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Circolare

Circolare n. 18/E del 6/05/2016

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce chiarimenti su diverse detrazioni IRPEF: spese sanitarie per dermopigmentazione e procedure di procreazione medicalmente assistita, detrazioni per spese di istruzione (mensa scolastica, università estere, teologia e università telematiche), detrazione per sistemi di contabilizzazione del calore, trasferimento della detrazione per recupero edilizio in caso di decesso del comodatario e modalità di calcolo del bonus IRPEF nelle dichiarazioni 730/2016 e UNICO PF 2016. Vengono precisate le condizioni documentali e sostanziali per l’accesso ai benefici, nonché i riferimenti normativi e le istruzioni operative per la corretta compilazione dei modelli dichiarativi.

Chiarimenti interpretativi in materia di IRPEF su spese sanitarie, istruzione, detrazioni edilizie e bonus IRPEF

Questioni interpretative in materia di IRPEF

La circolare fornisce chiarimenti operativi su alcune delle principali detrazioni IRPEF, con particolare attenzione alla corretta qualificazione delle spese, ai requisiti documentali e alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. I temi trattati riguardano spese sanitarie, spese di istruzione, detrazioni per interventi edilizi ed energia, oltre alla determinazione del bonus IRPEF.

Spese sanitarie

Dermopigmentazione

L’Agenzia ritiene detraibili, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, le spese per dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia quando il trattamento sia finalizzato a correggere l’effetto, anche secondario, di una patologia, come nel caso dell’alopecia universale. Il trattamento viene ricondotto a un intervento medico-sanitario sulla base del parere del Ministero della Salute, purché sia eseguito da personale medico presso strutture sanitarie autorizzate.

Per fruire della detrazione è necessario che:

  • il contribuente disponga di una certificazione medica che attesti la finalità correttiva rispetto alla patologia;
  • la fattura sia emessa da una struttura sanitaria autorizzata;
  • dalla fattura o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico.

Crioconservazione degli embrioni

La circolare estende l’orientamento già espresso per la crioconservazione degli ovociti anche alla crioconservazione degli embrioni. La prestazione è considerata sanitaria e quindi detraibile quando effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità, oppure nei casi di rischio importante di perdita della fertilità, tra cui patologie tumorali, chemioterapia, radioterapia e patologie immuni, urologiche e ginecologiche.

La detrazione è ammessa solo se la prestazione è documentata da fattura emessa da un centro autorizzato per la procreazione medicalmente assistita.

Crioconservazione all’estero e ICSI

Per le spese di crioconservazione di ovociti, gameti ed embrioni effettuate all’estero, l’Agenzia ribadisce che le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime fiscale di quelle analoghe sostenute in Italia. La detrazione è quindi possibile se la prestazione è effettuata per finalità di cura previste nel percorso di PMA e se la documentazione è rilasciata da una struttura di PMA autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero, oppure da un medico specializzato italiano.

La stessa impostazione si applica al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) svolto all’estero nell’ambito di PMA. Anche in questo caso la documentazione deve provenire da una struttura estera autorizzata e deve risultare, dalla documentazione stessa o da dichiarazione di un medico specializzato italiano, la conformità del trattamento alla normativa italiana.

Se la documentazione sanitaria è in lingua estera, valgono le regole già richiamate nelle istruzioni dichiarative: se redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita dal contribuente e da lui sottoscritta.

Spese di istruzione

Mensa scolastica

Le spese per la mensa scolastica rientrano tra quelle detraibili per la frequenza scolastica ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR, anche quando il servizio sia erogato tramite il Comune o da soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è necessaria una delibera degli organi scolastici, poiché il servizio è istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico.

La documentazione della spesa può avvenire in diversi modi:

  • ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestato al soggetto che riceve il pagamento, con causale che indichi il servizio mensa, la scuola frequentata e il nome e cognome dell’alunno;
  • attestazione rilasciata dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, in caso di pagamento in contanti, con bancomat o mediante buoni mensa cartacei o elettronici, con indicazione dell’importo annuo sostenuto e dei dati dell’alunno o studente.

La circolare richiama inoltre l’esenzione dall’imposta di bollo per l’attestazione e per l’istanza del genitore volta a ottenerla, specificando che sui documenti rilasciati in esenzione deve essere indicato l’uso cui sono destinati.

Per l’anno d’imposta 2015, se la documentazione risulta incompleta, il contribuente può annotare i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola direttamente sul documento di spesa.

Quanto alla spettanza della detrazione:

  • spetta al genitore intestatario del documento;
  • se il documento è intestato al figlio, spetta a entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno;
  • se la spesa è stata sostenuta da un solo genitore o in misura diversa dal 50 per cento, occorre annotare sul documento la percentuale di ripartizione effettiva.

Università estere, teologia e università telematiche

La riformulazione della disciplina delle detrazioni per spese di istruzione non modifica l’ambito oggettivo della detrazione per le università non statali estere e per i corsi di teologia; incidono solo le modalità di determinazione dell’importo massimo detraibile per gli atenei privati.

Per le università non statali la spesa è detraibile nei limiti stabiliti annualmente dal MIUR, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi delle università statali. In applicazione del decreto ministeriale 29 aprile 2016, n. 288, per i corsi all’estero occorre fare riferimento all’importo massimo relativo alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.

Per i corsi di laurea in teologia presso le università pontificie, le spese sono detraibili nella misura prevista per i corsi dell’area disciplinare "Umanistico-sociale"; la zona geografica va individuata, per semplicità, nella regione in cui si svolge il corso di studi, anche se esso si tiene nello Stato Città del Vaticano.

Le spese per i corsi di laurea delle università telematiche sono detraibili secondo gli stessi criteri previsti per le altre università non statali, facendo riferimento:

  • all’area tematica del corso;
  • alla regione in cui ha sede legale l’università.

Detrazioni per interventi edilizi ed energetici

Contabilizzazione del calore

Le spese per i sistemi di contabilizzazione del calore obbligatori nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016 sono considerate detraibili. L’Agenzia distingue però due ipotesi.

Se i dispositivi sono installati insieme alla sostituzione, integrale o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale con:

  • caldaie a condensazione, con contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
  • pompe di calore ad alta efficienza;
  • impianti geotermici a bassa entalpia,

le spese rientrano nella detrazione per riqualificazione energetica ex art. 1, comma 347, legge n. 296/2006, pari al 65 per cento, con detrazione massima di 30.000 euro.

Se invece i dispositivi sono installati senza sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, oppure con impianti non aventi le caratteristiche richieste per la detrazione energetica, la spesa rientra nella detrazione del 50 per cento prevista dall’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR per interventi finalizzati al conseguimento del risparmio energetico.

Decesso del comodatario e trasferimento della detrazione edilizia

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti dal comodatario su immobile di proprietà del figlio, la circolare chiarisce che, in caso di decesso del comodatario che ha fruito della detrazione, il figlio può beneficiare delle rate residue anche se era già proprietario dell’immobile. La soluzione si fonda sul fatto che il figlio è erede del de cuius e, in quanto proprietario, possiede un titolo idoneo alla fruizione della detrazione.

Resta però indispensabile che l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile, come richiesto dall’art. 16-bis, comma 8, TUIR, che prevede la trasmissione del beneficio fiscale per intero all’erede che conservi tale detenzione.

Bonus IRPEF e compilazione della dichiarazione

La circolare chiarisce le modalità di compilazione del modello 730/2016 e del modello UNICO PF 2016 nei casi in cui il contribuente intenda fruire direttamente in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti dalla legge n. 238/2010 o di quella prevista per docenti e ricercatori dall’art. 44 del d.l. n. 185/2008.

Il bonus IRPEF ex art. 13, comma 1-bis, TUIR spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, quando l’imposta lorda supera le detrazioni per lavoro dipendente e il reddito complessivo non supera 26.000 euro. Dal periodo d’imposta 2015, nel reddito complessivo rilevante ai fini del bonus concorrono anche le quote di reddito esenti previste per:

  • i ricercatori e docenti universitari;
  • i lavoratori rientrati in Italia.

Nei casi ordinari il beneficio viene riconosciuto dal datore di lavoro; se ciò non avviene, il contribuente può fruirne in dichiarazione.

Ai fini compilativi:

  • nella casella "Casi particolari" del quadro C del 730/2016 o del quadro RC dell’UNICO PF 2016 va indicato il codice "1" se si fruisce dell’agevolazione per lavoratori dipendenti, oppure il codice "2" se si fruisce dell’agevolazione per docenti e ricercatori;
  • nei righi da C1 a C3 o da RC1 a RC3 va indicata la sola parte imponibile del reddito di lavoro dipendente: per i lavoratori dipendenti, il 20 per cento dell’importo del punto 1 della Certificazione Unica 2016 per le lavoratrici e il 30 per cento per i lavoratori; per docenti e ricercatori, il 10 per cento dell’importo del punto 1;
  • nel rigo C14 o RC14, colonne 3 e 4, va indicato il codice corrispondente e la parte di reddito esente risultante dalle annotazioni della Certificazione Unica 2016, con codice BC per docenti e ricercatori e codice BM per i lavoratori rientrati.

Se la Certificazione Unica non riporta tali informazioni, nella colonna 4 va indicato l’importo derivante dalla differenza tra il dato del punto 1 della Certificazione Unica e quello dichiarato nel quadro C o RC.

Chiusura

La circolare si conclude invitando le strutture territoriali dell’Agenzia a vigilare sull’osservanza delle istruzioni impartite e dei principi interpretativi enunciati.

Punti principali

Spese sanitarie: dermopigmentazione

Le prestazioni di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia possono essere detratte come spese sanitarie ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, se finalizzate a correggere l’effetto secondario di una patologia come l’alopecia universale. È necessario che il contribuente disponga di certificazione medica che attesti la finalità correttiva e che la fattura sia emessa da struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti anche che la prestazione è resa da personale medico.

Spese sanitarie: crioconservazione di embrioni, ovociti e trattamenti PMA

La crioconservazione degli embrioni è detraibile nelle ipotesi riconosciute dal Ministero della Salute: nell’ambito di un percorso di PMA con finalità di cura o di preservazione della fertilità, e nei casi di rischio importante di perdita della fertilità (patologie tumorali, chemioterapia, radioterapia, patologie immuni, urologiche e ginecologiche). Per la detrazione occorre una fattura di centro autorizzato. Analogamente, sono detraibili le spese per crioconservazione di ovociti e embrioni all’estero, se effettuate per finalità consentite in Italia e documentate da struttura estera autorizzata o da medico specializzato italiano. Anche le spese per ICSI nell’ambito di PMA all’estero sono detraibili alle stesse condizioni documentali e sostanziali.

Spese di istruzione: mensa scolastica

Le spese per la mensa scolastica rientrano tra le spese detraibili per la frequenza scolastica ex art. 15, comma 1, lett. e-bis), TUIR anche se il servizio è erogato tramite Comune o soggetti terzi e senza necessità di una delibera degli organi scolastici. La spesa può essere documentata con bollettino postale o bonifico intestati al soggetto che riceve il pagamento, con causale che indichi servizio mensa, scuola frequentata e dati dell’alunno. Se il pagamento avviene in contanti, con bancomat o tramite buoni mensa, è ammessa un’attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola. Vengono inoltre richiamate le esenzioni da bollo per attestazione e istanza, e le regole sulla ripartizione della detrazione tra genitori e sulla necessità di annotare eventuali percentuali diverse dal 50%.

Spese di istruzione: università estere, corsi di teologia e università telematiche

Per le università non statali, anche estere, la detrazione segue i limiti annuali fissati dal MIUR con riferimento all’area disciplinare e alla zona geografica. Per i corsi di laurea in teologia presso università pontificie, la spesa è detraibile entro il limite previsto per l’area disciplinare umanistico-sociale; la zona geografica si considera quella della regione in cui si svolge il corso, anche se presso lo Stato Città del Vaticano. Le spese per corsi di laurea delle università telematiche sono detraibili secondo i criteri del decreto ministeriale 29 aprile 2016 n. 288, con riferimento all’area tematica del corso e alla regione in cui ha sede legale l’università.

Detrazione per contabilizzazione del calore

Le spese per l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore obbligatori nei condomini e negli edifici polifunzionali entro il 31 dicembre 2016 sono detraibili. Se tali dispositivi sono installati insieme alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia, la spesa accede alla detrazione per riqualificazione energetica ex legge n. 296/2006, nella misura del 65% fino a un massimo di 30.000 euro. Se invece i dispositivi sono installati senza interventi sull’impianto di climatizzazione invernale, o con impianti non conformi ai requisiti della detrazione energetica, si applica la detrazione del 50% ex art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Recupero del patrimonio edilizio: decesso del comodatario

In caso di decesso del soggetto che, come comodatario di immobile di proprietà del figlio, ha sostenuto spese di recupero edilizio fruendo della detrazione ex art. 16-bis TUIR, le rate residue possono trasferirsi al figlio-erede anche se il bene è già di sua proprietà. È però necessario che il figlio conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile, in coerenza con la disciplina del trasferimento della detrazione agli eredi.

Bonus IRPEF: compilazione del 730/2016 e UNICO PF 2016

Il bonus IRPEF ex art. 13, comma 1-bis, TUIR spetta ai lavoratori dipendenti e ad alcuni redditi assimilati con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Dal 2015, nel reddito complessivo rilevante per il bonus concorrono anche le quote di reddito esenti previste per docenti/ricercatori e per lavoratori rientrati in Italia. Se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto l’agevolazione, il contribuente può fruirne in dichiarazione: deve indicare il codice 1 o 2 nella casella "Casi particolari", riportare nei righi C1-C3/RC1-RC3 la sola parte imponibile del reddito di lavoro dipendente, e compilare il rigo C14/RC14 con i codici e gli importi delle somme esenti risultanti dalla Certificazione Unica o, in mancanza, con la differenza tra l’importo del punto 1 CU e quello dichiarato.

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