Cassazione Penale, Ordinanza n. 13465/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12/03/2025. Dalla motivazione della Cassazione emerge che le censure investivano: l'identificazione dell'imputato; il contributo concorsuale a lui attribuito; la qualificazione giuridica delle condotte, contestandosi che non fossero riconducibili all'ipotesi base ma al comma 5 dell'art. 73 T.U. stupefacenti; il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché fondate su una lettura alternativa dei fatti e delle prove, e perché riproponevano questioni già esaminate e motivate in modo corretto e non illogico dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure si risolvevano in una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e che la Corte territoriale aveva già risposto in modo puntuale e logicamente coerente ai motivi di appello/ricorso, con riferimento all'identificazione dell'imputato, al suo contributo concorsuale, alla qualificazione giuridica delle condotte, al diniego delle attenuanti generiche e alla pena. Conseguentemente, all'inammissibilità è seguita l'applicazione delle statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
La Corte richiama il tema della qualificazione delle condotte ai fini della riconducibilità o meno all'ipotesi di lieve entità ex comma 5, ma non accoglie la doglianza difensiva, ritenendo corretta la valutazione di merito che ha escluso tale configurazione.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste da questa norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura alternativa delle emergenze probatorie, quando la decisione di merito non presenti travisamenti della prova né manifeste incongruenze logiche.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone questioni di fatto o doglianze già compiutamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente.
- La qualificazione della condotta in materia di stupefacenti, inclusa la verifica della riconducibilità all'ipotesi di lieve entità, è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia illogica o viziata da travisamento, non quando il ricorrente proponga una diversa lettura del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
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