Circolare n. 15/E del 27/04/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il contributo previsto per il 2016 per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo da parte degli studenti dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, nonché le modalità operative per ottenere lo sconto e il correlato credito d’imposta per rivenditori e produttori. Vengono definiti beneficiari, condizioni di spettanza, importo massimo, limite di spesa, procedure telematiche, annullamento delle vendite non perfezionate e adempimenti documentali. La circolare chiarisce inoltre il regime di esenzione dall’imposta di bollo per il certificato di iscrizione/frequenza e per l’istanza di rilascio, precisando l’obbligo di indicare l’uso sui documenti esenti.
Bonus per l’acquisto di strumenti musicali nuovi per studenti di conservatori e istituti musicali pareggiati (2016)
Bonus acquisto strumenti musicali per studenti di conservatori e istituti musicali pareggiati
La circolare disciplina il contributo previsto per il 2016 dall’articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, destinato agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi. L’agevolazione opera come sconto anticipato dal rivenditore e viene poi rimborsata a quest’ultimo mediante credito d’imposta.
Fonte normativa e attuazione
La norma primaria rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per definire modalità attuative, controlli e monitoraggio. Tale provvedimento è stato emanato l’8 marzo 2016 e la procedura è stata resa disponibile dal 28 aprile 2016. Il provvedimento, integrato con gli elenchi forniti dal MIUR relativi alle istituzioni, ai corsi e agli strumenti coerenti, delimita l’ambito soggettivo, oggettivo e temporale del beneficio e disciplina il credito d’imposta spettante al produttore o rivenditore.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati iscritti:
- ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento;
- ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento.
L’iscrizione deve riferirsi all’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017. È inoltre necessario che lo studente sia in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti all’istituzione frequentata.
Oggetto dell’agevolazione e limiti
Il bonus spetta per l’acquisto di un solo strumento musicale, che deve essere:
- nuovo;
- coerente con il corso principale di iscrizione.
La coerenza si ricava dall’allegato 2 del provvedimento, che indica i corsi di studio e gli strumenti musicali utilizzati; sono ammessi anche gli strumenti considerati "affini" in base alle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Il contributo spetta una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, entro il limite massimo di 1.000 euro e comunque nei limiti del prezzo di acquisto.
Disponibilità finanziaria e criterio di assegnazione
Per l’agevolazione sono stanziati 15 milioni di euro. Conseguentemente, il beneficio è riconosciuto secondo l’ordine cronologico delle richieste comunicate dai rivenditori, così da rispettare il tetto complessivo di spesa.
Adempimenti del rivenditore o produttore e credito d’imposta
Prima di concludere la vendita, il produttore o rivenditore deve trasmettere all’Agenzia delle entrate, tramite Entratel o Fisconline, i seguenti dati:
- codice fiscale del produttore o rivenditore;
- codice fiscale dello studente;
- codice fiscale dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione;
- strumento musicale;
- prezzo totale comprensivo di IVA;
- importo del contributo.
Il sistema telematico rilascia una ricevuta che indica se il credito d’imposta è fruibile o meno, in base alla capienza dello stanziamento, alla correttezza dei dati e al controllo sull’unicità del bonus per ciascuno studente. Il credito maturato è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della ricevuta, esclusivamente in compensazione tramite modello F24 presentato con i servizi telematici Entratel o Fisconline. La risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016 ha istituito il codice tributo 6865 per tale utilizzo.
Vendita non perfezionata e restituzione del credito
Se, dopo il rilascio della ricevuta, la vendita non si conclude, il rivenditore o produttore deve inviare una comunicazione di annullamento attraverso gli stessi canali telematici, in modo da consentire allo studente di beneficiare del contributo presso altro operatore. Qualora il credito d’imposta sia già stato portato in compensazione, esso deve essere riversato con modello F24 utilizzando il medesimo codice tributo.
Documentazione da richiedere e da esibire
Per ottenere lo sconto, lo studente deve chiedere al conservatorio o all’istituto musicale pareggiato un certificato di iscrizione, rilasciato dall’istituzione e non ripetibile per tale finalità, che attesti la sussistenza dei requisiti per il beneficio. Al momento dell’acquisto, il certificato va consegnato al produttore o rivenditore, che documenta la cessione con fattura, anche semplificata, oppure con ricevuta fiscale o scontrino parlante. In tali documenti devono comparire anche il codice fiscale dello studente, il prezzo totale con IVA e l’importo del contributo.
Esenzione dall’imposta di bollo
La circolare precisa che i certificati di frequenza rilasciati da conservatori e istituti musicali pareggiati sono esenti dall’imposta di bollo, perché rientrano nell’art. 5, comma 1, della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972: essi documentano infatti la sussistenza dei requisiti necessari per fruire del contributo e del credito d’imposta. È inoltre esente l’istanza con cui lo studente richiede il certificato, ai sensi dell’art. 14 della medesima Tabella, che esenta le domande per ottenere certificati e altri atti/documenti esenti da bollo. Sui documenti rilasciati in esenzione deve essere comunque indicato l’uso cui sono destinati.
Punti principali
Norma agevolativa e finalità
Il bonus deriva dall’articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e riguarda il 2016. L’agevolazione consiste in un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è poi rimborsato al rivenditore mediante credito d’imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Provvedimento attuativo e perimetro applicativo
La norma rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative, del regime dei controlli e delle ulteriori disposizioni necessarie al monitoraggio dell’agevolazione. Il provvedimento è stato emanato l’8 marzo 2016 e la procedura è resa disponibile dal 28 aprile 2016. Il provvedimento è corredato degli elenchi delle istituzioni musicali, dei corsi e degli strumenti coerenti forniti dal MIUR.
Soggetti beneficiari e requisiti
Possono fruire del contributo gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, nell’anno accademico 2015-2016 o 2016-2017. È inoltre richiesto che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti alle istituzioni frequentate.
Oggetto del contributo e limiti economici
Il contributo spetta per l’acquisto di un solo strumento musicale, che deve essere nuovo e coerente con il corso principale di iscrizione. La coerenza va verificata sulla base dell’allegato 2 del provvedimento, che riporta i corsi di studio e gli strumenti musicali utilizzati; sono agevolabili anche gli strumenti considerati "affini" sulla base delle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle istituzioni di appartenenza. Il beneficio spetta una sola volta, anche se riferito all’acquisto di un singolo componente dello strumento, entro il limite massimo di 1.000 euro e comunque nei limiti del prezzo di acquisto.
Limite delle risorse e ordine di concessione
Per l’agevolazione sono stanziati 15 milioni di euro. Per rispettare tale limite, il provvedimento prevede che il contributo sia concesso secondo l’ordine cronologico delle richieste trasmesse dai rivenditori.
Comunicazioni del rivenditore o produttore e credito d’imposta
Prima di concludere la vendita, il produttore o rivenditore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite Entratel o Fisconline, il proprio codice fiscale, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato di iscrizione, lo strumento musicale, il prezzo totale comprensivo di IVA e l’importo del contributo. Il sistema rilascia una ricevuta che attesta la fruibilità o meno del credito in base alla capienza dello stanziamento, alla correttezza dei dati e all’unicità del bonus per ciascuno studente. Il credito è utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6865 istituito dalla risoluzione n. 26/E del 20 aprile 2016.
Annullamento della vendita e riversamento del credito
Se, dopo la ricezione della ricevuta, la vendita non si conclude, il rivenditore o produttore deve trasmettere una comunicazione di annullamento con gli stessi canali, in modo da consentire allo studente di utilizzare il contributo. Se il credito d’imposta è già stato compensato, deve essere riversato tramite modello F24 con lo stesso codice tributo.
Documentazione dello studente e modalità di acquisto
Per ottenere lo sconto, lo studente deve richiedere al conservatorio o all’istituto musicale pareggiato un certificato di iscrizione, rilasciato dall’istituzione e non ripetibile per tale finalità, attestante la sussistenza dei requisiti. Al momento dell’acquisto, il certificato va consegnato al rivenditore o produttore, che documenta la vendita con fattura, anche semplificata, ricevuta fiscale o scontrino parlante. Nel documento devono essere indicati, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale con IVA e l’importo del contributo.
Esenzione dall’imposta di bollo
La circolare chiarisce che i certificati di frequenza rilasciati da conservatori e istituti musicali pareggiati rientrano nell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 5, comma 1, della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, poiché documentano la sussistenza dei requisiti necessari per il contributo e il correlato credito d’imposta. È ugualmente esente l’istanza dello studente per richiedere il certificato, ai sensi dell’art. 14 della medesima Tabella, che esenta le domande per ottenere certificati e altri atti/documenti esenti da bollo. Sui documenti rilasciati in esenzione deve essere indicato l’uso per il quale sono destinati.
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