Circolare n. 14/E del 27/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina del credito d’imposta introdotto dalla legge di stabilità 2015 e attuato dal DM 19 giugno 2015 a favore delle Casse di previdenza e dei fondi pensione. Vengono chiariti ambito soggettivo e oggettivo, modalità di calcolo del beneficio, investimenti agevolabili, decorrenza, adempimenti documentali, presentazione dell’istanza, utilizzo in compensazione e controlli. La trattazione si sofferma in particolare sul criterio dell’effettiva imposizione al 26 per cento per le Casse e al 20 per cento per i fondi pensione, nonché sulle esclusioni relative ai titoli pubblici e alle modalità di verifica della prevalenza degli investimenti in settori infrastrutturali o in società non quotate.
Credito d’imposta per Casse di previdenza e fondi pensione su investimenti finanziari medio-lunghi
Credito d’imposta per Casse di previdenza e fondi pensione su investimenti finanziari medio-lunghi
La circolare fornisce i chiarimenti applicativi sulla disciplina del credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e attuato dal DM 19 giugno 2015. La misura è destinata alle Casse di previdenza e ai fondi pensione e collega il beneficio all’effettuazione di investimenti in determinate attività finanziarie a medio-lungo termine, individuate regolamentarmente. La circolare coordina la norma primaria, il decreto attuativo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28 settembre 2015 e il parere del Dipartimento delle finanze del 18 febbraio 2016.
Finalità e quadro normativo
L’intervento nasce per incentivare l’investimento istituzionale in comparti ritenuti strategici, in particolare infrastrutture e società non quotate, e per compensare gli effetti dell’aumento della tassazione sui redditi finanziari percepiti dalle Casse e sul risultato di gestione dei fondi pensione. Il credito d’imposta è previsto:
- per le Casse di previdenza, ai sensi del comma 91;
- per i fondi pensione, ai sensi del comma 92;
- con rinvio al decreto ministeriale per condizioni, termini, modalità e monitoraggio, ai sensi del comma 93;
- nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui, ai sensi del comma 94.
Credito d’imposta per le Casse di previdenza
Per gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, il credito è determinato come differenza tra:
- l’imposizione applicata al 26 per cento sui redditi di natura finanziaria;
- l’imposizione teorica al 20 per cento sugli stessi redditi.
Il credito spetta solo se i proventi effettivamente assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento sono investiti nelle attività finanziarie agevolabili individuate dal decreto attuativo. La circolare precisa che:
- i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, in generale, restano soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva e non confluiscono nel reddito complessivo dell’ente;
- non rilevano, ai fini del credito, i redditi già tassati al 12,50 per cento per effetto della disciplina sui titoli pubblici e assimilati;
- negli investimenti indiretti tramite OICR o contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione occorre considerare l’abbattimento della base imponibile disposto dalla normativa sui titoli pubblici;
- il credito può essere calcolato anche se viene investita solo una quota parte dei redditi finanziari tassati al 26 per cento, essendo riconosciuto pro quota.
La circolare fornisce anche un esempio numerico che mostra come il credito sia pari al 6 per cento dell’imposizione effettiva applicata ai redditi di natura finanziaria, proporzionato alla quota investita nelle attività agevolate.
Il credito:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è concesso e in quelle dei periodi in cui viene utilizzato;
- non concorre alla base imponibile delle imposte sui redditi, incluse addizionali regionali e comunali, né alla base IRAP;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi ex articolo 61 TUIR e delle altre spese ex articolo 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile solo in compensazione, dal periodo d’imposta successivo a quello dell’investimento;
- non soggiace ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Credito d’imposta per i fondi pensione
Per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, compresi i fondi in regime di contribuzione definita o prestazione definita, le forme pensionistiche individuali e i fondi preesistenti, il credito è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato effettivamente all’imposta sostitutiva del 20 per cento. La circolare ricostruisce la tassazione dei fondi pensione e chiarisce che:
- il risultato netto è determinato secondo le regole dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 252/2005;
- le eventuali perdite possono essere riportate a nuovo senza limite temporale e possono essere utilizzate anche tra diverse linee di investimento;
- i fondi pensione sono, in via generale, soggetti a prelievo “a valle” sul risultato di gestione e assumono la qualifica di soggetto “lordista”, salvo specifiche eccezioni.
Anche per i fondi pensione, i redditi derivanti da titoli del debito pubblico e titoli equiparati non rilevano integralmente ai fini del credito, perché concorrono alla base imponibile solo nella misura del 62,50 per cento, così da mantenere una tassazione sostanziale del 12,50 per cento. Lo stesso criterio vale per gli investimenti indiretti tramite OICR o contratti assicurativi che investono in titoli pubblici.
La circolare affronta inoltre i casi del 2014, spiegando che non rilevano ai fini del credito le quote di risultato riferibili alle posizioni uscite nel corso dell’anno o alle erogazioni per riscatti, nonché i risparmi d’imposta derivanti da risultati negativi di gestione pregressi. In tali ipotesi, il credito va calcolato solo sul risultato di gestione effettivamente assoggettato al 20 per cento.
Anche per i fondi pensione il credito:
- va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui è concesso e in quelle dei periodi di utilizzo;
- non concorre alla formazione del risultato netto maturato;
- incrementa, ai fini pensionistici, la parte corrispondente ai redditi già tassati;
- è utilizzabile solo in compensazione dal periodo d’imposta successivo agli investimenti;
- non è soggetto ai limiti di cui alla legge n. 244/2007 e alla legge n. 388/2000.
Fondi pensione multicomparto
Per i fondi multicomparto la richiesta di attribuzione del credito è unica e va presentata in nome del fondo, non dei singoli comparti. Tuttavia il calcolo del beneficio deve essere fatto separatamente per ciascun comparto, sulla base dei rispettivi titoli confluiti nelle linee di investimento. Una volta riconosciuto il credito, il gestore attribuisce a ogni comparto la quota spettante in proporzione all’imposta sostitutiva riferibile e agli investimenti effettuati dal comparto stesso.
Oggetto dell’investimento e settori agevolabili
La disciplina mira a convogliare il capitale verso infrastrutture e società non quotate. Gli investimenti possono essere:
- diretti, mediante sottoscrizione o acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli di debito di società operanti nel settore infrastrutturale;
- indiretti, tramite quote di OICR che investono in tali società o in crediti a medio-lungo termine.
Sono agevolabili, in sintesi:
- azioni o quote di società ed enti residenti in Italia, UE o SEE operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti infrastrutturali nei settori turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale, aeroportuale, sanitario, immobiliare pubblico non residenziale, telecomunicazioni, produzione e trasporto di energia;
- obbligazioni e altri titoli di debito emessi da tali società ed enti;
- azioni o quote di OICR di durata non inferiore a cinque anni che investono prevalentemente nelle predette attività;
- azioni o quote di OICR di durata non inferiore a cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari di società non quotate, non bancarie, finanziarie o assicurative, residenti in Italia, UE o SEE;
- investimenti in strumenti finanziari di società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione diversi dai mercati regolamentati, secondo quanto chiarito dalla circolare.
La circolare fornisce anche esempi di opere e attività rientranti nei singoli settori infrastrutturali: percorsi turistici e accessi ad aree naturali, musei e biblioteche, impianti di depurazione e bonifica, reti idriche e fognarie, infrastrutture di trasporto, strutture sanitarie, edilizia scolastica e universitaria, reti di telecomunicazione e reti digitali, impianti e reti energetiche, comprese le fonti rinnovabili.
Requisito della prevalenza e durata minima
Per accedere al credito devono sussistere due condizioni fondamentali:
- l’investimento deve essere effettuato, direttamente o indirettamente, in soggetti che operano prevalentemente nei settori agevolati o in società non quotate aventi le caratteristiche richieste;
- l’investimento deve essere detenuto per almeno cinque anni.
La prevalenza può essere verificata:
- in via formale, dagli atti costitutivi e dallo statuto;
- in via sostanziale, dal bilancio d’esercizio, guardando al volume d’affari o, in alternativa, al patrimonio.
Per le start-up, in cui l’attività non è ancora compiutamente realizzata, la prevalenza si verifica solo in un momento successivo e l’investimento acquista rilevanza ai fini del credito da quel momento. Per gli OICR, la prevalenza va ricavata dal regolamento di gestione. La circolare precisa inoltre che il requisito deve risultare dai documenti disponibili al momento dell’investimento, normalmente riferiti all’esercizio precedente.
Se il titolo o la quota viene ceduto prima dei cinque anni, il corrispettivo deve essere reinvestito entro 90 giorni in attività agevolabili; in caso contrario, il credito si riduce proporzionalmente. La disciplina si applica anche ai rimborsi parziali di quote di OICR prima del quinquennio.
Casi particolari di investimento indiretto
La circolare ammette, in coerenza con la finalità della norma, anche alcune forme indirette di investimento:
- polizze di assicurazione sulla vita c.d. unit linked, se il rendimento è legato a investimenti in fondi comuni e, per tutta la durata dell’investimento, la polizza è investita prevalentemente in fondi che a loro volta sono prevalentemente orientati verso infrastrutture o società non quotate;
- fondi di fondi, purché sia verificata la prevalenza sia nel fondo acquisito sia nei fondi partecipati;
- società che investono il proprio capitale in società operanti in settori infrastrutturali, con verifica della prevalenza sia nella società partecipata sia nella società veicolo.
Decorrenza della misura agevolativa
Per le Casse di previdenza il credito si calcola sui redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d’imposta e investiti nel medesimo periodo. La circolare chiarisce che, per i regimi dichiarativo e di risparmio gestito, è possibile assumere come base i redditi del periodo precedente e gli investimenti del periodo successivo, così da consentire la misurazione del prelievo con maggiore certezza. Per il periodo d’imposta 2015, in ogni caso, la misura opera sugli investimenti effettuati nel 2015 con riferimento ai redditi maturati o realizzati nello stesso anno o, secondo l’opzione ammessa, a quelli dell’anno precedente.
Per i fondi pensione, invece, il credito si collega al risultato di gestione maturato in un periodo e investito nel periodo successivo. Pertanto, ai fini della prima applicazione, il credito è determinato a partire dal risultato maturato nel 2014 e dagli investimenti effettuati nel 2015.
Certificazioni, richiesta e utilizzo
Per le Casse, gli intermediari finanziari devono rilasciare una certificazione delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sulla quota di base imponibile rilevante. La certificazione deve indicare solo la parte effettivamente tassata in misura piena; non è necessaria quando la Cassa assolve direttamente l’imposta in dichiarazione o nei casi di imposizione sostitutiva estera ex articolo 18 TUIR.
La domanda di attribuzione del credito deve essere presentata telematicamente, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, utilizzando il modello approvato dall’Agenzia e il software "Creditoprevidenza". La trasmissione può essere effettuata direttamente o tramite intermediari abilitati; in quest’ultimo caso il soggetto incaricato deve consegnare al richiedente copia cartacea della richiesta e della ricevuta di presentazione, da conservare.
L’Agenzia determina annualmente la percentuale di credito spettante in rapporto al limite di spesa di 80 milioni di euro. Se il credito complessivamente richiesto non supera il limite, la percentuale è pari al 100 per cento; altrimenti il beneficio viene riproporzionato. Il provvedimento di determinazione della percentuale è emanato entro 60 giorni dalla scadenza del termine per le richieste. L’eventuale importo non riconosciuto può essere riportato nelle istanze degli anni successivi.
Il credito è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento, esclusivamente in compensazione tramite F24 e mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Il mancato utilizzo in tutto o in parte nell’anno di concessione consente il riporto ai periodi successivi. Restano fermi i divieti di compensazione connessi ai ruoli erariali scaduti oltre euro 1.500.
Dichiarazione, limiti di compensazione e sanzioni
Il credito riconosciuto e fruito va indicato sia nella dichiarazione dell’anno di concessione sia nelle dichiarazioni degli anni di utilizzo. L’omessa indicazione costituisce violazione formale sanzionabile da 250 a 2.000 euro, ma non incide sulla spettanza del credito.
La circolare ribadisce che ai crediti in questione non si applicano:
- il limite annuale di euro 250.000 previsto per taluni crediti agevolativi;
- il limite generale di compensabilità di euro 700.000 ex articolo 34 della legge n. 388/2000.
Controlli e recupero dell’indebito
L’Agenzia delle entrate effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito, anche acquisendo il parere del Dipartimento delle finanze sulla riconducibilità degli investimenti alle attività agevolate. Se il credito risulta non spettante in tutto o in parte, si procede al recupero secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge n. 311/2004.
In caso di utilizzo in misura eccedente o in violazione delle modalità previste si applica la sanzione del 30 per cento del credito utilizzato; se il credito compensato è inesistente, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento, senza possibilità di definizione agevolata. Tuttavia, per le richieste presentate dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016, la circolare esclude l’applicazione delle sanzioni in ragione dell’obiettiva incertezza della disciplina.
Documentazione e conservazione
Per il reinvestimento dei corrispettivi derivanti da cessioni o rimborsi anticipati la circolare non prevede formalità specifiche, ma richiede che i soggetti beneficiari conservino la relativa documentazione secondo le regole civilistiche e fiscali ordinarie. La prova documentale resta centrale anche ai fini della dimostrazione della prevalenza degli investimenti e della corretta attribuzione del credito ai comparti dei fondi multicomparto.
Punti principali
Ambito soggettivo e finalità della misura
Il credito d’imposta è stato introdotto dai commi 91-94 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 per incentivare investimenti a medio-lungo termine da parte delle Casse di previdenza e dei fondi pensione. La misura mira anche ad attenuare gli effetti dell’aumento della tassazione sui redditi finanziari e sul risultato di gestione dei fondi, collegando il beneficio a specifici investimenti individuati dal DM 19 giugno 2015.
Credito per le Casse di previdenza
Per le Casse di previdenza il credito è pari alla differenza tra l’imposizione al 26 per cento e quella teorica al 20 per cento sui redditi di natura finanziaria effettivamente tassati, ma solo sulla quota di tali redditi investita nelle attività agevolabili. Sono esclusi dal calcolo i redditi già tassati al 12,50 per cento per effetto del regime dei titoli pubblici e, negli investimenti indiretti, occorre considerare l’abbattimento della base imponibile. Il credito si determina pro quota rispetto alla parte di redditi reinvestita e può essere utilizzato dal periodo d’imposta successivo all’investimento, esclusivamente in compensazione.
Credito per i fondi pensione
Per i fondi pensione il credito è pari al 9 per cento del risultato netto maturato effettivamente assoggettato all’imposta sostitutiva del 20 per cento. Anche qui non rileva la parte del risultato riferibile ai titoli pubblici, che continua a scontare, in via sostanziale, il prelievo del 12,50 per cento mediante il meccanismo di abbattimento della base imponibile al 62,50 per cento. Il credito è riconosciuto solo sulla quota di risultato realmente tassata al 20 per cento e può essere fruito esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo agli investimenti.
Investimenti agevolabili e requisito della prevalenza
Sono agevolabili investimenti diretti o indiretti in azioni, quote, obbligazioni, altri titoli di debito e quote di OICR che investono prevalentemente in infrastrutture o in società non quotate non bancarie, finanziarie o assicurative, residenti in Italia, UE o SEE, nonché in crediti a medio-lungo termine collegati a tali soggetti. La circolare precisa i settori infrastrutturali rilevanti e chiarisce che il requisito della prevalenza può essere verificato tramite statuto, bilancio, volume d’affari, patrimonio e, per gli OICR, tramite il regolamento di gestione.
Durata minima dell’investimento e reinvestimento
È richiesto un periodo minimo di detenzione di cinque anni. Se lo strumento viene ceduto o rimborsato prima del quinquennio, il corrispettivo va reinvestito entro 90 giorni in altre attività ammissibili; in mancanza, il credito si riduce proporzionalmente. La circolare ammette anche il reinvestimento di importi rimborsati da OICR prima della scadenza quinquennale e richiede la conservazione della documentazione civilistica e fiscale del reinvestimento.
Decorrenza, richiesta e utilizzo del credito
Per le Casse il credito si applica ai redditi realizzati o maturati dal 2015 e agli investimenti effettuati dal 2015; per i regimi dichiarativo e di risparmio gestito è possibile fare riferimento ai redditi dell’anno precedente con investimenti dell’anno successivo. Per i fondi pensione il credito decorre dal risultato di gestione maturato nel 2014 e investito nel 2015. L’istanza va presentata telematicamente dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno con il modello approvato, e il credito si usa in F24 dopo il provvedimento annuale che determina la percentuale spettante.
Certificazioni, dichiarazione e controlli
Gli intermediari finanziari devono certificare alle Casse le ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate sulla quota di base imponibile rilevante; l’obbligo non opera per i redditi direttamente dichiarati dalla Cassa o soggetti a imposizione sostitutiva ex articolo 18 TUIR. Il credito va indicato in dichiarazione sia nell’anno di concessione sia negli anni di utilizzo; l’omissione comporta una sanzione formale ma non fa perdere il diritto al credito. L’Agenzia controlla la riconducibilità degli investimenti alle attività agevolate e, se il beneficio è indebito, procede al recupero e all’applicazione delle sanzioni previste, salvo il regime di non applicazione delle sanzioni per le istanze presentate nel periodo 1 marzo-30 aprile 2016 per obiettiva incertezza.
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