Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 51/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della Direttiva aziendale Prot. n. 65335/2025 del 5.9.2025 (All. n. 2) emessa dalla ASP di Ragusa e dei relativi Allegati, con il quale l'Amministrazione ha ritenuto che “tutte le prestazioni ambulatoriali specialistiche dovranno attenersi al tempario regionale ..., unitamente allegati alla presente; si da mandato al Responsabile e Referente CUP aziendale, di procedere con decorrenza immediata all'aggiornamento degli slot che risultano difformi rispetto a quanto statuito con la presente disposizione, relazionando la scrivente Direzione in ordine al compiuto adempimento alla presente disposizione.”, imponendo, così, agli specialisti la durata massima di svolgimento di ogni singola prestazione ambulatoriale sulle prime visite, visite di controllo e sugli esami specialistici; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla situazione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Direttiva aziendale dell’ASP di Ragusa che imponeva alle prestazioni ambulatoriali specialistiche il rispetto del tempario regionale e disponeva l’immediato aggiornamento degli slot difformi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’organizzazione sindacale ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la direttiva con cui l’ASP di Ragusa aveva imposto una durata massima uniforme per le prime visite, le visite di controllo e gli esami specialistici ambulatoriali, mediante adeguamento degli slot CUP al tempario regionale. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato un periculum in mora derivante dal rischio di violazione dei livelli qualitativi e delle soglie minime di tutela dei LEA, nonché dall’erogazione di prestazioni non adeguate alle specifiche esigenze patologiche degli utenti. Il giudice ha inoltre esaminato l’istanza di rinvio dell’udienza cautelare, motivata dalla concomitante presenza del difensore presso altro TAR.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto la richiesta di rinvio, ritenendo che la necessità del difensore di partecipare a un’altra udienza non costituisse grave impedimento ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., anche perché il difensore poteva farsi sostituire da un difensore processuale, come avvenuto nel caso concreto. Quanto alla cautela, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il necessario requisito del periculum in mora. Il pregiudizio relativo alla tutela della salute degli utenti costituisce un interesse collettivo rispetto al quale il sindacato, che rappresenta gli specialisti ambulatoriali, non appare dotato di una posizione esponenziale o rappresentativa, essendo la tutela diretta degli utenti estranea al suo immediato perimetro istituzionale. Inoltre, la direttiva dichiarava di perseguire la riduzione delle liste d’attesa, finalità riferibile all’interesse degli utenti, mentre l’interesse dei professionisti risultava contemperato dalla possibilità, non contestata, di concordare con l’Azienda ore aggiuntive remunerate. Tali elementi escludevano, allo stato, l’irreparabilità e l’inevitabilità del rischio prospettato. L’istanza cautelare è stata quindi respinta, con ogni ulteriore valutazione di merito e rito impregiudicata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della valutazione cautelare incidentale.

  • art. 115 disp. att. c.p.c.

    La concomitante udienza del difensore presso altro TAR non integra, di per sé, un grave impedimento quando il difensore può avvalersi di un sostituto processuale.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio allegato deve essere grave e irreparabile e deve riguardare una posizione giuridica concretamente riferibile al ricorrente; un’organizzazione sindacale rappresentativa di una categoria professionale non può fondare il proprio periculum esclusivamente sulla lesione di un interesse collettivo, quale la tutela della salute degli utenti, estraneo alle sue finalità istituzionali immediate.
  • La finalità amministrativa di riduzione delle liste d’attesa può essere considerata, in sede cautelare, come elemento di contemperamento dell’interesse degli utenti con quello dei professionisti sanitari, soprattutto quando la misura consenta prestazioni aggiuntive remunerate e non renda inevitabile l’erogazione di prestazioni inadeguate.
  • La concomitanza di un’altra udienza del difensore non costituisce grave impedimento ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c. quando la parte può essere assistita da un difensore processuale sostituto.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.