Regolamento (UE) 2020/2096
Regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione del 15 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli inquinanti organici persistenti, determinate sostanze o miscele liquide, il nonilfenolo e i metodi di prova per i coloranti azoici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo puntuale l’allegato XVII del REACH, sopprimendo riferimenti obsoleti, allineando le restrizioni alle più recenti classificazioni CLP delle sostanze CMR e coordinandole con altre discipline dell’Unione, in particolare il regolamento sui dispositivi medici e quello sugli inquinanti organici persistenti. Vengono inoltre corrette alcune voci relative al nonilfenolo e aggiornati i metodi di prova per i coloranti azoici nei cuoi e nei tessili. Le modifiche si applicano in parte subito e in parte in date differite, soprattutto per consentire l’adeguamento degli operatori alle nuove classificazioni.
Modifica dell’allegato XVII del regolamento REACH sulle restrizioni per talune sostanze chimiche, dispositivi medici, POP, nonilfenolo e metodi di prova per i coloranti azoici.
Ambito di applicazione
Si applica a operatori economici, fornitori, fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori nell’Unione europea che immettono sul mercato, mettono a disposizione o usano le sostanze e miscele disciplinate dall’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Incide in particolare sulle sostanze CMR di categoria 1A e 1B, sui dispositivi rientranti nel regolamento (UE) 2017/745, su alcune sostanze soggette a restrizioni come pentaclorofenolo, PBDE e PFOA, su prodotti liquidi per lampade e accendigrill, sul nonilfenolo e sulle prove per i coloranti azoici. È testo rilevante ai fini SEE e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, con alcune disposizioni differite nelle date indicate.
Modifica dell’allegato XVII REACH su sostanze chimiche, dispositivi medici e metodi di prova
Il regolamento (UE) 2020/2096 della Commissione aggiorna l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) per allinearlo alle evoluzioni del diritto UE in materia di classificazione delle sostanze pericolose, restrizioni sui POP, disciplina dei dispositivi medici e standard di prova tecnici. Le modifiche mirano soprattutto a rimuovere riferimenti obsoleti, evitare sovrapposizioni normative e integrare nuove classificazioni CMR introdotte dal CLP.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che l’intervento persegue tre obiettivi principali: eliminare rinvii non più attuali alla vecchia direttiva 67/548/CEE; adeguare l’allegato XVII alle restrizioni più severe già previste dal regolamento (UE) 2019/1021 per alcune sostanze; e riflettere le nuove classificazioni CMR introdotte dai regolamenti (UE) 2018/1480 e (UE) 2020/217. Il regolamento interviene anche per evitare doppie regolazioni rispetto al regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici e per aggiornare i metodi di prova dei coloranti azoici secondo la normalizzazione tecnica più recente.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
Il testo incide sugli operatori che immettono sul mercato o utilizzano sostanze e miscele soggette alle restrizioni REACH, nonché sui produttori e fornitori di prodotti contenenti sostanze pericolose. In particolare, riguarda le sostanze classificate CMR di categoria 1A e 1B, talune sostanze già coperte dalla disciplina POP, prodotti liquidi come oli per lampade e liquidi accendigrill, il nonilfenolo e i prodotti sottoposti ai test sui coloranti azoici. Per i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745 opera una esenzione espressa dalle restrizioni CMR di cui alle voci 28-30.
Modifiche alla voce 3 dell’allegato XVII
La voce 3 è aggiornata in più punti. Viene soppressa l’indicazione alla frase di rischio R65, che rinviava alla direttiva 67/548/CEE abrogata. Il punto 3 è riscritto per vietare l’immissione sul mercato di miscele contenenti coloranti o profumi, o entrambi, se possono essere usate come combustibile in lampade ad olio ornamentali vendute al pubblico e presentano pericolo in caso di aspirazione, con etichettatura H304.
Il punto 5 è sostituito e rafforza gli obblighi informativi e di confezionamento per i fornitori prima dell’immissione sul mercato:
- le lampade ad olio H304 destinate al pubblico devono recare la dicitura visibile, leggibile e indelebile: «Tenere le lampade riempite con questo liquido fuori della portata dei bambini»;
- dal 1o dicembre 2010 deve comparire anche: «Ingerire un sorso d’olio – o succhiare lo stoppino di una lampada – può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- i liquidi accendigrill H304 destinati al pubblico devono riportare dal 1o dicembre 2010 la dicitura: «L’ingestione di un sorso di liquido accenditore può causare lesioni polmonari con potenziale pericolo di vita»;
- oli per lampade e liquidi accendigrill H304 destinati al pubblico devono essere confezionati in contenitori opachi neri di capacità pari o inferiore a 1 litro dal 1o dicembre 2010. I punti 6 e 7 sono soppressi perché divenuti inutili dopo la valutazione ECHA svolta ai sensi dell’articolo 69 REACH.
Soppressione delle voci 22, 67 e 68 e raccordo con la disciplina POP
La voce 22, relativa al pentaclorofenolo e ai suoi sali ed esteri, e le voci 67 e 68, relative rispettivamente all’ossido di bis(pentabromofenile) e al PFOA, sono soppresse. La ragione è il sopravvenuto coordinamento con il regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, che contiene limitazioni più rigorose. Per la voce 68 il regolamento precisa un criterio temporale: la soppressione si applica dalla data di applicazione della pertinente disposizione del regolamento delegato (UE) 2020/784.
Correzione della voce 46 sul nonilfenolo
Alla voce 46, i riferimenti al numero CAS e al numero CE sono soppressi. La modifica serve a evitare che l’aggiunta di tali numeri, introdotta dal regolamento (CE) n. 552/2009 per chiarire la restrizione, finisca per escludere alcuni isomeri del nonilfenolo dal perimetro della voce stessa.
Restrizioni sulle sostanze CMR e esenzione per i dispositivi medici
Le voci 28, 29 e 30 vietano, in linea generale, l’immissione sul mercato e l’uso per la vendita al pubblico di sostanze CMR di categoria 1A o 1B elencate nelle appendici da 1 a 6, nonché di miscele che le contengano in determinate concentrazioni. Il regolamento aggiorna tali appendici per includere nuove sostanze classificate o riclassificate nel CLP, con allineamento alle modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2018/1480 e 2020/217.
Tra le sostanze inserite figurano, a titolo esemplificativo, cobalto, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene, 1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale, spirodiclofen, metilmercurio cloruro, ossido di etilene; ossirano, derivati dell’etanolammina, 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, diisoesilftalato, propiconazolo, 1-vinilimidazolo, halosulfuron metile, 2-metilimidazolo e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno.
Per evitare duplicazioni con il regolamento (UE) 2017/745, è aggiunta una deroga espressa per i dispositivi che rientrano in tale regolamento: essi non sono soggetti alle restrizioni delle voci 28-30 nella misura indicata dalla nuova lettera f).
Aggiornamento dei titoli delle appendici CMR
Le appendici 1 e 2 assumono rispettivamente i titoli:
- «Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1A»;
- «Voce 28 – Sostanze cancerogene: categoria 1B». Le appendici 3 e 4 sono rinominate per la voce 29, distinguendo le sostanze mutagene delle categorie 1A e 1B. Le appendici 5 e 6 sono rinominate per la voce 30, distinguendo le sostanze tossiche per la riproduzione delle categorie 1A e 1B.
Aggiornamento dell’appendice 10 sui coloranti azoici
L’appendice 10, relativa ai metodi di prova per i coloranti azoici ai fini della voce 43, è sostituita con una nuova tabella di norme armonizzate. Il testo sostituisce i riferimenti obsoleti con norme più recenti del CEN, tra cui:
- EN ISO 17234-1:2015, in sostituzione di EN ISO 17234-1:2010;
- EN ISO 17234-2:2011, in sostituzione di CEN ISO/TS 17234:2003;
- EN ISO 14362-1:2017, in sostituzione di EN 14362-1:2012;
- EN ISO 14362-3:2017, in sostituzione di EN 14362-3:2012. Questo aggiornamento è rilevante per l’interpretazione tecnica e l’esecuzione dei controlli su cuoi tinti e tessili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, diverse misure hanno applicazione differita:
- il punto 6 dell’allegato si applica dal 4 luglio 2020;
- il punto 8, lettera b), si applica dal 1o ottobre 2021 per cobalto, benzo[rst]pentafene e dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene, e dal 5 luglio 2021 per 1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale e spirodiclofen;
- il punto 11, lettera b), si applica dal 1o ottobre 2021;
- il punto 12, lettera b), si applica dal 1o ottobre 2021 per cobalto, ossido di etilene; ossirano, derivati dell’etanolammina, diisoesilftalato, halosulfuron metile, 2-metilimidazolo e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno, e dal 5 luglio 2021 per 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, propiconazolo e 1-vinilimidazolo. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle restrizioni su sostanze pericolose e soppressione di voci superate
La voce 3 dell’allegato XVII è modificata eliminando i riferimenti alla frase di rischio R65, sostituita dalla disciplina CLP. Sono inoltre soppressi i punti 6 e 7 della voce 3, divenuti superflui dopo la valutazione dell’ECHA ex articolo 69 REACH. Sono soppresse le voci 22, 67 e 68, perché il regolamento (UE) 2019/1021 contiene restrizioni più rigorose rispettivamente per pentaclorofenolo e derivati, PBDE e PFOA. Alla voce 46 sono soppressi i numeri CAS e CE per il nonilfenolo, per evitare una delimitazione eccessivamente restrittiva rispetto all’intenzione originaria della restrizione.
Esenzione dei dispositivi medici dalle restrizioni CMR
Alle voci da 28 a 30, nella colonna 2, è aggiunta una lettera f) che esenta i dispositivi disciplinati dal regolamento (UE) 2017/745. L’esenzione mira a evitare una doppia regolazione, poiché il regolamento sui dispositivi medici contiene già disposizioni specifiche sulle sostanze CMR.
Aggiornamento delle appendici 1-6 sulle sostanze CMR
Le appendici da 1 a 6 dell’allegato XVII sono aggiornate per riflettere le più recenti classificazioni come CMR di categoria 1A o 1B contenute nel regolamento (CE) n. 1272/2008, come modificato dai regolamenti (UE) 2018/1480 e (UE) 2020/217. Sono aggiornati anche i titoli delle appendici per allinearli alla numerazione delle voci 28, 29 e 30: cancerogene 1A e 1B, mutagene 1A e 1B, tossiche per la riproduzione 1A e 1B. Sono inserite nuove sostanze, tra cui cobalto, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene, 1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale, spirodiclofen, metilmercurio cloruro, ossido di etilene; ossirano, derivati alchilici di etanolammina, 2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, diisoesilftalato, propiconazolo, 1-vinilimidazolo, halosulfuron metile, 2-metilimidazolo e dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno.
Date di applicazione differite per talune sostanze CMR
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Il punto 6 dell’allegato si applica dal 4 luglio 2020. Il punto 8, lettera b), per alcune sostanze si applica dal 1o ottobre 2021 (cobalto, benzo[rst]pentafene, dibenzo[b,def]crisene; dibenzo[a,h]pirene) e per altre dal 5 luglio 2021 (1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo, acetaldeide; etanale, spirodiclofen). Il punto 11, lettera b), si applica dal 1o ottobre 2021. Il punto 12, lettera b), distingue tra sostanze applicabili dal 1o ottobre 2021 (tra cui cobalto, ossido di etilene, derivati dell’etanolammina, diisoesilftalato, halosulfuron metile, 2-metilimidazolo, dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)stagno) e sostanze applicabili dal 5 luglio 2021 (2-benzil-2-dimetilammino-4-morfolinobutirofenone, propiconazolo, 1-vinilimidazolo).
Coordinamento con la disciplina sui POP
La soppressione della voce 68 relativa al PFOA deve applicarsi a decorrere dalla data di applicazione della disposizione pertinente del regolamento delegato (UE) 2020/784, che inserisce il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021.
Aggiornamento dei metodi di prova per i coloranti azoici
L’appendice 10 dell’allegato XVII è sostituita con una nuova tabella di norme armonizzate CEN. Sono aggiornati i riferimenti tecnici per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici nei cuoi tinti e nei tessili, sostituendo norme ormai obsolete con le versioni più recenti, tra cui EN ISO 17234-1:2015, EN ISO 17234-2:2011, EN ISO 14362-1:2017 ed EN ISO 14362-3:2017.
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