Sentenza n. 1980/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 19 agosto 2026 della richiesta di aspettativa per frequentare il corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri e ammesso al corso di formazione per il concorso a 1.500 allievi vice ispettori della Polizia di Stato, da svolgersi dal 7 settembre 2026 al 23 settembre 2027, aveva chiesto di essere collocato in aspettativa per la durata del corso. L’Amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo che l’aspettativa prevista per motivi personali dall’ordinamento militare fosse soggetta al limite di un anno e alle esigenze di servizio, e che la speciale disciplina invocata non si applicasse ai Carabinieri. Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 884, 894 e 901 del codice dell’ordinamento militare, il travisamento dei fatti, la violazione del buon andamento e dell’imparzialità, l’eccesso di potere e l’elusione di una precedente ordinanza cautelare del TAR Puglia-Bari resa in controversia analoga; ha inoltre invocato la violazione dell’art. 18 del bando, dell’art. 28 della l. n. 668/1986 e dell’art. 59 della l. n. 121/1981. Sosteneva che la speciale aspettativa per la frequenza del corso fosse applicabile anche agli appartenenti all’Arma, qualificata dalla legge come forza di polizia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha escluso che l’ordinanza cautelare resa in una causa altrui producesse effetti di giudicato: oltre a non essere documentata una sentenza passata in giudicato, mancava l’identità delle parti; ha tuttavia considerato i precedenti analoghi come argomenti giurisprudenziali condivisibili. Nel merito, ha ritenuto che l’art. 28 della l. n. 668/1986, riprodotto dall’art. 18 del bando, contempli una speciale aspettativa per la frequenza dei corsi di accesso alla Polizia di Stato e si applichi anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, poiché la loro natura di forza di polizia è riconosciuta dalla legislazione, e non può essere esclusa sulla base della sola distinzione nominalistica tra «Arma» e «Corpo». La disciplina speciale prevale su quella generale dell’ordinamento militare in materia di aspettativa; quest’ultimo non ne ha espressamente escluso l’applicabilità e non sussiste incompatibilità tra le discipline. Il collocamento in aspettativa per la frequenza del corso costituisce quindi un atto dovuto e non può essere negato per la durata superiore a un anno o per esigenze di servizio. La frequenza del corso non equivale all’assunzione di un nuovo impiego, che presuppone il superamento del corso e la successiva scelta del partecipante. Un’interpretazione opposta determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento, con rischio di contrasto con l’art. 3 Cost. Le spese sono state compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 28 l. 10 ottobre 1986, n. 668
Trattasi di disposizione speciale, che garantisce la conservazione del posto mediante aspettativa per un periodo decisamente lungo (il corso dura oltre un anno), la cui ratio pare al Collegio riassumibile in una scelta di favor per il transito e la crescita professionale di soggetti tutti lato sensu già impiegati nello Stato in ambito di pubblica sicurezza e polizia.
La norma disciplina una speciale aspettativa per la frequenza dei corsi di formazione di accesso alla Polizia di Stato, diretta a favorire il transito e la crescita professionale di personale già impiegato in funzioni di pubblica sicurezza e polizia; la sua applicazione non è esclusa dalla natura militare dell’Arma dei Carabinieri.
art. 18 del bando di concorso
L’art. 18 del bando di concorso per il corso cui il ricorrente è stato ammesso riproduce, nella sostanza, l’art. 28 della legge 10 ottobre 1986 n. 668 che stabilisce che “l’allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48, 53, 56 e 102 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell’interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso è posto in aspettativa con il trattamento economico più favorevole di cui all’articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121”.
La previsione del bando riproduce la disciplina speciale dell’aspettativa stabilita dalla legge per il periodo di frequenza del corso.
art. 16 l. 1° aprile 1981, n. 121
Siffatto esito irrazionale pare al Collegio che esporrebbe la norma a seri dubbi di legittimità costituzionale, per cui si condivide, e si richiama, la motivazione già espressa in caso analogo da TAR Napoli 5598/2026 in cui si legge: “La prima questione che va affrontata è quella della applicabilità o meno all’Arma dei Carabinieri dell’articolo 28 della legge n. 686. La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come ‘forza di polizia’”.
La qualificazione legislativa dell’Arma dei Carabinieri come forza di polizia consente di ricondurne gli appartenenti alla previsione della speciale aspettativa, senza attribuire valore decisivo alla distinzione nominalistica tra Arma e Corpo.
art. 155 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La risposta ad avviso del Collegio è positiva dato che l’articolo 16 della legge n. 121 espressamente definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza di polizia” e che, a sua volta, l’articolo 155 C.O.M. definisce l’Arma dei Carabinieri come “forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza”; la circostanza che essa sia un’ “Arma” e non un “corpo” (come ad es. la Guardia di finanza) non esclude la sua natura di forza di polizia, sia pure a ordinamento militare, dato che questa natura è positivamente affermata dalle norme primarie citate e, di conseguenza, la sua riconducibilità alla previsione dell’articolo 28 della legge n. 668.
La qualificazione dell’Arma come forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza conferma che essa rientra nell’ambito funzionale della disciplina speciale sull’aspettativa.
art. 3 Cost.
In sintesi, a fronte di una amministrazione che si determina arrestandosi al dato nominalistico della disposizione (Arma o Corpo), si ritiene maggiormente consona una soluzione che si focalizzi sul dato funzionale-sostanziale del pacifico comune svolgimento di funzioni di polizia; diversamente opinando si finirebbe per dare luogo ad effetti di arbitraria disparità di trattamento con oggettivo rischio di contrasto con l’art. 3 della Costituzione.
L’esclusione degli appartenenti all’Arma fondata soltanto sulla denominazione dell’organizzazione, nonostante la comune funzione di polizia, produrrebbe un’arbitraria disparità di trattamento; la disciplina va pertanto interpretata valorizzandone il dato funzionale.
Massime di principio
- La speciale aspettativa prevista per la frequenza dei corsi di formazione di accesso alla Polizia di Stato si applica anche agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri: la loro qualificazione legislativa come forza di polizia non consente di escluderli sulla sola base della distinzione nominalistica tra «Arma» e «Corpo».
- La disciplina speciale dell’aspettativa per la frequenza dei corsi di accesso alla Polizia di Stato prevale sulla disciplina generale dell’aspettativa prevista dall’ordinamento militare, quando quest’ultimo non ne abbia espressamente escluso l’applicazione e non sussista incompatibilità tra le norme.
- Quando ricorrono i presupposti della disciplina speciale, il collocamento in aspettativa per la durata del corso costituisce un atto dovuto e non può essere subordinato ai limiti e alle esigenze di servizio propri dell’aspettativa generale per motivi privati.
- La frequenza di un corso propedeutico all’accesso a un diverso ruolo non equivale, di per sé, all’assunzione di un nuovo impiego: questa presuppone il superamento del corso e la successiva scelta dell’interessato.
- Un provvedimento reso in un giudizio tra parti diverse non produce giudicato a favore di chi non ne era parte; precedenti cautelari o giurisprudenziali in controversie analoghe possono tuttavia essere valutati come argomenti interpretativi.
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