di causa.
  • Nel processo amministrativo la compensazione delle spese costituisce un’eccezione al principio della soccombenza e può essere disposta soltanto nelle ipotesi tassative previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c., comprese le gravi ed eccezionali ragioni analoghe individuate dalla Corte costituzionale.
  • La parte che, pur conoscendo il fatto sopravvenuto idoneo a privare il giudizio di interesse, continua a coltivare il gravame per un periodo significativo, determinando ulteriore attività difensiva delle controparti, non può pretendere la compensazione delle spese sulla base della sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata impugnazione dell’atto amministrativo sopravvenuto e sostitutivo dell’atto originariamente controverso rende improcedibile l’impugnazione anche indipendentemente dalla dichiarazione processuale della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàResponsabilità precontrattuale

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