Circolare n. 19/E del 6/05/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'attuazione dell'art. 1, comma 908, della legge di Stabilità 2016 e del DM 26 gennaio 2016 in tema di regime speciale IVA agricolo. Vengono illustrate le nuove percentuali di compensazione per latte e prodotti lattiero-caseari, nonché per bovini e suini, con decorrenza dal 1° gennaio 2016. La circolare specifica anche i criteri per individuare il momento di applicazione delle nuove misure nelle diverse casistiche operative, come conferimenti a cooperative, fatturazione immediata o differita, somministrazioni e consegne con prezzo da determinarsi.
Aumento delle percentuali di compensazione IVA per alcuni prodotti del settore agricolo
Aumento delle percentuali di compensazione IVA nel settore agricolo
La circolare n. 19/E del 6 maggio 2016 fornisce chiarimenti sull'attuazione dell'art. 1, comma 908, della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) e del DM 26 gennaio 2016, con riferimento al regime speciale IVA agricolo disciplinato dall'art. 34 del DPR n. 633/1972. Il provvedimento riguarda l'innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del comparto lattiero-caseario e ad animali vivi della specie bovina e suina.
Quadro normativo e finalità della misura
La circolare ricorda che la normativa unionale, in particolare l'art. 296 della direttiva 2006/112/CE, consente agli Stati membri di adottare modalità speciali di applicazione dell'IVA per le attività agricole, al fine di semplificare gli adempimenti. Nel sistema italiano, il regime speciale agricolo costituisce il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti previsti, salvo opzione per il regime ordinario. Tale regime prevede, da un lato, l'applicazione dell'aliquota propria dei beni ceduti e, dall'altro, una detrazione forfetaria calcolata mediante le percentuali di compensazione.
Soggetti e operazioni interessate
Le indicazioni contenute nella circolare riguardano i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all'art. 34 del DPR n. 633/1972. In generale, per i prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al decreto IVA, la cessione è assoggettata all'aliquota propria del bene, mentre la detrazione è determinata mediante le percentuali di compensazione fissate dai decreti attuativi. La circolare richiama, in particolare, i decreti del 30 dicembre 1997, del 23 dicembre 2005 e il nuovo DM 26 gennaio 2016.
Nuove percentuali di compensazione stabilite dal DM 26 gennaio 2016
Il decreto introduce due gruppi di misure:
- per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati, la percentuale è fissata al 10% a regime;
- per gli altri prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, Parte I, con le precisazioni interpretative fornite nella circolare, la percentuale è anch'essa fissata al 10% a regime.
Per l'anno 2016, le percentuali sono inoltre elevate per:
- animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65%;
- animali vivi della specie suina: 7,95%.
La circolare evidenzia che tali valori sostituiscono le precedenti percentuali, pari rispettivamente al 7% e al 7,3% per bovini e suini, mentre per il latte fresco la percentuale passa dall'8,8% al 10%, con l'effetto di ridurre o azzerare l'IVA dovuta dai produttori agricoli nelle relative cessioni.
Decorrenza delle nuove misure
L'art. 2 del DM 26 gennaio 2016 stabilisce che l'innalzamento delle percentuali decorre dal 1° gennaio 2016. La circolare precisa però che, ai fini concreti, occorre applicare le regole ordinarie di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, tenendo conto della tipologia di cessione e delle eventuali anticipazioni del momento impositivo.
Momento di applicazione nelle diverse casistiche
Per i passaggi di prodotti agricoli e ittici dai produttori soci, associati o partecipanti alle cooperative o ad altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del prezzo al produttore, ai sensi dell'art. 34, comma 7, del DPR n. 633/1972, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in caso di emissione anticipata della fattura o di pagamento di acconti. Ne consegue che anche consegne effettuate nel 2015, se pagate dopo il 1° gennaio 2016, scontano le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione.
Per le cessioni ordinarie di tali prodotti, al di fuori dei passaggi a cooperative o organismi associativi, si applicano le regole generali dell'art. 6 del DPR n. 633/1972:
- con fatturazione immediata, rilevano consegna o spedizione dei beni;
- con fatturazione differita, rileva la data di emissione della fattura, poiché la liquidazione segue il mese di emissione.
La circolare precisa che, in caso di consegne effettuate nel dicembre 2015 con fattura emessa nel gennaio 2016, trovano applicazione le nuove aliquote di compensazione. La stessa soluzione vale per i contratti di somministrazione, nei quali il momento impositivo coincide con il pagamento, e per le consegne con prezzo da determinarsi, per le quali il DM 15 novembre 1975 consente l'emissione della fattura entro il mese successivo alla determinazione del prezzo. Restano comunque ferme le regole dell'art. 6 del DPR n. 633/1972 se, prima della determinazione del prezzo, siano emesse fatture o siano eseguiti pagamenti, anche parziali.
Chiarimenti interpretativi sui prodotti lattiero-caseari
La circolare si sofferma anche sull'ambito del n. 9) della Tabella A, Parte I, chiarendo che il riferimento agli "altri" prodotti va inteso in senso ampio, includendo tutti i prodotti richiamati dalla voce doganale 04.01 della Tariffa doganale in vigore al 31 dicembre 1987. Tale interpretazione è coerente con la disciplina previgente e con la relazione di accompagnamento al DM 26 gennaio 2016.
Vigilanza delle strutture periferiche
La circolare si conclude con l'indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare si riferisce all'art. 1, comma 908, della legge n. 208/2015 e al DM 26 gennaio 2016, adottato in attuazione della legge di Stabilità 2016. La disciplina riguarda il regime speciale IVA agricolo di cui all'art. 34 del DPR n. 633/1972 e l'innalzamento delle percentuali di compensazione per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nuove percentuali di compensazione
Il DM 26 gennaio 2016 stabilisce, in via permanente, la percentuale del 10% per il latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello e altri tipi di latte fermentati o acidificati. Stabilisce inoltre il 10% per gli altri prodotti compresi nel n. 9 della Tabella A, Parte I, con le precisazioni interpretative indicate nella circolare. Per il solo anno 2016, le percentuali sono elevate al 7,65% per gli animali vivi della specie bovina, compresi i bufali, e al 7,95% per gli animali vivi della specie suina.
Decorrenza ed efficacia temporale
L'art. 2 del DM dispone che l'innalzamento delle percentuali decorre dal 1° gennaio 2016. La circolare chiarisce che, ai fini applicativi, rileva il momento di effettuazione dell'operazione secondo le regole dell'art. 6 del DPR n. 633/1972, con conseguenze diverse a seconda che si tratti di conferimenti a cooperative, cessioni ordinarie, fatturazione immediata o differita, contratti di somministrazione o consegne con prezzo da determinarsi.
Criteri applicativi nelle operazioni agricole
Per i passaggi di prodotti agricoli e ittici dai produttori soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del prezzo al produttore, salvo anticipazione del momento impositivo tramite fattura o acconto. Per le cessioni ordinarie, invece, conta la consegna o spedizione se vi è fatturazione immediata, mentre con fatturazione differita rileva la data di emissione della fattura. La circolare precisa che anche consegne avvenute nel 2015 possono beneficiare delle nuove percentuali se il pagamento o la fatturazione ricadono nel 2016, secondo i casi descritti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Circolare · 6 mag 2016Circolare n. 18/E del 6/05/2016
- Circolare · 29 apr 2016Circolare n. 17/E del 29/04/2016
- Circolare · 28 apr 2016Circolare n. 16/E del 28/04/2016
- Circolare · 27 apr 2016Circolare n. 14/E del 27/04/2016
- Circolare · 27 apr 2016Circolare n. 15/E del 27/04/2016
- Circolare · 18 mag 2016Circolare n. 20/E del 18/05/2016
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →